CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19993 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IA DO TO, nato a [...] il [...] 2. LA SS TT, nato a [...] il [...] 3. UN NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi a), b) e c), e il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito l'avv. Stefano Troíano per la parte civile Comune di Foggia, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati ricorrenti: l'avv. Franco Coppi e l'avv. Michele Vaira per il IA, l'avv. Michele Curtotti per il LA, l'avv. Umberto Forcelli e l'avv. ZI AL per il UN, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19993 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari, decidendo sulle impugnazioni presentate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dai tre imputati, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando NO UN responsabile dei reati di concussione e di tentata concussione dei capi a) e b), così diversamente qualificati i fatti per i quali lo stesso era stato condannato in termini di favoreggiamento reale, .riconoscendogli le attenuanti generiche e adottando altre statuizioni accessorie;
e rideterminando la pena per DO TO GI e SS TT LA, previa riqualificazione dei fatti loro addebitati ai capi d) ed e) in termini di induzione indebita a dare o promettere utilità - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 settembre 2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i suddetti tre imputati in relazione alle imputazioni loro ascritte. Sulla base delle decisioni adottate al termine del giudizio di secondo grado, risultavano condannati: - il GI, il LA e il UN in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 117 e 317 cod. pen. (capo a), 110, 117, 56 e 317 cod. pen. (capo b), per avere - il primo nella qualità di dirigente del servizio lavori pubblici e dello sportello unico attività produttive del comune di Foggia, dunque abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, il secondo (pure consigliere comunale di Foggia) e il terzo in qualità di intermediari operanti nell'esclusivo interesse del GI - in Foggia, tra il 27 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, costretto RA RA, legale rappresentante della CO.IM. s.r.I., interessato alla stipula di un contratto di locazione all'amministrazione comunale di immobili destinati a sede dei locali uffici giudiziari (così individuati a seguito di procedura di avviso pubblico e con il parere favorevole della Commissione manutenzione degli uffici giudiziari di Foggia) a versare loro indebitamente la somma di 80.000 euro in contanti, consegnati in tre rate, mediante ripetute minacce di non stipulare quel contratto di locazione che il GI avrebbe dovuto sottoscrivere in rappresentanza di quell'ente municipale;
ed ancora, per avere, nelle medesime vesti e abusando il GI della anzidetta qualità pubblicistica e delle relative funzioni, in Foggia, in epoca immediatamente successiva e prossima al 19 febbraio 2014, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere lo RA a consegnare loro la somma di 20.000 euro, quale condizione per far ottenere alla citata società CO.IM. l'autorizzazione a realizzare dei parcheggi nell'area comunale adiacente al suddetto immobile locato al comune di Foggia;
2 - il GI e il LA in relazione al reato di cui agli artt. 110, 117 e 317 cod. pen. (capo c), per avere - nelle vesti e abusando della qualità e delle funzioni sopra indicate - in Foggia, in epoca immediatamente successiva e prossima al 25 novembre 2013, costretto RC NS, componente del consiglio di amministrazione della Progetto Finanza di Capitanata s.r.I., società già incaricata per l'ampliamento del cimitero di Foggia, a consegnare loro la somma di 10.000 euro in contanti, quale condizione per ottenere lo sgombero dei rifiuti presenti in quell'area, di cui la predetta società aveva sollecitato la rimozione perché causa di impedimento dell'esecuzione dei già concessi lavori di edificazione di nuove cappelle;
- il GI ed il LA, ancora, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 117 e 319 -quater cod. pen. (capi d) ed e), per avere - nelle vesti e abusando della qualità e delle funzioni sopra indicate - in Foggia, tra il 25 febbraio e 1'11 marzo 2014, indotto l'imprenditore Saverio Normanno, già affidatario di lavori di impermeabilizzazione di due edifici scolastico comunali, a consegnare loro indebitamente la somma di 2.000 euro in contanti, posta come condizione per continuare in futuro a ricevere altri analoghi affidamenti di lavori pubblici;
nonché per avere, in Foggia, tra il novembre 2010 e il dicembre 2013, indotto l'imprenditore Vincenzo Rana, già affidatario di lavori di rifacimento della segnaletica stradale e di manutenzione in due edifici scolastici comunali, a consegnare loro indebitamente, in più riprese, la somma di 16.000 euro, quale condizione per poter ottenere l'affidamento di quei lavori da parte dell'amministrazione municipale. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il GI, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 319 -quater cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado in relazione ai reati dei capi a), b) e c), benché le carte del processo avessero comprovato che lo NO non aveva subito propriamente un abuso costrittivo da parte del GI (il quale, al pari di altri componenti della Commissione di manutenzione, aveva legittimamente manifestato la inidoneità dell'immobile da locare per un uso ad uffici giudiziari e la 'non conformità' del canone offerto, come altrettanto legittimamente aveva preteso che la stipula del contratto avvenisse nelle più consone forme della scrittura privata: sicché l'iniziativa del GI non si era concretizzata nella prospettazione di un male ingiusto, ma "nella convenienza di un suo intervento" per giungere alla conclusione del contratto, senza attendere l'ulteriore parere della locale agenzia del demanio sulla congruità del canone di locazione), né che tale abuso 3 costrittivo fosse stato patito dall'imprenditore NS (il quale non aveva subito alcuna costrizione, tenuto conto che i lavori di bonifica dell'area cimiteriale erano stati già autorizzati prima della formulazione della richiesta e della dazione della somma di denaro precisata nell'imputazione). 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa in ordine alla attendibilità delle persone offese e inadeguatamente valutato le ulteriori prove favorevoli • che erano state segnalate dalla difesa nell'atto di appello: in particolare, mancando di considerare che era stato lo RA a sollecitare, per il tramite dell'amico UN (che non aveva ricevuto alcun compenso), il "favore" del GI;
che questi aveva svolto, in realtà, un'attività di mera persuasione e suggestione verso lo RA, il quale, già dichiaratosi potente imprenditore capace di condizionare le determinazioni persino del sindaco di Foggia, non era stato credibile quando aveva affermato, dinanzi alla polizia giudiziaria, di non aver dato alcun incarico al UN, che si era fatto, invece, latore della richiesta di denaro del GI;
ciò tenuto conto che, risentito nel giudizio di appello, lo NO aveva finito per ammettere di aver chiesto al UN, che "era completamente estraneo (a quella) faccenda", "di dargli una mano ...(di) parlare" con il GI per "riuscire a stringere (...) vedi se chiudiamo a 80". 3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso il LA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto articolati motivi così sintetizzati. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 319 -quater cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova (punti 1, 2 e 3 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di appello confermato la condanna con riferimento ai capi a) e b), erroneamente qualificando i fatti di causa in termini di concussione e di tentata concussione, anziché di induzione indebita: tenuto conto che le conversazioni intercettate non avevano dimostrato sotto l'aspetto oggettivo l'esistenza di un abuso costrittivo dell'imputato; che la scelta della modalità di stipula del contratto di locazione oggetto di addebito era riferibile al segretario generale del comune di Foggia e non anche al GI, come pure risultante da una nota a firma di quel segretario di cui era stata omessa la valutazione e che, comunque, era inutilizzabile perché non acquisita al fascicolo dibattimentale;
che le carte del procedimento avevano comprovato che dieci anni prima vi era stata altra vicenda amministrativa che aveva riguardato il GI e lo RA per la costruzione di un edificio in "via Bari" a Foggia, per la quale vi era stato un accordo corruttivo tra i due 4 prevenuti;
