Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.r.l. INVESTIFIN;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 747 del 30 dicembre 1998, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 16 luglio 1996, il Tribunale di Brescia condannava l'Amministrazione delle finanze (convenuta con atto di citazione notificato il 13 giugno 1995) a rimborsare all'attrice s.r.l. INVESTIFIN la somma di L. 14 milioni (oltre gli interessi legali e le spese di lite), dalla società indebitamente (perché in violazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio CEE n. 69/ 335) corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1989 al 1992. 2. - Con sentenza n. 747 del 30 dicembre 1998, la Corte di appello di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto dal Ministero delle finanze avverso la suddetta sentenza del Tribunale e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
La Corte d'appello, in particolare, in relazione ai proposti motivi d'appello: respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante; rilevava, in punto di fatto, che non era decorso il termine triennale di decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972; escludeva che le tasse in questione costituissero diritti a carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 1969; confermava la correttezza della condanna di primo grado alle spese di lite. 3. - Avverso tale sentenza, non notificata, propone ricorso per ZI (notificato il 24 marzo 1999) il Ministero dalle finanze. 4. - L'intimata s.r.l. non si è costituita nella presente fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Ministero ricorrente invoca, quale motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e l'importo della tassa d'iscrizione di altri atti sociali (L. 400.000 annue, per complessivi L. 1,6 milioni); b) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%, con esclusione della "rivalutazione" monetaria e degli interessi anatocistici.
2. - Il ricorso non può essere accolto e va rigettato.
2.1. - Quanto alla invocata compensazione con l'importo della tassa di iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, il ricorrente non si da cura di allegare e dimostrare che la questione abbia fatto parte della materia del contendere (non è neppure specificato se concretamente, e per quali atti, ricorrano tali iscrizioni successive alla prima). Oltre a ciò, non viene dedotta la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della normativa invocata, posto che non viene specificata la ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfettarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, le quali, del resto, sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE
(e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza. Anche sotto questo profilo, il motivo è infondato.
2.2. - Infine, con riguardo agli interessi, la relativa questione non è stata oggetto del giudizio di appello, così da appalesarsi inammissibile il motivo di ricorso concernente l'invocata applicabilità di tassi in misura diversa da quella fissata definitivamente nei giudizi di merito.
In ogni caso, il motivo sarebbe stato, ove esaminabile, infondato, posto che gli invocati interessi, previsti specificamente per il rimborso di tali tasse (illegittime perché in contrasto con l'ordinamento comunitario), non possono essere conteggiati. Infatti, l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, - nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento (in peius) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale:
in riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, la citata sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002 ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Va soggiunto che i giudici di merito non hanno disposto ne' "rivalutazione" monetaria, ne' interessi anatocistici. 3. - In mancanza della costituzione dell'intimata, non va emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004