CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32757 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC EL, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022, il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 novembre 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva disposto la misura cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di cinque mesi in relazione ai reati di turbativa d'asta e subappalto non autorizzato, asseritamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 32757 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 11/05/2023 commessi da CC EL, nella sua qualità di rappresentante legale della TE s.r.l. 2. Avverso l'ordinanza, CC EL ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale processuale in relazione all'errata indicazione del reato di cui all'art. 353, cod. pen., come commesso in concorso con altri soggetti, mentre il solo indagato risulta essere l'odierno ricorrente. La difesa lamenta il fatto che l'esclusione dal registro degli indagati del responsabile unico del procedimento, Benvegnù Stefano, e del direttore dei lavori, Peruzzi Giacomo, avrebbe indotto il Tribunale ad operare una ricostruzione errata dei fatti, imputando all'indagato una serie di condotte illecite che non potrebbero essergli attribuite. 2.2. In secondo luogo, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento al reato di cui all'art. 353, cod. pen., e la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 21 della Legge n. 646 del 13 settembre 1982. La difesa considera contraddittorie le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per dimostrare l'incapacità dell'impresa aggiudicataria di rispettare la tempistica proposta, poiché sarebbe stato lo stesso Tribunale territoriale a considerare l'impresa astrattamente in grado di eseguire tali prestazioni. Il vizio logico della motivazione si desumerebbe dal fatto che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, risulterebbe documentata la non imputabilità al ricorrente né del ritardo iniziale né di quello complessivo. Il Tribunale afferma che i lavori non sono stati conclusi a distanza di due anni dall'inizio dei medesimi, ma tale ritardo non sarebbe imputabile all'imputato, poiché, vi sarebbe stata un'interruzione di 338 giorni, derivante da circostanze tutte documentate e perfettamente conoscibili dai soggetti coinvolti. La TE s.r.l. non avrebbe potuto agire diversamente da quanto abbia fatto, tenuto conto della situazione assolutamente mutevole e carente nella quale ha operato;
in ogni caso, la difesa ricorda che la forza lavoro ben poteva essere implementata in qualunque momento permettendo il completamento delle opere concordate entro il termine previsto. Si sottolinea altresì che al momento dell'applicazione della misura, i termini del contratto di appalto non sono decorsi e, dunque, nessun ritardo si è concretamente verificato. Il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente attribuito rilevanza determinate alle intercettazioni, dalle quali risulterebbe provato che l'imputato non aveva fatto alcun cenno a tali ritardi. La difesa sostiene che i funzionari pubblici addetti non avevano mai richiesto al ricorrente giustificazioni circa il presunto ritardo e per ciò solo dovevano essere ritenuti conniventi;
inoltre tutte le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata 2 recherebbero date successive al problema dei ritardi asseritamente ingiustificati. Relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, la difesa sostiene che la condotta posta in essere dall'imputato sarebbe ricollegabile ad un atteggiamento colposo e non doloso, visto che il dolo sarebbe stato desunto dal solo fatto che il ricorrente avesse sottoscritto il contratto;
ma da ciò non sarebbe possibile dedurre, tenuto conto delle modalità con le quali fu apposta la firma, ossia digitalmente dal personale dell'azienda, che quest'ultimo ne conoscesse effettivamente il contenuto. 2.3. Con una terza censura, si lamentano la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e l'incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'elemento che il Tribunale avrebbe valorizzato ai fini cautelari sarebbe stato proprio quello relativo alla previsione di quella specifica occasione di recidivanza che il provvedimento impugnato non avrebbe dovuto contemplare. Relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, la difesa sostiene che la presenza della Edil s.r.l. sul cantiere sarebbe cessata ben prima dell'adozione della misura cautelare determinando il venir meno, ab origine, del presupposto per l'applicazione della misura. Il giudizio sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato non avrebbe valutato in maniera compiuta la personalità dell'imputato, incensurato, ed imprenditore dalla condotta specchiata per oltre venti anni di attività. 2.4. Con memoria successiva, si insiste per l'accoglimento del ricorso;
la difesa richiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo venuta meno medio tempore la misura interdittiva, in data 07/04/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Va premesso che, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare è stato affermato che in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate"non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (ex plurimis, Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, Rv. 262515). Pertanto, la sopravvenuta declaratoria di cessazione della misura interdittiva del divieto di /) 3 contrattare con la Pubblica Amministrazione, ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente al ricorso, che non può essere individuato nelle conseguenze amministrative determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze pertinenti l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, posto che alle misure interdittive non si estende tale istituto. 