ed ancora, che era stato lo AR a sollecitare, per il tramite del UN, un incontro con il GI, iniziativa che ben avrebbe potuto far rientrare i fatti di causa nell'alveo applicativo dell'art. 319 -quater cod. pen. 3.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova (punto 4 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna dell'imputato con riferimento al capo c), disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in termini di induzione indebita, benché le emergenze processuali avessero dimostrato che la persona offesa NS aveva reso nella fase delle indagini dichiarazioni inattendibili perché contraddittorie;
e che le intercettazioni avevano dimostrato che l'NS aveva versato 10.000 euro al GI solo dopo aver ottenuto l'affidamento dei "lavori per i rifiuti" a trattativa privata, dunque sulla base di un atto illegittimo che lo aveva indebitamente favorito. 3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 317 e 322-ter cod. pen., 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (punto 5 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito confermato l'applicazione della misura della confisca per equivalente nei riguardi del LA in relazione all'entità dell'intero profitto derivante dalla commissione dei reati, senza verificare quanto effettivamente conseguito da ciascuno dei concorrenti. 4. Contro la stessa sentenza ha proposto ricorso anche il UN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 56, 117 e 317 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, anche in relazione ai precetti degli artt. 533, 546 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente riformato la sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le motivazioni di tale pronuncia, perciò mancando di offrire una propria motivazione 'rafforzata': benché i dati di conoscenza avessero provato che il UN si era limitato a svolgere una funzione di tramite tra il GI e lo AR, agendo su sollecitazione e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo (come riscontrato dalle intercettazioni in atti;
dal fatto di essere stato anch'egli vittima di una richiesta concussiva del GI;
nonché dalla circostanza che lo RA lo aveva informato di essere stato ascoltato dall'autorità inquirente), senza incidere sulle decisioni delle parti interessate, senza essere portatore di un interesse proprio e senza percepire alcun compenso sulle tangenti pagate. La Corte distrettuale aveva, dunque, basato le proprie determinazioni su mere congetture, quale quella dell'interesse del UN a non perdere i favori del GI e del LA, senza considerare che il primo era stato 5 destinatario di analoghe richieste illecite del GI, come risulta pure da una intercettazione in atti e dalle dichiarazioni sul punto rese dallo stesso RA. 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito asserito che il UN aveva agito in quanto portatore di un interesse personale, quale quello di continuare ad occuparsi dei lavori di manutenzione del palazzo di giustizia di Foggia che gli erano stati garantiti dal GI: dunque, valorizzando una prova indiretta, priva dei requisiti di precisione e certezza. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza dello RA, senza procedere anche all'esame dell'imputato, che avrebbe potuto chiarire la propria posizione nella vicenda: così violando il canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 4.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle censure che erano state formulate con l'appello contro la sentenza di primo grado nella parte in cui il UN era stato condannato per il diverso reato di favoreggiamento reale: illecito insussistente, avendo il prevenuto operato non nell'interesse dell'autore del reato presupposto, ma per fare valere le ragioni della persona offesa RA e nella consapevolezza di agire nell'interesse di quest'ultimo. 4.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 317 e 322-ter cod. pen., 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disposto nei riguardi del UN la confisca per equivalente, senza spiegare perché nella fattispecie non fosse stata possibile la confisca diretta del profitto;
senza considerare che la confisca era stata già disposta sui beni del GI e del LA in precedenza sottoposti a sequestro preventivo;
e senza tenere conto che il UN non aveva percepito neppure in parte il denaro provento della concussione, dunque non aveva conseguito alcun effettivo vantaggio da quell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DO TO GI sia inammissibile. 6 1.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 1.1.1. Va innanzitutto precisato che, benché nella rubrica vi sia un riferimento anche all'imputazione di tentata concussione del capo b), le doglianze difensive hanno riguardato esclusivamente gli addebiti dei capi a) e c): il primo di tali capi di imputazione è rimasto estraneo alle censure dedotte con il ricorso, così come era già accaduto con l'atto di appello, tanto che la Corte territoriale aveva precisato che la decisione sul relativo addebito doveva considerarsi oramai coperto dal giudicato (v. pag. 17 sent. impugn.). 1.1.2. Con riferimento all'imputazione del capo a), le censure difensive, finalizzate a prospettare una errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, che secondo la difesa dell'imputato avrebbero integrato al più gli estremi del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. e non anche quelli del contestato reato di cui all'art. 317 cod. pen., sono del tutto prive di pregio. I rilievi formulati con il ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già prospettati con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito aveva risposto in maniera puntuale e logicamente ineccepibile: sicché le doglianze difensive si muovono, in pratica, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle emergenze processuali e si risolvono, dunque, in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. La Corte di appello aveva, infatti, adeguatamente chiarito come, lungi dal potersi riconoscere una posizione paritaria nei rapporti tra il GI e lo RA, le carte del processo avessero comprovato che il secondo era stato vittima di una iniziativa costrittiva attuata dal primo: il quale, pubblico ufficiale, aveva abusato della sua qualità e delle sue funzioni, rappresentando al privato una serie di ostacoli alla stipula del contratto di locazione degli immobili che l'amministrazione comunale di Foggia avrebbe assunto in conduzione per destinarli a sede di uffici giudiziari del capoluogo dauno. In particolare, per il tramite del coimputato UN, aveva fatto sapere allo RA che quegli ostacoli sarebbero stati superati solamente se lo stesso gli avesse consegnato la somma di 100.000 euro, poi ridotta a 80.000 euro, importo che l'imprenditore aveva infine effettivamente versato (e che il GI ha confessato di aver effettivamente ricevuto). Lo RA, dunque, a tanto si era determinato perché coartato nelle sue scelte volitive, essendo stato posto da quel pubblico funzionario, nelle specifiche circostanze del caso concreto, in uno stato di chiara soggezione perché messo di fronte all'alternativa di soddisfare la pretesa del GI, con la dazione di quella somma di denaro, per evitare un male contra ius 7 4/'/ o di subire il danno ingiusto consistente nell'ingiustificato e abusivo ritardo nella sottoscrizione del considerato contratto di locazione. In tale ottica, non è ravvisabile la violazione di legge, denunciata in termini di inosservanza della norma incriminatrice applicata, dato che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito i fatti in maniera corrispondente alla contestata disposizione di cui all'art. 317 cod. pen.: avendo accertato che il GI, dopo essersi strumentalmente opposto all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale in locazione degli immobili di proprietà della società della RA, perché asseritannente non confacenti all'uso pubblico cui gli stessi dovevano essere destinati, aveva poi ostacolato ovvero ritardato la definizione della procedura dapprima pretendendo di ridurre in misura sensibile il canone di locazione che era stato inizialmente concordato e poi stabilendo che il contratto sarebbe stato rogitato non nelle forme dell'atto pubblico bensì in quelle della scrittura privata, che avrebbero consentito al GI di inserire clausole finalizzate a realizzare il già definito proposito delittuoso. Manifestamente infondata è la censura riguardante una mancata considerazione di elementi di prova asseritamente decisivi, perché capaci di comprovare che lo RA avrebbe agito per trarre un indebito vantaggio dalle iniziative che il pubblico ufficiale si sarebbe impegnato di attuare in cambio della ricezione di quella somma di denaro. Sul punto il ricorrente ha riproposto una serie di questioni in fatto alle quali i giudici di merito, senza trascurare alcun elemento di prova, avevano dato congrua risposta con la sentenza gravata: convincentemente spiegando - con argomentazioni con le quali l'impugnazione ha sostanzialmente omesso di confrontarsi - come l'atteggiamento ostruzionistico del GI fosse deliberatamente proseguito anche dopo che la Commissione di manutenzione degli uffici giudiziari di Foggia aveva espresso, con il voto unanime di tutti i suoi componenti, compreso quello del rappresentante del comune di Foggia, parere favorevole alla stipula del contratto di locazione per l'acquisizione degli immobili di proprietà della RA, alle condizioni da questi proposte, il quale aveva perciò maturato la legittima aspettativa ad una pronta definizione della pratica;
