Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2020, n. 11144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11144 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
1 1144-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 2896/2020 DOMENICO GALLO -UP 18/12/2020 - Relatore LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 32925/2019 VA VERGA SERGIO BELTRANI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ERGO ASSICURAZIONI S.P.A. nel procedimento a carico di: CI PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI dichiare esi l'inammissibilità del" che ha concluso chiedendo udito il difensore satte le conclusione del difensice of 2160250 parte a le a MASSIMO MOTISI, dia le chiest よ l'accopliments all s lette be conclusion dit difensore del Can an VA UL, du sis affecito alle dhe richieste del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Ergo Assicurazioni SPA, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che che 14/2/2019, riformando la pronuncia del tribunale cittadino che aveva dichiarato CI IU colpevole del reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela proposta il 4/2/2013. La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che avendo la Compagnia respinto la richiesta di risarcimento il 5/12/2012, fosse ormai spirato il termine di trenta giorni individuato nella disciplina dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7/9/2005 n. 209), in deroga alla disciplina di cui all'art. 124 cod. pen.
2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli art. 124 c.p. e 148 cod. ass. in quanto quest'ultimo prevederebbe l'onere della compagnia di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l'offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui è prevista, informando l'assicurato delle determinazioni conclusive: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela di cui all'art. 124 c.p. decorre dallo spirare di quello di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica le sue determinazioni conclusive. A dire del ricorrente, inoltre, avendo il CI formulato domanda di risarcimento cd. diretto rivolgendosi direttamente alla Ergo Assicurazioni, la compagnia con la quale aveva stipulato मैं polizza per la responsabilità civile, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina non già dell'art. 149 cod. ass., che nemmeno richiama la previsione di cui all'art. 148 cit. del quale si è contestata l'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata.
3. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 coma 8 D.L. n. 137/2020. 4. Con requisitoria scritta del 30/11/2020 il pubblico ministero, nella persona del P.G. Valentina Manuali, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. Il difensore della parte civile, avv. Massimo Motisi, con memoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
6. Il difensore del CI, avv. Giovanna Zappulla, con memoria scritta si è associato alla richiesta del Procuratore Generale, sollecitando anche una verifica della prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, non potendosi condividere la valutazione della Corte 7. territoriale secondo cui, avendo la Ergo Assicurazioni SPA respinto la richiesta di risarcimento in data 5/12/2012, per il disposto dell'art. 148 cod. ass. la querela presentata il 4/2/2013 dovrebbe essere considerata tardiva. Anche a voler ritenere che effettivamente in data 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta 1 di risarcimento, come ritenuto in sentenza (circostanza contestata dalla ricorrente, che assume che l'atto in data 5/12/2012 non sarebbe un rigetto della richiesta di risarcimento, bensì un mero modulo ad uso interno della compagnia), comunque la querela presentata il 4/2/2013 non potrebbe essere considerata tardiva, perché proposta, invece, entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorrente dalla piena conoscenza del reato.
8. Non ignora questo collegio un'isolata pronuncia di questa Corte di cassazione che, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel riconoscere, con riferimento al caso allora in esame, che il termine per la proposizione della querela era quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen decorrente dalla piena conoscenza dell'illecito, sembra limitare tale disciplina al caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Rv. 273517), mentre qualora sia stata attivata la procedura risarcitoria vi sarebbe una contrazione del termine in parola. Deve, però, riconoscersi che nè la lettera nè la ratio della disciplina prevista dall'art. 148 cod. ass. consentono di ritenere che, con riferimento alla proposizione della querela, sia stata introdotta una disciplina derogatoria a quella di cui all'art. 124 cod. pen.: l'art. 148 cit., infatti, prevede la possibilità per la società assicuratrice di non formulate l'offerta di risarcimento all'istante nei termini di cui ai commi 1 e 2 della norma, qualora nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti - la società - decida di proporre querela, ricorrendone i presupposti, ed informandone l'assicurato. La stessa norma, però, prevede espressamente che "in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive". Si tratta di disciplina che non è in alcun modo finalizzata ad ostacolare la proposizione della querela giacché, al contrario, anche la lettera della norma evidenzia in modo incontrovertibile che anche per la compagnia di assicurazione il termine per la proposizione della querela resta quello di cui all'art. 124 cod. pen., con la sola precisazione che, qualora ravvisi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti in ordine al sinistro, grava sulla compagnia l'onere di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l'offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui è prevista: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e "il termine per la presentazione della querela di cui all'art. 124 c.p. decorre dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti". Lungi dal contrarre il termine per proporre querela, pertanto, la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell'art. 124 cod. pen. che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare 2 approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell'illecito. Con riferimento al caso in esame, pertanto, anche a voler ritenere, in conformità alla sentenza impugnata, che il 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta di risarcimento (e ciò in contrasto con la prospettazione del ricorrente), comunque il termine di tre mesi di cui all'art. 124 cod. pen. alla data del 4/2/2013 non era certo trascorso.
9. La sentenza impugnata dalla parte civile, pertanto, va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Non può essere accolta, infatti, la richiesta della difesa del CI di valutare l'eventuale prescrizione del reato intervenuta nelle more del giudizio di appello, in quanto questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare che la proposizione del ricorso della parte civile non è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali del giudizio, sicché, ove nelle more del procedimento sia sopravvenuta la prescrizione del reato non può dichiararsi l'estinzione del reato (Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Rv. 279229).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità Così deliberato l'18 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Luciano Imperiali Domenico Gallo Fice yeee. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR. 2021 IL DICASA "CANCELETERE E Claudia Pianeti R P E T U N O I Z A R S O C * 3