Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPU02 861/ 03 Reg. Gen. N. 721/0 1.2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Слои 6594 Rep. 812 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere i ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 721/01 +2789/01 Ricorso n. 721/00 proposto Oggetto: Distanze da legali. OR TE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro della Valle n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Cerulo, difesa dall'Avv. Costanzo Di Palma come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE All with
contro
DI NO ON e GE UC, elettivamente domiciliati in Roma, Via Domenico Millelire n. 6, presso lo 1 1566/02 studio dell'Avv. Lelio Cremisini, difesi dall'Avv. Nunzio Troiano come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI Ricorso n. 2789/01 proposto da DI NO ON e GE UC, elettivamente domiciliati in Roma, Via Domenico Millelire n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lelio Cremisini, difesi dall'Avv. Nunzio Troiano come da procura a margine del controricorso. RICORRENTI INCIDENTALI
contro
OR TE. INTIMATA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 902/99 del 27.10.1999 / 11.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Nunzio Troiano. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto di entrambi i ri- corsi. скарак SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione 22.03.1991, IN IN, proprietaria di un fabbricato sito in Canosa di Puglia 2 alla Via Sepolcro Antico n. 26, premesso che aveva chiesto al Pretore di quella città, ed ottenuto, la sospensione dei lavori edili intrapresi dai confinati TO Di NO e LU Fug- getto, i quali, con scrittura privata del 29.12.1989, si erano obbligati, per l'epoca in cui avessero costruito sul loro terreno, a realizzare una rientranza di mt. 2,50 x mt. 2,50 in corri- spondenza del cavedio di mt. 2,50 x mt. 1,50 esistente nelllo stabile di essa attrice, di modo che l'intera area libera (chio- strina), risultante dalle due superfici avrebbe dovuto avere le dimensioni di mt. 2,50 x mt. 4,00, sufficienti a dare luce ed aria alle stanze interne di entrambi gli edifici, mentre i conve- nuti, contrariamente a tale patto, avevano iniziato la costru- zione del loro fabbricato senza rispettare dette distanze ed anzi avevano realizzato pilastri e murature fin sul confine, conveni- va in giudizio, davanti al Tribunale di Trani, i suddetti coniugi Di NO-Fugetto al fine di sentir confermare il provvedimento pretorile e dichiarare l'illegittimità della costruzione dei conve- nuti, col conseguente abbattimento di tutte le parti dello sta- bile poste a distanza inferiore a quelle legali ovvero a quelle pattuite con la suddetta scrittura, oltre il risarcimento dei danni e le spese di giudizio. Costituitisi, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
in subordine sostenevano che la richiesta di demolizione non poteva essere accolta, 3 trattandosi solo di risarcimento danni;
in via riconvenzionale chiedevano il ristoro dei danni subiti per l'ingiusta sospensio- ne dei lavori. Espletata l'istruttoria anche mediante consulenza tecnica, il Tribunale di Trani, ritenuto che la scrittura privata del 29.12. 89 era contraria ai parametri minimi prescritti dal punto 23/19 del Regolamento Edilizio del Comune di Canosa di Pu- glia;
che la controversia riguardava non la distanza tra costru- zioni (art. 873 c.c.) ma la distanza tra costruzioni e vedute (art. 907 c.c.); che l'attrice aveva usucapito la servitù di veduta in relazione a tutte le finestre realizzate nella rientranza del suo fabbricato ed agito a tutela di tale diritto di servitù, il quale era fondato solo in relazione alle tre finestre site al pri- mo piano;
confermava l'ordinanza pretorile di sospensione dei lavori;
dichiarava l'illegittimità della costruzione nei sensi di cui in motivazione;