come la stipula del contratto nelle forme della scrittura privata fosse stata effettivamente prevista dal segretario comunale di Foggia, ma il GI avesse approfittato di tale circostanza per dettare ulteriori clausole vessatorie allo scopo di ritardare la definizione del contratto ovvero di continuare a condizionare la volontà dello RA;
ed ancora, come l'agenzia del demanio di Foggia non fosse stata affatto chiamata ad esprimere il proprio parere sulla congruità del canone di locazione stabilito dalle parti, come era pure successivamente risultato dalla sentenza con la quale, dopo gli arresti del GI, il giudice civile aveva 8 - 7 annullato il contratto de qua, senza alcun riferimento alla misura del corrispettivo richiesto dalla RA e accettato dalla citata Commissione di manutenzione (v. pagg. 13-17, sent. innpugn.). Le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di appello di Bari si pongono, dunque, in linea con le indicazioni interpretative fornite in materia da questa Corte di cassazione, delle quali è stato fatto buon governo: criteri con i quali, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater cod. pen., si è puntualizzato che il primo di tali delitti è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente - analogo a quello riscontrato nel caso di specie - che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita;
e si distingue dal secondo di quei delitti, la cui condotta si configura, invece, come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008). 1.1.3. Quanto all'imputazione del capo c), le doglianze difensive formulate con il primo motivo del ricorso sono inammissibili per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi 9 realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, chiarendo come la responsabilità del GI per la concussione consumata ai danni dell'imprenditore RC NS fosse stata accertata sulla base delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa - la quale, dopo un primo momento di reticenza, aveva finito per riconoscere di aver versato al pubblico ufficiale, per il tramite del LA, 10.000 euro per poter ottenere l'autorizzazione alla eliminazione dei rifiuti dall'area cimiteriale, dove avrebbe dovuto edificare nuove cappelle - ma anche del contenuto di una conversazione tra il GI e il LA, intercettata dagli inquirenti, nel corso della quale il primo, ricordando come tutti gli imprenditori dovevano essere "riallineati... ogni volta che (volevano) venire a parlare" con lui, aveva rammentato all'amico come l'NS, "dopo aver affidato i lavori.., dei rifiuti...", aveva "dato" loro "una dieci" (v. pagg. 34-36, sent. impugn.). Nel ricorso oggi in esame è stato posto un mero problema di interpretazione delle frasi dei soggetti interessati a quella conversazione intercettata, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). 1.2. Il secondo motivo del ricorso del GI è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. La difesa si è limitata a criticare il significato che la Corte di appello di Bari aveva dato al contenuto delle emergenze probatorie acquisite, in specie del contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini e delle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda contestata al capo a) della rubrica. Tuttavia, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, l'impugnazione è stata presentata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte 10 territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di appello analiticamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa potessero considerarsi attendibili e come sulla base di quelle deposizioni potessero essere congruamente ricostruite le vicende fattuali sottostanti al processo. In particolare, i giudici di merito hanno osservato come non esistesse alcuna contraddizione tra quanto riferito dalla persona offesa RA nella fase delle indagini preliminari e quanto dalla stessa riferito nel corso del suo esame nella istruttoria dibattimentale rinnovata nel giudizio di appello;
né un contrasto tra la versione di quest'ultimo e quella del coimputato UN, tenuto conto che lo RA, escusso in giudizio, aveva confermato di non aver conferito alcun formale incarico all'amico UN, al quale, in uno dei tanti loro incontri quotidiani, aveva confidato di essere vittima delle angherie del GI (che aveva tentato "in tutti i modi di ostacolarlo ...(e che)... gli dava la morte"), e di avere così solo accettato che il UN provasse a fissare "un incontro" ovvero provasse a "comprendere cosa aveva in testa" il GI;
successivamente il UN, facendosi latore della pretesa del pubblico ufficiale, gli aveva fatto sapere che il GI pretendeva la consegna della somma di 100.000 euro, poi ridotta a 80.000 euro (v. pagg. 17 e segg., sent. impugn.). In tale contesto, nel quale la difesa del ricorrente ha provato a valorizzare la circostanza che l'iniziativa di contattare il GI fosse stata assunta dallo RA - il quale, dunque, nell'ottica difensiva avrebbe agito in una posizione asseritamente paritaria rispetto a quella del pubblico ufficiale, del quale sarebbero stati cercati i favori nell'ambito di una intesa corruttiva - la risposta data dai giudici di merito è risultata rispettosa dei canoni interpretativi in materia offerti da questa Corte regolatrice: che ha più volte chiarito come la concussione è qualificata dalla circostanza che la volontà del privato non si è formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta costrittiva del pubblico ufficiale, ben potendo la relativa carica minacciosa essere anche implicita, come nei "casi di ostruzionismo a mezzo del quale il soggetto attivo fa comprendere che solo con la dazione o con la promessa dell'indebito una richiesta legittima del privato potrà essere esaudita" (così Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, cit., § 13.4.). Inoltre, la motivazione proposta dalla Corte distrettuale va esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità: essendo stato congruamente chiarito che le captazioni delle conversazioni ambientali registrate dalla polizia giudiziaria 11 avevano confermato come, al di là del primo contatto che ad un certo punto lo RA aveva cercato, per il tramite del UN, per comprendere quali fossero le reali ragioni dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dal GI, fosse stato quest'ultimo a tenere un chiaro e persistente atteggiamento intimidatorio verso l'imprenditore, al quale aveva formulato una espressa richiesta di consegna di una rilevante somma di denaro, indicandola come unica condizione per consentire al privato di ottenere quanto legittimamente allo stesso spettava. In questo senso è stato letto - con una ragionevole soluzione a questioni di fatto, che in questa sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione - il testo della registrazione di quei colloqui nel corso dei quali il LA aveva riferito al GI di aver fatto sapere al UN che "l'ingegnere (cioè il GI) (avrebbe) "dovuto distruggere" il privato (cioè lo AR), aggiungendo (riferendosi allo RA) che "sono abituati come i comunisti, li devi dominare, più li tratti male e più loro si abbassano al potere"; e il GI aveva replicato come solo se avesse pagato lo RA "avrebbe potuto respirare", perché dallo stesso avrebbe preteso una totale sottomissione ("...tu sei vuoi avere a che fare con me... devi dire fai tu..." - v. pagg. 12 e segg., sent. impugn.). Né va trascurato quanto significativamente sottolineato dai giudici di merito a proposito del ruolo di intermediario del coimputato UN il quale, durante il suo interrogatorio, aveva confermato come la consegna del denaro fosse stata pretesa dal GI quale condizione per poter firmare il contratto di locazione (i soldi erano stati consegnati "...prima del contratto, se no il contratto non glielo firmava mai, il contratto a RA... se tu a GI non gli portavi i soldi... non firma, non cammina la penna..." - v. pagg. 30-31, 34, sent. impugn.). 