Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal Pretore, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, sempre che le parti non siano incorse in decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata puntualmente riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato. A tale ultimo riguardo va, tuttavia, precisato che mentre l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte (rigettate dal primo giudice), non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande e già ritualmente proposte in primo grado essendo tale riproposizione insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse, invece la parte appellata vittoriosa in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle propria richiesta istruttoria sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, quanto meno richiamandosi alle difese di primo grado (posto che l'art. 346 cod. proc. civ. fa riferimento alle domande e alle eccezioni e non pure alle richieste istruttorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE, n^ 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE MARIA CERASA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, n^ 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 550/96 del Tribunale di PESARO, del 7.5.96, depositata il 25/06/96, R.G.N. 2429/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere relatore Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Ettore Maria CERASA;
udito l'Avvocato Cesare IOPPOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per in primis l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 25 giugno 1996, riformando l'impugnata sentenza pretorile, ha respinto la domanda proposta da BE ID contro l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Infortuni sul Lavoro) al fine di accertare il proprio stato di parziale inabilità lavorativa (per paralisi degli arti inferiori) conseguente a dedotto infortunio sul lavoro e di ottenere condanna dell'Istituto alla costituzione e al pagamento di rendita corrispondente.
Osserva il giudice d'appello che il dedotto infortunio si sarebbe verificato l'11 agosto 1988, per avere l'assicurato riportato secondo appunto le deduzioni di quest'ultimo mentre stava avviando manualmente il motore di un motocoltivatore, uno "strappo" alla schiena causato dal contraccolpo della corda.
Rileva che il ID, ricoverato nello stesso giorno presso l'ospedale di Pesaro, era stato sottoposto il giorno seguente ad intervento chirurgico (laminectomia con artrectomia e accertamento di ernia espulsa nello spazio L1 - L2) e dimesso il 12 settembre successivo, senza avere riacquistato l'uso delle gambe, con diagnosi di "sindrome della cauda equina da schiacciamento"; che nel medesimo giorno era stato ricoverato presso l'ospedale Bellaria di Bologna, ed il 19 settembre nuovamente operato con rimozione di ernia nello spazio L2 - L3, venendo poi dimesso il 17 ottobre 1988 sempre in condizioni di paraplegia;
e che il 27 ottobre 1988 aveva presentato certificato medico per infortunio.
Afferma il Tribunale che il generico riferimento contenuto in questo certificato ad un trauma dorso lombare riportato durante il lavoro senza alcun cenno alle modalità relative - quali il tipo di lavoro svolto e la manovra di avviamento del motocoltivatore - portava ad escludere che tale evento si fosse effettivamente verificato. A conferma di ciò rileva, tra l'altro, che le diagnosi di ingresso nei due ospedali non recavano alcun riferimento a traumi, ed ancor meno a quello indicato nel ricorso introduttivo del giudizio e dal consulente tecnico di primo grado;
e che nelle anamnesi contenute nelle cartelle cliniche dei due ricoveri, a Pesaro e a Bologna, neppure vi era alcun riferimento ad eventi traumatici, quale causa scatenante la patologia ultima. Nelle cartelle si riferiva, invece, di lombosciatalgia risalente a due anni prima, con alcuni giorni di paralisi del nervo sciatico, e dalla quale il paziente si era ripreso soltanto dopo un anno e a seguito di intensa fisioterapia;
si riferiva pure di un costante peggioramento nei quindici giorni precedenti il primo ricovero con parastesie e ipovalidità degli arti inferiori e scosse elettriche, sino alla impossibilità di mantenere la stazione eretta e vivo dolore il giorno stesso del ricovero, e di un progressivo peggioramento fino alla insorgenza di "peraparesi flaccida, con piede cadente a destra, alterazioni sensitiva e turbe sfinterali".
Il giudice d'appello pone quindi in evidenza, a fronte di tale documentazione, la mancanza di elementi oggettivi, evincibili da ulteriore documentazione, comprovanti l'accadimento dell'evento traumatico dedotto in giudizio e del preteso infortunio sul lavoro, rilevando anche la mancata richiesta sul punto, in sede d'appello, di prove testimoniali (e prospetta l'ipotesi che si sia pensato alla causa lavorativa una volta riscontrata la inemendabilità delle conseguenze della malattia, nonostante i trattamenti chirurgici effettuati).
Disattende inoltre le risultanze della consulenza tecnica espletata d'ufficio in primo grado, perché basata su un presupposto - cioè la narrazione dell'evento quale riferita dallo stesso assicurato - che era risultato infondato;
e conclude escludendo che i pesantissimi esiti della malattia del ID siano riconducibili a causa lavorativa, essendo invece esclusivamente dipendenti da malattia di origine non professionale, della quale da tempo egli soffriva.