ordinava ai convenuti di demolire il loro stabile in modo da liberare almeno tre metri da ciascun punto della veduta diretta al primo piano e almeno 75 centimetri dai lati esterni delle due vedute oblique pure site al primo piano Aliph dello stabile dell'attrice, limitatamente alle quote più alte della soglia inferiore di ciascuna delle tre predette vedute;
rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti e li condannava al pagamento delle spese di giudizio. Tale decisione veniva appellata da entrambe le parti. I co- niugi Di NO-Fuggetto lamentavano che ingiustamente era stato disposto l'abbattimento del loro fabbricato, deducendo errato riconoscimento dell'avvenuta usucapione in mancanza di prova e ultrapetizione avendo il Tribunale riconosciuto l' usucapione anche per la veduta diretta, laddove l'attrice aveva invocato tale istituto solo per le due vedute oblique. La IN censurava quella parte della decisione che aveva limitato la demolizione del fabbricato dei convenuti nei termini sopra in- dicati, chiedendo che la demolizione dovesse essere maggiore sia in base alla scrittura privata sia in base alle norme del lo- cale Regolamento Edilizio. Con sentenza n. 902/99 del 27.10/11.11.1999, la Corte d' appello di Bari rigettava entrambi i gravami, osservando che la prova dell'usucapione risultava dalla documentazione in atti e che non sussisteva il dedotto vizio di ultrapetizione in quanto l'attrice, dopo aver invocato in un primo momento l' usucapio- ne "anche per le due finestre eventualmente poste a distanza non regolamentare", dato che la terza finestra era stata defi- nita regolare, aveva successivamente precisato che con le sue tre finestre, realizzate oltre vent'anni prima, aveva acquisito, per lo appunto, il diritto iure proprietatis o quanto meno iure servitutis. 5 Riteneva poi la Corte barese che il primo giudice aveva cor- rettamente interpretato la domanda, allorché aveva disposto la demolizione del fabbricato dei convenuti limitatamente alla violazione della distanza dalle tre finestre aperte dalla IN nella rientranza del proprio fabbricato e che doveva conside- rarsi inammissibile perché nuova la domanda diretta ad otte- nere il rispetto delle distanze legali per tutto il fabbricato dei convenuti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IN in base a due motivi. Hanno resistito con controricorso i coniugi Di NO- Fugetto che hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, deducendo anch'essi due motivi di annullamento. La ricorrente principale ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. A.
1. Col primo motivo la ricorrente principale IN Fori- na, deducendo omessa o insufficiente motivazione su alcuni старик punti decisivi della controversia, in relazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver dato ri- sposta alla richiesta di arretramento e abbattimento del fab- bricato dei coniugi Di NO-Fugetto di almeno tre metri, sal- 6 va l'applicazione di distanze maggiori previste dal regolamento edilizio, e comunque in modo tale da assicurare, sia in base alla convenzione del 29.1.1989 sia in base alle disposizione del regolamento edilizio, che le dimensioni della chiostrina in cor- rispondenza delle tre finestre della sua casa fossero comples- sivamente di mt. 2,50 x mt. 4,00, o quanto meno, come indi- cato dal c.t.u., di mt. 3,50 x mt. 2,50. La ricorrente, dopo aver riportato testualmente quanto scritto sul punto nell'atto di appello incidentale e nella comparsa conclusione, sostiene che la Corte territoriale, avendo limitato la sua attenzione e quindi la relativa indagine alla questione delle distanze legali dell' in- tero fabbricato, avrebbe completamente ignorato il tema delle distanze dello stabile dei convenuti prospiciente le sue finestre e la relativa quota della chiostrina, facendo mero richiamo alla motivazione del giudice di primo grado, senza esaminare le doglianze dedotte nell'appello incidentale.