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di SS TT LA va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso (di cui ai primi tre punti dell'atto di impugnazione, strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente) sono manifestamente infondati ovvero presentati per fare valere asseriti vizi diversi da quelle consentite dalla legge, per le ragioni innanzi esposte nei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.2. in occasione dell'analisi delle analoghe doglianze formulate nell'interesse del coimputato GI: punti al cui contenuto, pertanto, è sufficiente fare rinvio. Va aggiunto che è del tutto priva di pregio l'eccezione difensiva, formulata in termini di inutilizzabilità ovvero di travisamento della prova, per essere stato valorizzato nella sentenza impugnata il contenuto di un documento non acquisito 12 al fascicolo, avendo la Corte di appello chiarito di avere considerato, ai fini della decisione, l'indiscusso tenore di un atto amministrativo così come era stato riportato testualmente in una memoria depositata dalla difesa del coimputato. Quanto, invece, alle ulteriori doglianze concernenti la mancata valorizzazione dei brani di conversazioni intercettate afferenti ad una pregressa vicenda avente ad oggetto la realizzazione di una costruzione in "via Bari", va osservato come l'imputato ha formulato questioni che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, sollecitando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato come il breve riferimento, presente nel testo della registrazione di una conversazione intercettattv ad una somma di denaro che circa dieci anni prima il GI aveva chiesto ma non aveva ottenuto dallo RA per il rilascio di una concessione ad edificare (avendo il GI confidato al LA che non avrebbe più commesso "l'errore di via Bari"), avesse comprovato esclusivamente che vi era stata una anomala, ma molto più risalente, relazione tra i due predetti, senza però nulla chiarire in ordine alla natura di quella richiesta, cioè se la stessa fosse stata frutto di un accordo corruttivo o di una pretesa concussiva: dato informativo inidoneo, dunque, a mettere in discussione l'attendibilità della versione accusatoria resa, in relazione agli odierni fatti di causa, dallo NO il quale, interrogato sul significato di quel riferimento presente nelle intercettazioni, aveva chiarito come molti anni prima il GI gli avesse chiesto la consegna della somma di 10.000 euro per l'approvazione di un altro progetto edilizio, dazione che egli si era però rifiutato di versare. 2.2. Il secondo motivo del ricorso (di cui al quarto punto dell'atto di impugnazione) è manifestamente infondato. Fermo restando quanto già esposto nel punto 1.1.3. della presente motivazione, da intendersi qui integralmente riprodotto, va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che l'imprenditore NS, dopo aver ottenuto dal comune di Foggia l'autorizzazione alla realizzazione di un ampliamento dell'area cimiteriale, si era trovato nell'impossibilità di eseguire i lavori perché la zona era occupata da rifiuti che la stessa amministrazione municipale avrebbe dovuto rimuovere;
per evitare di essere danneggiato, si era determinato a proporre al comune di procedere egli stesso alla bonifica del sito, ovviamente a spese dell'ente pubblico, cosa che gli era stata riconosciuta;
e che in quel momento il GI, per il tramite del LA, abusando delle proprie 13 qualità e funzioni, aveva preteso e ottenuto la indebita dazione della somma di 10.000 euro quale condizione per firmare l'autorizzazione alla bonifica e "per evitare di creargli problemi" (v. pagg. 34-36 sent. impugn.; pag. 4, sent. primo grado). I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito,. nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti . rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 2.3. Il terzo motivo del ricorso (di cui al punto 5 dell'atto di impugnazione) è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente del mancato rispetto del criterio di proporzione tra l'entità dei redditi da lui percepiti e il valore dei beni acquistati. Né è possibile sostenere che la difesa sia stata posta per la prima volta di fronte alla tematica della verifica dei presupposti giuridici per l'adozione di quel provvedimento ablatorio, considerato che nella sentenza di primo grado, al di là di un erroneo e indeterminato richiamo in motivazione alla disposizione dell'art. 12-sexíes del decreto-legge n. 306 del 1992, era stato precisato in dispositivo come la confisca fosse stata disposta non per sproporzione ma per equivalente a norma dell'art. 322-ter cod. pen.: aspetto, questo, che nell'atto di appello non era stato proprio affrontato. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Consegue la condanna dei ricorrenti GI e LA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nonché la condanna dei due prevenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di Foggia, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del fatto che la costituzione ha riguardato la posizione di più imputati, come indicato in dispositivo. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di NO UN va, invece, accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 4.1. I primi due motivi del ricorso sono fondati. 14 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui abbia agito in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenendo una condotta che ha contribuito a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Scala, Rv. 255365). D'altro canto, nel rispetto dei criteri che regolano la materia del concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall' "extraneus" costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale, mentre trova applicazione la norma generale dell'art. 110 cod. pen., quando l'azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente (così, tra le tante, Sez. 5, n. 22786 del 26/04/2021, Biason, Rv. 281415-02). Escluso, dunque, che nel caso di specie il UN potesse rispondere della condotta ipotizzata a suo carico ai sensi dell'art. 117 cod. pen., perché lo stesso non aveva posto in essere, sotto l'aspetto oggettivo, un fatto costituente reato anche in mancanza della qualifica soggettiva del concorrente principale - dato che le ipotesi delittuose de quibus ruotavano interno alla posizione soggettiva e al ruolo del pubblico ufficiale GI - va rilevato come la Corte di appello di Bari non abbia fatto corretta applicazione della disposizione prevista in materia di concorso ordinario nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen.: responsabilità che, nel caso dell'intermediario tra il pubblico funzionario concussore e il privato concusso, è configurabile esclusivamente laddove sia dimostrato che il terzo abbia concorso nella azione prevaricatrice del primo d'intesa e nell'interesse di quest'ultimo, fornendo volontariamente un apporto causale alla consumazione dell'illecito nella consapevolezza di contribuire alla realizzazione dello scopo criminoso concordato con quel pubblico ufficiale. Sotto questo punto di vista la decisione della Corte territoriale appare giuridicamente non corretta: basata sulla condivisione dell'iniziale percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, era stato accertato che il UN, oltre a non percepire alcun compenso sulle tangenti pagate dallo RA, era intervenuto nella vicenda esclusivamente perché contattato dall'amico imprenditore, dunque nell'interesse di questo che gli aveva chiesto di fare da tramite con il pubblico ufficiale GI;
