Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
Il termine stabilito per il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e dunque allo stesso non si applica la proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo stabilito dal comma terzo dell'art. 172 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2012, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
1 139 / 1 3 38 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. EPAP ALFREDO TERESI - Presidente - MARIA VESSICHELLI UP 30/11/2012 - Consigliere - R.G.N. 12098/12 GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - PAOLO MICHELI - Consigliere - - Consigliere rel. - GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EG RD, nato a [...] il [...] EG VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2011 della Corte d'appello di Bari R.G. 3224/2009 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/05/2011, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia del 19/12/2008, che aveva condannato RD EG e VA EG alla pena di mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 582, 585, 577, cod. pen. commesso in danno di NT CI.
2. Dopo avere riprodotto il testo della motivazione della sentenza di primo grado, la Corte ha respinto i motivi d'appello, rilevando: a) che correttamente il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione della lista testi presentata dalla difesa, in quanto tardiva, dal momento che il termine previsto dall'art. 468, 1 A comma 1, cod. proc. pen. è da intendersi libero, con la conseguenza che, rispetto all'udienza del 14/11/2005, essa avrebbe dovuto essere depositata prima del 07/11/2005, ossia sabato 05/11/2005; b) che, anche a voler prestare credito alla versione degli imputati, i quali avevano riferito di avere subito una serie di furti e di avere sorpreso il CI nell'atto di un'ennesima ruberia, comunque, la reazione particolarmente violenta avuta nei confronti della vittima non poteva avere alcuna giustificazione;
c) che, in particolare, l'atteggiamento violento e aggressivo del CI non trovava conforto in alcun elemento probatorio, mentre le condizioni in cui si trovava quest'ultimo (legato ai polsi con fil di ferro, quasi immobilizzato in una rete da pescatore, cianotico e fortemente sanguinante) erano attestate dal referto delle lesioni e dai carabinieri intervenuti;
d) che pertanto era da escludere la sussistenza della legittima difesa, come pure dell'eccesso colposo in legittima difesa;
e) che la pena inflitta era congrua e adeguata al fatto.
3. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del diritto di difesa, dal momento che, cadendo l'ultimo giorno utile per il deposito della lista testi in giorno festivo, la difesa aveva provveduto all'incombente il giorno successivo.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta nullità della sentenza per illogicità della motivazione, dal momento che proprio il Pubblico Ministero aveva depositato il certificato di Pronto Soccorso del 25/04/2005, attestante il trauma contusivo sofferto da VA EG al polso e al ginocchio, con una prognosi di sette giorni, al fine di concludere per l'eccesso colposo in legittima difesa.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche con il riconoscimento della loro prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che questa Corte ha già ritenuto che l'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., prevede unicamente il momento finale del termine di deposito della lista testimoniale, che deve precedere di sette giorni interi e liberi l'udienza introduttiva del giudizio ordinario di primo grado, come espressamente stabilisce l'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. In tali casi non può valere la diversa regola della proroga automatica del termine scadente in giorno festivo stabilita dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. c.p.p., comma 3 (v., in motivazione, Sez. 6, n. 13571 del 12 novembre 2010, C.D.). La soluzione trova fondamento nel fatto che, dal punto di vista delle esigenze probatorie della parte processuale, il legislatore non ha previsto un termine di 2 durata predeterminata, giacché lo spazio a disposizione varia in relazione al tempo intercorrente tra la conoscenza del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il dibattimento. Ne discende che il termine assolve ad una funzione di ordinato svolgimento del processo, avuto riguardo agli adempimenti successivi di cui al comma 2 dell'art. 468 cod. proc., e di articolazione delle prove contrarie di cui al comma 3 del medesimo art. 468. Proprio il termine per la realizzazione di siffatti incombenti finirebbe per essere compresso, se si accedesse alla tesi sostenuta dai ricorrenti.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché pone a fondamento della censura le risultanze del certificato del Pronto Soccorso del 25/04/2005, che sono prive di decisività. L'esistenza in danno di uno dei due imputati di un trauma contusivo al polso e al ginocchio sinistro non è idonea, in sé considerata, a riscontrare l'esistenza di un atteggiamento violento del CI, potendo essere compatibile con le stesse modalità dell'aggressione perpetrata, caratterizzata da straordinaria violenza. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, riprodotta dalla decisione impugnata, emerge infatti che il CI, trovato legato alle mani, alle caviglie e ai polsi, venne rinvenuto con il viso pieno di lividi, ormai cianotico e con il sangue che usciva dalla bocca, e riportò trauma cranico non commotivo e trauma toracico con la frattura della nona costola. Ne discende che non emerge la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha sostanzialmente valorizzato la sproporzione tra la lesione a beni patrimoniali, probabilmente realizzata dal CI, e quella alla libertà personale e alla persona, certamente realizzata dagli imputati.
3. Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il sintetico riferimento della Corte territoriale alla congruità e adeguatezza della pena al fatto trova il suo fondamento nella genericità dell'atto di appello, quanto alla richiesta di una più favorevole comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e le ritenute circostanze aggravanti. Manca nel gravame, infatti, una puntuale indicazione di circostanze idonee a superare il giudizio espresso dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30/11/2012 Giuseppe De Marzo Depositata in Cancelleria | Presidente Il Componente estensore torna, It 59 GEN. 2013 Alfredo Teresi ers! Funzionario Giudiziario Tiziana AQUAZI 3