1.1. Il motivo è infondato. Il dedotto vizio di motivazione non sussiste perché la Corte barese ha dato ampia ed esauriente risposta a tutte le que- stioni dedotte dalla IN con l'appello incidentale. северны Infatti, quanto alla richiesta di arretramento di metri tre (o di altra maggiore distanza) dell'intero fabbricato dei coniugi Di NO-Fugetto dalla linea di confine, la Corte di merito ha os- servato che si trattava di domanda nuova, inammissibile in 7 appello. La ricorrente non può in questa sede dolersi che il giudice di primo grado non si era pronunciato su simile do- manda, proposta con l'atto introduttivo del giudizio, perché non risulta che abbia proposto sul punto impugnazione, col suo appello incidentale, denunciando omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado. Quanto alla domanda di arretramento e abbattimento di quella parte del fabbricato prospiciente il cavedio e le vedute ivi esistenti, la Corte d'appello ha osservato che tale domanda non poteva essere basata sulla convenzione del 29.12.1989 perché tale convenzione era stata ritenuta dal Tribunale ille- gittima in quanto in contrasto con il regolamento edilizio e sul punto la IN, nell'atto di appello incidentale, non aveva svolto alcun motivo di critica. Conseguentemente restava vali- do l'arretramento e l'abbattimento disposto dal primo giudice in base all'accertata violazione delle distanze dalle vedute (art. 907 c.c.). Una motivazione, ancorché svolta a tratti per relationem, più che sufficiente a sorreggere la ratio decidendi. A.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale, denun- ciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 872, 905, 907 c.c. e al Regolamento Edilizio del Comune di Canosa di Puglia, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, richiamando sul punto la motivazione del giudice di 8 primo grado, che non era applicabile nella fattispecie la mag- giore distanza di mt. 4,00 dalla veduta diretta, prevista dal punto 23/19 del Regolamento Edilizio, sulla misura minima della chiostrina, in quanto, ai fini delle azioni tra privati in se- de civile, la distinzione tra norme integrative del codice e nor- me non integrative è fissata dall'art. 873 c.c. con esclusivo ri- guardo alle disposizioni della sezione VI. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato che le norme dei regolamenti edilizi concernenti i cortili interni, volte a di- sciplinare la distanza delle costruzioni su fondi finitimi, devo- no considerarsi a tutti gli effetti norme integrative del codice civile;
per cui avendo essa chiesto il rispetto delle distanze le- gali, previste dal codice civile e dal regolamento edilizio, anche con riferimento al "cortile interno", la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'abbattimento del fabbricato dei convenuti in corrispondenza delle pareti finestrate e per tutta l'altezza della sua costruzione a partire dal piano terra. Inoltre l'arretramento a partire dal piano terra e per tutto l'altezza avrebbe dovuto disporsi anche perché il muro di con- fine tra le due proprietà non ha funzione strutturale, mentre il piccolo vano esistente nella chiostrina fu realizzato dalla Fori- na successivamente alla costruzione del suo fabbricato.
2.1. Il motivo è inammissibile perché prospetta questioni nuove. Infatti l'arretramento e l'abbattimento del fabbricato 9 dei convenuti in corrispondenza della pareti finestrate e per tutta l'altezza della costruzione a partire dal piano terra, per violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati (art. 873 c.c. e norme regolamentari, applicabili, secondo ricorrente, anche ai cortili interni) ovvero per violazione della servitù di veduta esercitabile anche dalle finestre site a piano terra (essendo irrilevante la presenza del muro divisorio e del ma- nufatto realizzato nel cavedio), non furono mai dedotte dalla IN in appello;
ed il riferimento, in questa sede, a quanto dedotto in primo grado è del tutto incongruo. Col motivo, in altri termini, si tenta di introdurre questioni che, se dedotte in primo grado e non esaminate, andavano de- nunciate con l'appello; in mancanza non è possibile, in sede di legittimità, sottoporre allo scrutinio della Corte statuizioni e questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di gra- vame e che non siano dunque già comprese nel tema del deci- dere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impu- gnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.1999 n.13819; 10.5.1995 n. 5106); parimenti non é possibile svolgere nuove indagini ed accertamenti di fatto (Cass. 13.9.1996 n. 2294; 16.1.1996 n. 303). B.