era stato pure verificato che il UN aveva svolto il ruolo di mero nuncius, senza concorrere in alcun modo 15 all'adozione delle determinazioni degli autori della richiesta concussiva e senza incidere sulle decisioni dell'amico, vittima di quella pretesa costrittiva: limitandosi ad aiutare lo RA (con il quale, anche in seguito, aveva mantenuto ottime relazioni) a preparare il denaro e a consegnare lo stesso ai concussori. Elementi di conoscenza, questi, che avevano indotto il Giudice per le indagini preliminari ad escludere che il UN fosse stato un concorrente nella commissione dei reati dei quali erano stati ritenuti responsabili il GI e il LA (v. pagg. 6-7, sent. primo grado). Tuttavia, partendo dalla medesima base di dati informativi - anzi trascurando ulteriori elementi fattuali, quale quello desumibile da quella conversazione intercettata durante le indagini che aveva comprovato come verosimilmente anche il UN fosse stato vittima di richieste concussive del GI e del LA - la Corte di merito ha irragionevolmente affermato che il UN era stato concorrente nella commissione dei reati di concussione e tentata concussione ai danni dello RA, per il sol fatto di avere ammesso, nel corso di un suo interrogatorio, di avere in passato sostenuto la campagna elettorale del LA e di avere ricevuto dall'amministrazione comunale l'affidamento dell'appalto per la manutenzione del palazzo di giustizia di Foggia. Argomentazione questa gravemente deficitaria sotto il profilo logico-deduttivo, del tutto svincolata dalle altre emergenze processuali e, comunque, inidonea ad integrare quella motivazione rinforzata che avrebbe potuto corroborare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria come originariamente contestata, legittimando in appello la riforma in peius della sentenza di primo grado. Nel riconoscimento della fondatezza dei primi due motivi, resta assorbito l'esame del terzo e del quinto motivo del ricorso. 4.2. Resta da valutare se, anche con riferimento alle questioni poste nel quarto motivo del ricorso, vi sia spazio per rimettere le parti dinanzi al giudice di rinvio al fine di rimotivare la decisione ovvero di valutare la correttezza della diversa qualificazione giuridica dei fatti in termini di favoreggiamento reale, cioè della soluzione privilegiata nel giudizio di primo grado. Gli accertamenti compiuti dai giudici di merito hanno permesso di acclarare non solo che il UN - come già chiarito - non aveva concorso nella commissione della concussione e della tentata concussione poste in essere dal GI e dal LA in danno dello AR, ma anche di escludere la configurabilità degli elementi costitutivi del diverso reato di favoreggiamento reale. Nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari era stato inequivocabilmente chiarito come lo NO si fosse servito del UN per poter mantenere i contatti con il GI, con il quale non aveva più alcun rapporto diretto;
e come il UN si fosse limitato a farsi latore dei messaggi che 16 il pubblico ufficiale e l'imprenditore privato si erano scambiati, e poi a consegnare al GI e al LA i soldi in contanti che assieme allo RA aveva provveduto a contare ed a preparare. E' risultato chiaramente - proprio per quanto evidenziato dagli stessi giudici di merito - che il UN non si era avvantaggiato economicamente né aveva beneficiato della divisione della 'tangente' pagata dalla vittima della concussione: se pure fosse stato animato da un qualche intento di assecondare l'operato del pubblico ufficiale, era stato acclarato come lo stesso si fosse attivato esclusivamente, o comunque in via prioritaria, per fare fronte alle esigenze dello RA, come quest'ultimo aveva finito esplicitamente per precisare. Era stato, perciò, fondatamente escluso che l'odierno ricorrente avesse operato con la volontà di aiutare gli autori della concussione a conseguire la definitiva acquisizione del vantaggio tratto dall'azione criminosa: il che è sufficiente a negare in radice la possibilità di affermare la sussistenza dell'altro delitto, quello di favoreggiamento reale, per il quale il prevenuto era stato condannato in primo grado. Nell'ottica che ha caratterizzato la modifica legislativa dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., il Collegio ritiene - in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3464/18 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) - che la sentenza possa essere cassata senza rinvio, tenuto conto della infondatezza della ipotesi accusatoria, constatata sulla base degli innanzi delineati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito: il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede. In relazione all'originaria imputazione la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti del UN per non aver commesso il fatto. 5. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UN NO per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibili i ricorsi di GI DO TO e LA SS TT che condanna al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Foggia, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. 17 Il Consig Er 'stensore Presidente NN TR911is Depositato in Cancellerie l MAG 2023 oggi, . oNiact RO Di/P,R1() is ina 1 .2rtìnele Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter dìsp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/04/2023 18 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE '? UIA\-, e - \ S i i 2\ 94, :),Q_CJA 1 , 5 ( 9.,0 e yr)- VV\ (Un'IL' 46 en/i. 1,2JD,2_, ja,„ ti) Q vQ0-k Vt,' (IPA e._ `L 4)..A3 kr• 9 v.e cAsete ekv.0 °A 96,4 ” cfm wQ 11) I 1.9./ ,f IL FUN ZIONAP9,11, D IZIARi0 \ Alossaríd,té ami i i , ooe 0,‘JA/L ) Ac\ :14\ 0,..(A);)
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi a), b) e c), e il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito l'avv. Stefano Troíano per la parte civile Comune di Foggia, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati ricorrenti: l'avv. Franco Coppi e l'avv. Michele Vaira per il IA, l'avv. Michele Curtotti per il LA, l'avv. Umberto Forcelli e l'avv. ZI AL per il UN, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19993 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari, decidendo sulle impugnazioni presentate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dai tre imputati, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - dichiarando NO UN responsabile dei reati di concussione e di tentata concussione dei capi a) e b), così diversamente qualificati i fatti per i quali lo stesso era stato condannato in termini di favoreggiamento reale, .riconoscendogli le attenuanti generiche e adottando altre statuizioni accessorie;
e rideterminando la pena per DO TO GI e SS TT LA, previa riqualificazione dei fatti loro addebitati ai capi d) ed e) in termini di induzione indebita a dare o promettere utilità - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 settembre 2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i suddetti tre imputati in relazione alle imputazioni loro ascritte. Sulla base delle decisioni adottate al termine del giudizio di secondo grado, risultavano condannati: - il GI, il LA e il UN in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 117 e 317 cod. pen. (capo a), 110, 117, 56 e 317 cod. pen. (capo b), per avere - il primo nella qualità di dirigente del servizio lavori pubblici e dello sportello unico attività produttive del comune di Foggia, dunque abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, il secondo (pure consigliere comunale di Foggia) e il terzo in qualità di intermediari operanti nell'esclusivo interesse del GI - in Foggia, tra il 27 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, costretto RA RA, legale rappresentante della CO.IM. s.r.I., interessato alla stipula di un contratto di locazione all'amministrazione comunale di immobili destinati a sede dei locali uffici giudiziari (così individuati a seguito di procedura di avviso pubblico e con il parere favorevole della Commissione manutenzione degli uffici giudiziari di Foggia) a versare loro indebitamente la somma di 80.000 euro in contanti, consegnati in tre rate, mediante ripetute minacce di non stipulare quel contratto di locazione che il GI avrebbe dovuto sottoscrivere in rappresentanza di quell'ente municipale;
ed ancora, per avere, nelle medesime vesti e abusando il GI della anzidetta qualità pubblicistica e delle relative funzioni, in Foggia, in epoca immediatamente successiva e prossima al 19 febbraio 2014, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere lo RA a consegnare loro la somma di 20.000 euro, quale condizione per far ottenere alla citata società CO.IM. l'autorizzazione a realizzare dei parcheggi nell'area comunale adiacente al suddetto immobile locato al comune di Foggia;
2 - il GI e il LA in relazione al reato di cui agli artt. 110, 117 e 317 cod. pen. (capo c), per avere - nelle vesti e abusando della qualità e delle funzioni sopra indicate - in Foggia, in epoca immediatamente successiva e prossima al 25 novembre 2013, costretto RC NS, componente del consiglio di amministrazione della Progetto Finanza di Capitanata s.r.I., società già incaricata per l'ampliamento del cimitero di Foggia, a consegnare loro la somma di 10.000 euro in contanti, quale condizione per ottenere lo sgombero dei rifiuti presenti in quell'area, di cui la predetta società aveva sollecitato la rimozione perché causa di impedimento dell'esecuzione dei già concessi lavori di edificazione di nuove cappelle;
