Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CADDULLO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA ENTRATE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 37/01 della Commissione Tributaria regionale di PALERMO, depositata il 20/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CAUDULLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS AT, ingegnere libero professionista, presentava la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1989 esponendo un reddito professionale di L. 368.609.000 e un reddito di fabbricati per L..2.084.000.
Successivamente, per beneficiare della definizione agevolata delle controversie previste dalla L. 413/1991, il medesimo presentava dichiarazione integrativa semplice dell'imponibile per L.
8.000.000. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Catania, a seguito di verifica operata dalla Polizia Tributaria (che aveva constatato la mancanza delle scritture contabili previste dall'art. 19 DPR 600/1973), notificava al AS un avviso di accertamento in rettifica, con il quale recuperava a tassazione costi non registrati e contabilizzati per complessive L. 467.600.000 ed elevava il reddito da fabbricati a L..3.821.000, per mancato aggiornamento delle relative rendite catastali.
Il ricorso del contribuente avverso tale atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania con decisione n. 883/06/94. I primi Giudici, infatti, riducevano a L. 431.712.000 il reddito professionale (previo riconoscimento di costi non registrati e non contabilizzati ma dimostrati da idonea documentazione), confermando il maggior reddito da fabbricati accertato dall'Ufficio nonché le sanzioni irrogate per la omessa tenuta della contabilità nelle forme prescritte.
La decisione veniva appellata sia dal AS che dall'Ufficio impositore.
Con sentenza n. 37/24/01, depositata il 20.3.2001, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rigettava l'appello del contribuente sul rilievo della correttezza delle sanzioni irrogate per la omessa tenuta della contabilità e dell'accertamento di un maggior reddito dei fabbricati, stante il mancato aggiornamento delle relative rendite catastali;
accoglieva l'appello dell'Ufficio sul rilievo della inesistenza, in atti, della documentazione idonea a giustificare i costi considerati come deducibili dal Giudice di primo grado.
Ricorre per Cassazione il contribuente, con sei mezzi di gravame. Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate intimati non si sono costituiti.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 DPR 600/1973, 25 DPR 633/1972; 75 DPR 917/1986; 3 DPR 695/1996; 3 D.Lgs.vo 472/1997.
I Giudici di appello non avrebbero considerato che i costi erano stati comunque evidenziati nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'iva e che di conseguenza avrebbero dovuto essere considerati deducibili anche ai fini delle imposte dirette.
La censura, nonostante la sua formulazione in termini di violazione di leggeri risolve in realtà in una censura in punto di fatto (mancata considerazione che i costi erano stati evidenziati in altro registro, tenuto ai fini dell'iva) non consentita in questa sede. Per altro verso, il ricorso difetta sul punto della necessaria autosufficienza, non essendo specificato quando ed in qual modo una questione del genere sarebbe stata prospettata nel giudizio di merito e con quale supporto documentateci da consentire a questa Corte di verificare che effettivamente si sia trattato di un punto controverso sul quale i Giudici di appello avessero l'obbligo di pronunciarsi e di valutare, a questa stregua, la configurabilità o meno delle dedotte violazioni di legge.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. 413/1991. La CTR non avrebbe tenuto conto che la avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa semplice ed il relativo versamento di L.
8.000.000 comportavano la illegittimità di alcuni recuperi a tassazione (L.
1.301.000 per quote di ammortamento e L.
6.002.000 per presunti maggiori ricavi), in quanto coperti dalla somma versata. La censura non è condivisibile, in quanto la presentazione da parte del AS della dichiarazione integrativa "semplice" non precludeva in alcun modo all'A.F. di rettificare la dichiarazione (art. 37 L. 413/1991): come nella specie è appunto avvenutola seguito ed all'esito della verifica fiscale che ha constatato la mancata tenuta della contabilità da parte del contribuente. Del resto, è da escludere che la CTR potesse attuare una sorta di compensazione fra quanto dal contribuente asseritamente versato per condono e alcuni recuperi a tassazione operati dall'Ufficio, non risultando che il controllo della validità della istanza di condono - spettante esclusivamente all'Ufficio finanziario, salva la successiva impugnazione del relativo diniego - si sia concluso favorevolmente al AS e che tale situazione fosse stata dedotta nel giudizio.