5. La circostanza che la inammissibilità del ricorso non sia genetica ma derivi da un provvedimento giurisdizionale intervenuto in pendenza di giudizio evidenzia l'assenza di responsabilità di costui in ordine a detta inammissibilità, escludendo la applicazione sia della condanna al pagamento delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022, il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 novembre 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva disposto la misura cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di cinque mesi in relazione ai reati di turbativa d'asta e subappalto non autorizzato, asseritamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 32757 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 11/05/2023 commessi da CC EL, nella sua qualità di rappresentante legale della TE s.r.l. 2. Avverso l'ordinanza, CC EL ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale processuale in relazione all'errata indicazione del reato di cui all'art. 353, cod. pen., come commesso in concorso con altri soggetti, mentre il solo indagato risulta essere l'odierno ricorrente. La difesa lamenta il fatto che l'esclusione dal registro degli indagati del responsabile unico del procedimento, Benvegnù Stefano, e del direttore dei lavori, Peruzzi Giacomo, avrebbe indotto il Tribunale ad operare una ricostruzione errata dei fatti, imputando all'indagato una serie di condotte illecite che non potrebbero essergli attribuite. 2.2. In secondo luogo, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento al reato di cui all'art. 353, cod. pen., e la violazione dell'art. 273, cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 21 della Legge n. 646 del 13 settembre 1982. La difesa considera contraddittorie le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per dimostrare l'incapacità dell'impresa aggiudicataria di rispettare la tempistica proposta, poiché sarebbe stato lo stesso Tribunale territoriale a considerare l'impresa astrattamente in grado di eseguire tali prestazioni. Il vizio logico della motivazione si desumerebbe dal fatto che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, risulterebbe documentata la non imputabilità al ricorrente né del ritardo iniziale né di quello complessivo. Il Tribunale afferma che i lavori non sono stati conclusi a distanza di due anni dall'inizio dei medesimi, ma tale ritardo non sarebbe imputabile all'imputato, poiché, vi sarebbe stata un'interruzione di 338 giorni, derivante da circostanze tutte documentate e perfettamente conoscibili dai soggetti coinvolti. La TE s.r.l. non avrebbe potuto agire diversamente da quanto abbia fatto, tenuto conto della situazione assolutamente mutevole e carente nella quale ha operato;
in ogni caso, la difesa ricorda che la forza lavoro ben poteva essere implementata in qualunque momento permettendo il completamento delle opere concordate entro il termine previsto. Si sottolinea altresì che al momento dell'applicazione della misura, i termini del contratto di appalto non sono decorsi e, dunque, nessun ritardo si è concretamente verificato. Il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente attribuito rilevanza determinate alle intercettazioni, dalle quali risulterebbe provato che l'imputato non aveva fatto alcun cenno a tali ritardi. La difesa sostiene che i funzionari pubblici addetti non avevano mai richiesto al ricorrente giustificazioni circa il presunto ritardo e per ciò solo dovevano essere ritenuti conniventi;
inoltre tutte le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata 2 recherebbero date successive al problema dei ritardi asseritamente ingiustificati. Relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, la difesa sostiene che la condotta posta in essere dall'imputato sarebbe ricollegabile ad un atteggiamento colposo e non doloso, visto che il dolo sarebbe stato desunto dal solo fatto che il ricorrente avesse sottoscritto il contratto;
ma da ciò non sarebbe possibile dedurre, tenuto conto delle modalità con le quali fu apposta la firma, ossia digitalmente dal personale dell'azienda, che quest'ultimo ne conoscesse effettivamente il contenuto. 2.3. Con una terza censura, si lamentano la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e l'incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'elemento che il Tribunale avrebbe valorizzato ai fini cautelari sarebbe stato proprio quello relativo alla previsione di quella specifica occasione di recidivanza che il provvedimento impugnato non avrebbe dovuto contemplare. Relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, la difesa sostiene che la presenza della Edil s.r.l. sul cantiere sarebbe cessata ben prima dell'adozione della misura cautelare determinando il venir meno, ab origine, del presupposto per l'applicazione della misura. Il giudizio sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato non avrebbe valutato in maniera compiuta la personalità dell'imputato, incensurato, ed imprenditore dalla condotta specchiata per oltre venti anni di attività. 2.4. Con memoria successiva, si insiste per l'accoglimento del ricorso;
la difesa richiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo venuta meno medio tempore la misura interdittiva, in data 07/04/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Va premesso che, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare è stato affermato che in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate"non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (ex plurimis, Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, Rv. 262515). Pertanto, la sopravvenuta declaratoria di cessazione della misura interdittiva del divieto di /) 3 contrattare con la Pubblica Amministrazione, ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente al ricorso, che non può essere individuato nelle conseguenze amministrative determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze pertinenti l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, posto che alle misure interdittive non si estende tale istituto. 5. La circostanza che la inammissibilità del ricorso non sia genetica ma derivi da un provvedimento giurisdizionale intervenuto in pendenza di giudizio evidenzia l'assenza di responsabilità di costui in ordine a detta inammissibilità, escludendo la applicazione sia della condanna al pagamento delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11/05/2023.