- il GI ed il LA, ancora, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 117 e 319 -quater cod. pen. (capi d) ed e), per avere - nelle vesti e abusando della qualità e delle funzioni sopra indicate - in Foggia, tra il 25 febbraio e 1'11 marzo 2014, indotto l'imprenditore Saverio Normanno, già affidatario di lavori di impermeabilizzazione di due edifici scolastico comunali, a consegnare loro indebitamente la somma di 2.000 euro in contanti, posta come condizione per continuare in futuro a ricevere altri analoghi affidamenti di lavori pubblici;
nonché per avere, in Foggia, tra il novembre 2010 e il dicembre 2013, indotto l'imprenditore Vincenzo Rana, già affidatario di lavori di rifacimento della segnaletica stradale e di manutenzione in due edifici scolastici comunali, a consegnare loro indebitamente, in più riprese, la somma di 16.000 euro, quale condizione per poter ottenere l'affidamento di quei lavori da parte dell'amministrazione municipale. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il GI, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 319 -quater cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado in relazione ai reati dei capi a), b) e c), benché le carte del processo avessero comprovato che lo NO non aveva subito propriamente un abuso costrittivo da parte del GI (il quale, al pari di altri componenti della Commissione di manutenzione, aveva legittimamente manifestato la inidoneità dell'immobile da locare per un uso ad uffici giudiziari e la 'non conformità' del canone offerto, come altrettanto legittimamente aveva preteso che la stipula del contratto avvenisse nelle più consone forme della scrittura privata: sicché l'iniziativa del GI non si era concretizzata nella prospettazione di un male ingiusto, ma "nella convenienza di un suo intervento" per giungere alla conclusione del contratto, senza attendere l'ulteriore parere della locale agenzia del demanio sulla congruità del canone di locazione), né che tale abuso 3 costrittivo fosse stato patito dall'imprenditore NS (il quale non aveva subito alcuna costrizione, tenuto conto che i lavori di bonifica dell'area cimiteriale erano stati già autorizzati prima della formulazione della richiesta e della dazione della somma di denaro precisata nell'imputazione). 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa in ordine alla attendibilità delle persone offese e inadeguatamente valutato le ulteriori prove favorevoli • che erano state segnalate dalla difesa nell'atto di appello: in particolare, mancando di considerare che era stato lo RA a sollecitare, per il tramite dell'amico UN (che non aveva ricevuto alcun compenso), il "favore" del GI;
che questi aveva svolto, in realtà, un'attività di mera persuasione e suggestione verso lo RA, il quale, già dichiaratosi potente imprenditore capace di condizionare le determinazioni persino del sindaco di Foggia, non era stato credibile quando aveva affermato, dinanzi alla polizia giudiziaria, di non aver dato alcun incarico al UN, che si era fatto, invece, latore della richiesta di denaro del GI;
ciò tenuto conto che, risentito nel giudizio di appello, lo NO aveva finito per ammettere di aver chiesto al UN, che "era completamente estraneo (a quella) faccenda", "di dargli una mano ...(di) parlare" con il GI per "riuscire a stringere (...) vedi se chiudiamo a 80". 3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso il LA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto articolati motivi così sintetizzati. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 319 -quater cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova (punti 1, 2 e 3 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di appello confermato la condanna con riferimento ai capi a) e b), erroneamente qualificando i fatti di causa in termini di concussione e di tentata concussione, anziché di induzione indebita: tenuto conto che le conversazioni intercettate non avevano dimostrato sotto l'aspetto oggettivo l'esistenza di un abuso costrittivo dell'imputato; che la scelta della modalità di stipula del contratto di locazione oggetto di addebito era riferibile al segretario generale del comune di Foggia e non anche al GI, come pure risultante da una nota a firma di quel segretario di cui era stata omessa la valutazione e che, comunque, era inutilizzabile perché non acquisita al fascicolo dibattimentale;
che le carte del procedimento avevano comprovato che dieci anni prima vi era stata altra vicenda amministrativa che aveva riguardato il GI e lo RA per la costruzione di un edificio in "via Bari" a Foggia, per la quale vi era stato un accordo corruttivo tra i due 4 prevenuti;
ed ancora, che era stato lo AR a sollecitare, per il tramite del UN, un incontro con il GI, iniziativa che ben avrebbe potuto far rientrare i fatti di causa nell'alveo applicativo dell'art. 319 -quater cod. pen. 3.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova (punto 4 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna dell'imputato con riferimento al capo c), disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in termini di induzione indebita, benché le emergenze processuali avessero dimostrato che la persona offesa NS aveva reso nella fase delle indagini dichiarazioni inattendibili perché contraddittorie;
e che le intercettazioni avevano dimostrato che l'NS aveva versato 10.000 euro al GI solo dopo aver ottenuto l'affidamento dei "lavori per i rifiuti" a trattativa privata, dunque sulla base di un atto illegittimo che lo aveva indebitamente favorito. 3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 317 e 322-ter cod. pen., 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (punto 5 dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito confermato l'applicazione della misura della confisca per equivalente nei riguardi del LA in relazione all'entità dell'intero profitto derivante dalla commissione dei reati, senza verificare quanto effettivamente conseguito da ciascuno dei concorrenti. 4. Contro la stessa sentenza ha proposto ricorso anche il UN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 56, 117 e 317 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, anche in relazione ai precetti degli artt. 533, 546 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente riformato la sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le motivazioni di tale pronuncia, perciò mancando di offrire una propria motivazione 'rafforzata': benché i dati di conoscenza avessero provato che il UN si era limitato a svolgere una funzione di tramite tra il GI e lo AR, agendo su sollecitazione e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo (come riscontrato dalle intercettazioni in atti;
dal fatto di essere stato anch'egli vittima di una richiesta concussiva del GI;
nonché dalla circostanza che lo RA lo aveva informato di essere stato ascoltato dall'autorità inquirente), senza incidere sulle decisioni delle parti interessate, senza essere portatore di un interesse proprio e senza percepire alcun compenso sulle tangenti pagate. La Corte distrettuale aveva, dunque, basato le proprie determinazioni su mere congetture, quale quella dell'interesse del UN a non perdere i favori del GI e del LA, senza considerare che il primo era stato 5 destinatario di analoghe richieste illecite del GI, come risulta pure da una intercettazione in atti e dalle dichiarazioni sul punto rese dallo stesso RA. 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito asserito che il UN aveva agito in quanto portatore di un interesse personale, quale quello di continuare ad occuparsi dei lavori di manutenzione del palazzo di giustizia di Foggia che gli erano stati garantiti dal GI: dunque, valorizzando una prova indiretta, priva dei requisiti di precisione e certezza. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza dello RA, senza procedere anche all'esame dell'imputato, che avrebbe potuto chiarire la propria posizione nella vicenda: così violando il canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 4.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle censure che erano state formulate con l'appello contro la sentenza di primo grado nella parte in cui il UN era stato condannato per il diverso reato di favoreggiamento reale: illecito insussistente, avendo il prevenuto operato non nell'interesse dell'autore del reato presupposto, ma per fare valere le ragioni della persona offesa RA e nella consapevolezza di agire nell'interesse di quest'ultimo. 4.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 317 e 322-ter cod. pen., 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disposto nei riguardi del UN la confisca per equivalente, senza spiegare perché nella fattispecie non fosse stata possibile la confisca diretta del profitto;