1. Col primo motivo i ricorrenti incidentali Di NO- Fugetto, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento per vizio di ultrapeti- 10 zione ex art. 112 c.p.c. (error in procedendo), censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la NA aveva invocato l'usucapione per tutte e tre le sue finestre, mentre in- vece l'usucapione era stata fatta valere solo per le due vedute laterali al primo piano e non anche per quella frontale consi- derata inizialmente regolare. La Corte d'appello sarebbe, per- tanto, incorsa, secondo i ricorrenti, in vizio di ultrapetizione allorché ha ritenuto l'acquisizione per usucapione della servitu di veduta anche attraverso la finestra frontale. B.
1.1. Il motivo è infondato perché l'impugnata sentenza ha spiegato come non ricorreva il dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto la IN aveva invocato fin dal primo momento la usucapione "anche" per le due finestre laterali eventualmente a distanza non regolamentare, posto che la terza finestra, quella frontale, era stata definita regolare dal Pretore nella fase cautelare, e successivamente aveva precisato che tutte e tre le finestre erano state realizzate oltre venti anni prima (nel 1966) per cui aveva acquistato il diritto “iure proprietatis” o quanto meno "iure servitutis” di veduta sulla confinante proprietà. Costituisce costante orientamento giurisprudenziale che, in applicazione del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., non sussiste il vizio di ultrapetizione qualora il giudice abbia emesso una pronuncia su una domanda che, pur non essendo stata proposta dalla 11 parte con istanza formale, risulti dalle sue deduzioni e allega- zioni, in quanto, nell'interpretazione delle domande delle parti, il giudice deve considerare non solo la loro formulazione lette- rale ma il loro contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità con le stesse perseguite, tenendo conto, oltre che della espres- sa manifestazione di volontà, anche di quella implicitamente risultante dalle deduzioni e richieste delle parti (v. Cass. 18.2. 2000 n. 1814; 9.3.1989 n. 1248; 20.11.1985 n. 5733). Correttamente, pertanto, nel caso specifico, il giudice, nel determinare l'ambito della domanda di usucapione del diritto di vedute, ha ritenuto, in base alla deduzioni esplicite ed im- plicite della IN, che essa riguardava non solo le due ve- dute laterali ma anche la veduta centrale, e quindi tutte e tre le finestre. B.2 Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti inci- dentali deducono che la IN non aveva fornito la prova certa e rigorosa del momento iniziale dal quale incominciava a decorrere il tempo per l'acquisto della servitù di veduta. Erro- neamente, secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero ritenuto che l'usucapione era incominciata a decorrere da prima del 1971, essendo a tale data ultimati i lavori di costru- zione del fabbricato, senza considerare che il certificato di 12 collaudo era del 28.08.1974 e il certificato di abitabilità del 03.12.1974. La IN non avrebbe mai potuto risiedere in un immobile considerato "non abitabile", per cui il possesso della stessa prima del 1974 non poteva considerarsi legittimo e quindi utile ai fini del computo del termine per l'usucapione. B2.1. Il motivo è infondato. Trattasi all' evidenza di doglianza di merito tendente alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibile in se- de di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficien- za o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustifi- cato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che la ma- turazione del termine ad usucapionem risultava non solo da elementi presuntivi ma soprattutto dall'ampia documentazione prodotta dalla IN (certificati degli uffici comunali), com- provante l'inizio dell' usucapione al 1969, per cui alla data del giudizio (iniziato nel 1991) erano abbondantemente decorsi i venti anni necessari per usucapire il diritto di veduta. Per il resto è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze processuali e il controllo sulla loro concluden- come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle za - ritenute più idonee a sorreggere la decisione involgono ap- - prezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad 13 esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indi- care le ragioni del proprio convincimento, senza essere peral- tro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass. 6.9. 1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli ele- menti considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opi- nione del ricorrente, tali da consentire una diversa valuta- zione, conforme alla tesi da lui sostenuta. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ri- corsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 3 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino bolyfunk Араваш OPPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 26 FEB 2003 Maria Di NuzzO Mane Di Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 14