Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2756
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal Pretore, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, sempre che le parti non siano incorse in decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata puntualmente riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato. A tale ultimo riguardo va, tuttavia, precisato che mentre l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte (rigettate dal primo giudice), non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande e già ritualmente proposte in primo grado essendo tale riproposizione insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse, invece la parte appellata vittoriosa in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle propria richiesta istruttoria sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, quanto meno richiamandosi alle difese di primo grado (posto che l'art. 346 cod. proc. civ. fa riferimento alle domande e alle eccezioni e non pure alle richieste istruttorie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2756
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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