Con un terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 L. 413/1991, per non avere la CTR tenuto conto che l'avvenuta presentazione di istanza per la sanatoria delle irregolarità formali comportava la regolarizzazione della tardiva vidimazione del libro delle retribuzioni, e che conseguentemente era da ritenere illegittimo il recupero a tassazione dei costi del personale, per complessive L. 56.981.000.
Anche tale censura è priva di fondamento.
In primo luogo è da rilevare che della questione della avvenuta presentazione della sanatoria delle irregolarità formali ex art. 52 cit. (ai fini dell'iva) non risulta che i Giudici del merito siano stati investiti.
Nulla, in proposito, emerge dalla sentenza impugnata;
e, per altro verso, neppure dal ricorso or in esame è dato desumere, come invece necessario, quando ed in qual modo tale situazione sarebbe stata portata a conoscenza dei Giudici del gravame, e debitamente documentataci da consentire a questa Corte il controllo sulla configurabilità o meno della dedotta violazione di legge. Con un quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis L. 85/1995 non avendo i Giudici di appello considerato che tale norma prevede la sanatoria delle infrazioni connesse alla mancanza del registro cronologico in caso di presentazione di idonea istanza e con il pagamento della somma di L.
1.000.000 per ogni annualità d'imposta: come invece, nella specie, sarebbe stato dimostrato essere avvenuto.
Osserva la Corte che dell'avvenuta presentazione di tale sanatoria - peraltro espressamente prevista per le sole irregolarità che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'iva: ipotesi questa non concernente il caso in esame che riguarda, come si è già evidenziato, un accertamento di maggior reddito basato sulla mancata tenuta della contabilità - pur preannunciata con l'atto di appello, nella sentenza non vi è traccia.
Del resto, nel motivo di gravame il ricorrente si limita ad affermare che ciò sarebbe avvenuto ma non precisa quando e con quale atto la prova documentale di esso sarebbe stato portato a conoscenza della CTR.
Sicché, anche in tal caso deve escludersi che sussista la denunciata violazione di legge.
Con un quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs.vo 472/1997, non avendo la CTR tenuto conto che l'avviso di accertamento, notificato in epoca anteriore all'entrata in vigore del predetto testo normativo, sarebbe in contrasto con il principio di legalità e del c.d. favor rei dallo stesso introdotto nel sistema tributario.
La deduzione risulta proposta per la prima volta in questa sede. Essa è nuova e, come tale, inammissibile, posto che il AS era ben in condizioni di sollevare la relativa questione innanzi alla CTR, essendo il menzionato provvedimento legislativo entrato in vigore fin dall'1.4.1998 ed essendo la pronunzia della sentenza avvenuta in epoca successiva, in data 16.01.2001.
In ogni caso, così come prospettatala censura non ha pregio, poiché con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la correttezza dell'accertamento dell'Ufficio particolarmente per la mancanza di idonea documentazione atta a contrastarlo, sicché non è dato ravvisare nella decisione impugnata alcuna violazione dell'art. 3 D. Lgs.vo 472/1997.
Con un sesto motivo si deduce omessa motivazione circa i punti decisivi della controversia prospettati dall'appellante e rilevabili d'ufficio.
La censura, in se stessa non certo formulata con la necessaria specificità, è comunque priva di fondamento, avuto riguardo alla decisività delle ragioni (legittimità delle sanzioni irrogate per la mancata tenuta della contabilità, correttezza della rettifica in punto accertamento di un maggior reddito da fabbricati ed assoluta mancanza di adeguato sostegno probatorio alle deduzioni dell'appellante parte privata, tendenti a contrastare l'accertamento dell'Ufficio in punto recupero a tassazione di costi non riconosciuti) che hanno determinato la CTR ad accogliere l'appello dell'Ufficio ed a disattendere, correlativamente, quello del contribuente.
D'altro canto, le ragioni per cui questa Corte ha ritenuto non condivisibili le varie censure di violazione di legge dedotte dal ricorrente assorbono e comunque rendono del tutto privo di rilievo il denunciato vizio di motivazione in ordine ai corrispondenti mezzi di gravame formulati in appello.
Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio poiché l'intimata Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004