Il ID chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte sorretto da un unico articolato motivo, illustrato da memoria.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il ricorrente denunzia con l'unico motivo "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 414, 434 e 437 c.p.c., e sufficiente e contraddittoria motivazione" (ex art. 360 n.3
e n.5 c.p.c.). Lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado dove aveva articolato prova per testi finalizzato a dimostrare il verificarsi dell'infortunio sul lavoro: richieste che il primo giudice nell'accogliere la domanda aveva ritenuto superflue, avendo ritenuto diversamente provati i fatti posti a sostegno della domanda stessa.
Sostiene che il giudice d'appello non può pervenire a soluzioni opposte a quelle adottate dal primo giudice senza essersi pronunciato sulla ammissibilità delle prove richieste nel precedente grado del giudizio, e ciò senza necessità che tali prove siano nuovamente richieste.
2.-Il motivo va disatteso.
La censura con la quale si lamenta l'omessa ammissione di prova per testi formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e che si risolve con riferimento all'invocato art. 360 n.5 c.p.c. nella denunzia di omessa motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, non è ammissibile perché, accennando sommariamente alla finalità della prova. non contiene una precisa e sufficiente indicazione dell'oggetto della prova stessa, vale a dire la deduzione delle circostanze dedotte e capitolate ai fini dell'ammissione del mezzo istruttorio. Sicché dal contesto del ricorso non è dato evincere adeguati elementi per poter sindacare sulla rilevanza e l'ammissibilità della prova quale formulata dalla parte onde poter stabilire, nell'ambito dei poteri demandati al giudice di legittimità, la decisività o meno del punto sul quale detta prova verte, e che il Tribunale, non provvedendo su di essa, ha omesso di considerare.
Nè è sufficiente il semplice richiamo ad atti del pregresso giudizio di merito a rendere valido il motivo di ricorso: giacché il ricorso per cassazione, come ripetutamente affermato da questa Corte, stante la previsione di cui all'art. 366 n.4 c.p.c. deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a integrare le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, ricercare i motivi medesimi al di fuori del suo contesto desumendoli "aliunde" o "per relationem" dai precedenti atti del processo (cfr. Cass. 17 giugno 1995 n. 6863; 12 agosto 1994 n. 7392; 12 agosto 1994 n. 7392). 3.-In aggiunta a quanto sin qui considerato può altresì rilevarsi, in relazione a quanto argomentato in ricorso, che la richiesta di prova testimoniale cui fa riferimento il ricorrente - vittorioso, come detto, nel giudizio di primo grado - non risulta essere stata riproposta, ne' in qualche modo richiamata, nella memoria difensiva in grado d'appello da lui depositata in veste di appellato: il che implica sotto ulteriore profilo l'inammissibilità della censura in esame.
Giova invero al riguardo ricordare che "nel giudizio d'appello secondo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal pretore, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, sempre che le parti non siano incorse in decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata puntualmente riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell' appellato" (Cass. 22 marzo 1994 n. 2716). Nè appare conferente il richiamo, fatto in ricorso, a decisione di questa Corte (Cass. 5 luglio 1996 n. 6170) e ad altra conforme (Cass. 9 giugno 1993 n. 6412), che riguardano specificamente la posizione processuale dell'appellante (e non dunque quella dell'appellato, quale era l'attuale ricorrente in secondo grado), e dalle quali decisioni si evince il principio secondo cui, nel rito del lavoro. allorquando. l'appellante impugna in toto la sentenza di primo grado insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, rigettate dal primo giudice, deve ritenersi che in tale richiesta di accoglimento sia insita anche la riproposizione delle istanze istruttorie pertinenti a dette domande.
Per quanto invece riguarda la parte appellata, vittoriosa in primo grado, va anzitutto tenuto presente il principio per cui al giudice d'appello deve essere reso possibile individuare l'oggetto dell'impugnazione e quindi l'ambito oggettivo sul quale è chiesto il riesame della sentenza impugnata, in modo che sia individuato il "quantum appellatum" e delimitato così il c.d. effetto devolutivo dell'appello (al qual fine è appunto prescritta anche la specificità dei motivi, ex artt. 342 e 434 c.p.c.); e va conseguenzialmente osservato che, non riproponendo ovviamente la parte appellata alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole - nella qual richiesta possa ritenersi implicitamente compresa anche la riproposizione di istanze istruttorie non decise dal primo giudice -, è comunque necessario che la stessa parte manifesti in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame della propria richiesta istruttoria, sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, quanto meno richiamandosi alle difese di primo grado (posto che l'art. 346 c.p.c. fa riferimento alle domande e alle eccezioni, e non pure alle richieste istruttorie: cfr. Cass. 8 maggio 1993 n. 5320). Nel caso di specie parte appellata non ha esplicitamente riproposto, nella memoria difensiva di secondo grado ( depositata il 24 aprile 1996 ), l'istanza per l'ammissione della prova testimoniale, e neppure ha fatto richiamo alle difese di primo grado:
sicché anche sotto il profilo ora considerato la censura svolta in ricorso dev'essere disattesa.
4.-In conclusione il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, va respinto.
Non si ravvisano le condizioni di cui all'art.152 disp.att. C.P.C. per una pronuncia di condanna alle spese del presente giudizio a carico del soccombente assicurato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999.