senza considerare che la confisca era stata già disposta sui beni del GI e del LA in precedenza sottoposti a sequestro preventivo;
e senza tenere conto che il UN non aveva percepito neppure in parte il denaro provento della concussione, dunque non aveva conseguito alcun effettivo vantaggio da quell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DO TO GI sia inammissibile. 6 1.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 1.1.1. Va innanzitutto precisato che, benché nella rubrica vi sia un riferimento anche all'imputazione di tentata concussione del capo b), le doglianze difensive hanno riguardato esclusivamente gli addebiti dei capi a) e c): il primo di tali capi di imputazione è rimasto estraneo alle censure dedotte con il ricorso, così come era già accaduto con l'atto di appello, tanto che la Corte territoriale aveva precisato che la decisione sul relativo addebito doveva considerarsi oramai coperto dal giudicato (v. pag. 17 sent. impugn.). 1.1.2. Con riferimento all'imputazione del capo a), le censure difensive, finalizzate a prospettare una errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, che secondo la difesa dell'imputato avrebbero integrato al più gli estremi del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. e non anche quelli del contestato reato di cui all'art. 317 cod. pen., sono del tutto prive di pregio. I rilievi formulati con il ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già prospettati con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito aveva risposto in maniera puntuale e logicamente ineccepibile: sicché le doglianze difensive si muovono, in pratica, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle emergenze processuali e si risolvono, dunque, in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. La Corte di appello aveva, infatti, adeguatamente chiarito come, lungi dal potersi riconoscere una posizione paritaria nei rapporti tra il GI e lo RA, le carte del processo avessero comprovato che il secondo era stato vittima di una iniziativa costrittiva attuata dal primo: il quale, pubblico ufficiale, aveva abusato della sua qualità e delle sue funzioni, rappresentando al privato una serie di ostacoli alla stipula del contratto di locazione degli immobili che l'amministrazione comunale di Foggia avrebbe assunto in conduzione per destinarli a sede di uffici giudiziari del capoluogo dauno. In particolare, per il tramite del coimputato UN, aveva fatto sapere allo RA che quegli ostacoli sarebbero stati superati solamente se lo stesso gli avesse consegnato la somma di 100.000 euro, poi ridotta a 80.000 euro, importo che l'imprenditore aveva infine effettivamente versato (e che il GI ha confessato di aver effettivamente ricevuto). Lo RA, dunque, a tanto si era determinato perché coartato nelle sue scelte volitive, essendo stato posto da quel pubblico funzionario, nelle specifiche circostanze del caso concreto, in uno stato di chiara soggezione perché messo di fronte all'alternativa di soddisfare la pretesa del GI, con la dazione di quella somma di denaro, per evitare un male contra ius 7 4/'/ o di subire il danno ingiusto consistente nell'ingiustificato e abusivo ritardo nella sottoscrizione del considerato contratto di locazione. In tale ottica, non è ravvisabile la violazione di legge, denunciata in termini di inosservanza della norma incriminatrice applicata, dato che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito i fatti in maniera corrispondente alla contestata disposizione di cui all'art. 317 cod. pen.: avendo accertato che il GI, dopo essersi strumentalmente opposto all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale in locazione degli immobili di proprietà della società della RA, perché asseritannente non confacenti all'uso pubblico cui gli stessi dovevano essere destinati, aveva poi ostacolato ovvero ritardato la definizione della procedura dapprima pretendendo di ridurre in misura sensibile il canone di locazione che era stato inizialmente concordato e poi stabilendo che il contratto sarebbe stato rogitato non nelle forme dell'atto pubblico bensì in quelle della scrittura privata, che avrebbero consentito al GI di inserire clausole finalizzate a realizzare il già definito proposito delittuoso. Manifestamente infondata è la censura riguardante una mancata considerazione di elementi di prova asseritamente decisivi, perché capaci di comprovare che lo RA avrebbe agito per trarre un indebito vantaggio dalle iniziative che il pubblico ufficiale si sarebbe impegnato di attuare in cambio della ricezione di quella somma di denaro. Sul punto il ricorrente ha riproposto una serie di questioni in fatto alle quali i giudici di merito, senza trascurare alcun elemento di prova, avevano dato congrua risposta con la sentenza gravata: convincentemente spiegando - con argomentazioni con le quali l'impugnazione ha sostanzialmente omesso di confrontarsi - come l'atteggiamento ostruzionistico del GI fosse deliberatamente proseguito anche dopo che la Commissione di manutenzione degli uffici giudiziari di Foggia aveva espresso, con il voto unanime di tutti i suoi componenti, compreso quello del rappresentante del comune di Foggia, parere favorevole alla stipula del contratto di locazione per l'acquisizione degli immobili di proprietà della RA, alle condizioni da questi proposte, il quale aveva perciò maturato la legittima aspettativa ad una pronta definizione della pratica;
come la stipula del contratto nelle forme della scrittura privata fosse stata effettivamente prevista dal segretario comunale di Foggia, ma il GI avesse approfittato di tale circostanza per dettare ulteriori clausole vessatorie allo scopo di ritardare la definizione del contratto ovvero di continuare a condizionare la volontà dello RA;
ed ancora, come l'agenzia del demanio di Foggia non fosse stata affatto chiamata ad esprimere il proprio parere sulla congruità del canone di locazione stabilito dalle parti, come era pure successivamente risultato dalla sentenza con la quale, dopo gli arresti del GI, il giudice civile aveva 8 - 7 annullato il contratto de qua, senza alcun riferimento alla misura del corrispettivo richiesto dalla RA e accettato dalla citata Commissione di manutenzione (v. pagg. 13-17, sent. innpugn.). Le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di appello di Bari si pongono, dunque, in linea con le indicazioni interpretative fornite in materia da questa Corte di cassazione, delle quali è stato fatto buon governo: criteri con i quali, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater cod. pen., si è puntualizzato che il primo di tali delitti è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente - analogo a quello riscontrato nel caso di specie - che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita;
e si distingue dal secondo di quei delitti, la cui condotta si configura, invece, come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008). 1.1.3. Quanto all'imputazione del capo c), le doglianze difensive formulate con il primo motivo del ricorso sono inammissibili per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi 9 realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, chiarendo come la responsabilità del GI per la concussione consumata ai danni dell'imprenditore RC NS fosse stata accertata sulla base delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa - la quale, dopo un primo momento di reticenza, aveva finito per riconoscere di aver versato al pubblico ufficiale, per il tramite del LA, 10.000 euro per poter ottenere l'autorizzazione alla eliminazione dei rifiuti dall'area cimiteriale, dove avrebbe dovuto edificare nuove cappelle - ma anche del contenuto di una conversazione tra il GI e il LA, intercettata dagli inquirenti, nel corso della quale il primo, ricordando come tutti gli imprenditori dovevano essere "riallineati... ogni volta che (volevano) venire a parlare" con lui, aveva rammentato all'amico come l'NS, "dopo aver affidato i lavori.., dei rifiuti...", aveva "dato" loro "una dieci" (v. pagg. 34-36, sent. impugn.). Nel ricorso oggi in esame è stato posto un mero problema di interpretazione delle frasi dei soggetti interessati a quella conversazione intercettata, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). 1.2. Il secondo motivo del ricorso del GI è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. La difesa si è limitata a criticare il significato che la Corte di appello di Bari aveva dato al contenuto delle emergenze probatorie acquisite, in specie del contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini e delle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda contestata al capo a) della rubrica. Tuttavia, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, l'impugnazione è stata presentata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte 10 territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di appello analiticamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa potessero considerarsi attendibili e come sulla base di quelle deposizioni potessero essere congruamente ricostruite le vicende fattuali sottostanti al processo. In particolare, i giudici di merito hanno osservato come non esistesse alcuna contraddizione tra quanto riferito dalla persona offesa RA nella fase delle indagini preliminari e quanto dalla stessa riferito nel corso del suo esame nella istruttoria dibattimentale rinnovata nel giudizio di appello;
né un contrasto tra la versione di quest'ultimo e quella del coimputato UN, tenuto conto che lo RA, escusso in giudizio, aveva confermato di non aver conferito alcun formale incarico all'amico UN, al quale, in uno dei tanti loro incontri quotidiani, aveva confidato di essere vittima delle angherie del GI (che aveva tentato "in tutti i modi di ostacolarlo ...(e che)... gli dava la morte"), e di avere così solo accettato che il UN provasse a fissare "un incontro" ovvero provasse a "comprendere cosa aveva in testa" il GI;
successivamente il UN, facendosi latore della pretesa del pubblico ufficiale, gli aveva fatto sapere che il GI pretendeva la consegna della somma di 100.000 euro, poi ridotta a 80.000 euro (v. pagg. 17 e segg., sent. impugn.). In tale contesto, nel quale la difesa del ricorrente ha provato a valorizzare la circostanza che l'iniziativa di contattare il GI fosse stata assunta dallo RA - il quale, dunque, nell'ottica difensiva avrebbe agito in una posizione asseritamente paritaria rispetto a quella del pubblico ufficiale, del quale sarebbero stati cercati i favori nell'ambito di una intesa corruttiva - la risposta data dai giudici di merito è risultata rispettosa dei canoni interpretativi in materia offerti da questa Corte regolatrice: che ha più volte chiarito come la concussione è qualificata dalla circostanza che la volontà del privato non si è formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta costrittiva del pubblico ufficiale, ben potendo la relativa carica minacciosa essere anche implicita, come nei "casi di ostruzionismo a mezzo del quale il soggetto attivo fa comprendere che solo con la dazione o con la promessa dell'indebito una richiesta legittima del privato potrà essere esaudita" (così Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, cit., § 13.4.). Inoltre, la motivazione proposta dalla Corte distrettuale va esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità: essendo stato congruamente chiarito che le captazioni delle conversazioni ambientali registrate dalla polizia giudiziaria 11 avevano confermato come, al di là del primo contatto che ad un certo punto lo RA aveva cercato, per il tramite del UN, per comprendere quali fossero le reali ragioni dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dal GI, fosse stato quest'ultimo a tenere un chiaro e persistente atteggiamento intimidatorio verso l'imprenditore, al quale aveva formulato una espressa richiesta di consegna di una rilevante somma di denaro, indicandola come unica condizione per consentire al privato di ottenere quanto legittimamente allo stesso spettava. In questo senso è stato letto - con una ragionevole soluzione a questioni di fatto, che in questa sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione - il testo della registrazione di quei colloqui nel corso dei quali il LA aveva riferito al GI di aver fatto sapere al UN che "l'ingegnere (cioè il GI) (avrebbe) "dovuto distruggere" il privato (cioè lo AR), aggiungendo (riferendosi allo RA) che "sono abituati come i comunisti, li devi dominare, più li tratti male e più loro si abbassano al potere"; e il GI aveva replicato come solo se avesse pagato lo RA "avrebbe potuto respirare", perché dallo stesso avrebbe preteso una totale sottomissione ("...tu sei vuoi avere a che fare con me... devi dire fai tu..." - v. pagg. 12 e segg., sent. impugn.). Né va trascurato quanto significativamente sottolineato dai giudici di merito a proposito del ruolo di intermediario del coimputato UN il quale, durante il suo interrogatorio, aveva confermato come la consegna del denaro fosse stata pretesa dal GI quale condizione per poter firmare il contratto di locazione (i soldi erano stati consegnati "...prima del contratto, se no il contratto non glielo firmava mai, il contratto a RA... se tu a GI non gli portavi i soldi... non firma, non cammina la penna..." - v. pagg. 30-31, 34, sent. impugn.). 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di SS TT LA va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso (di cui ai primi tre punti dell'atto di impugnazione, strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente) sono manifestamente infondati ovvero presentati per fare valere asseriti vizi diversi da quelle consentite dalla legge, per le ragioni innanzi esposte nei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.2. in occasione dell'analisi delle analoghe doglianze formulate nell'interesse del coimputato GI: punti al cui contenuto, pertanto, è sufficiente fare rinvio. Va aggiunto che è del tutto priva di pregio l'eccezione difensiva, formulata in termini di inutilizzabilità ovvero di travisamento della prova, per essere stato valorizzato nella sentenza impugnata il contenuto di un documento non acquisito 12 al fascicolo, avendo la Corte di appello chiarito di avere considerato, ai fini della decisione, l'indiscusso tenore di un atto amministrativo così come era stato riportato testualmente in una memoria depositata dalla difesa del coimputato. Quanto, invece, alle ulteriori doglianze concernenti la mancata valorizzazione dei brani di conversazioni intercettate afferenti ad una pregressa vicenda avente ad oggetto la realizzazione di una costruzione in "via Bari", va osservato come l'imputato ha formulato questioni che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, sollecitando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato come il breve riferimento, presente nel testo della registrazione di una conversazione intercettattv ad una somma di denaro che circa dieci anni prima il GI aveva chiesto ma non aveva ottenuto dallo RA per il rilascio di una concessione ad edificare (avendo il GI confidato al LA che non avrebbe più commesso "l'errore di via Bari"), avesse comprovato esclusivamente che vi era stata una anomala, ma molto più risalente, relazione tra i due predetti, senza però nulla chiarire in ordine alla natura di quella richiesta, cioè se la stessa fosse stata frutto di un accordo corruttivo o di una pretesa concussiva: dato informativo inidoneo, dunque, a mettere in discussione l'attendibilità della versione accusatoria resa, in relazione agli odierni fatti di causa, dallo NO il quale, interrogato sul significato di quel riferimento presente nelle intercettazioni, aveva chiarito come molti anni prima il GI gli avesse chiesto la consegna della somma di 10.000 euro per l'approvazione di un altro progetto edilizio, dazione che egli si era però rifiutato di versare. 2.2. Il secondo motivo del ricorso (di cui al quarto punto dell'atto di impugnazione) è manifestamente infondato. Fermo restando quanto già esposto nel punto 1.1.3. della presente motivazione, da intendersi qui integralmente riprodotto, va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che l'imprenditore NS, dopo aver ottenuto dal comune di Foggia l'autorizzazione alla realizzazione di un ampliamento dell'area cimiteriale, si era trovato nell'impossibilità di eseguire i lavori perché la zona era occupata da rifiuti che la stessa amministrazione municipale avrebbe dovuto rimuovere;
per evitare di essere danneggiato, si era determinato a proporre al comune di procedere egli stesso alla bonifica del sito, ovviamente a spese dell'ente pubblico, cosa che gli era stata riconosciuta;
e che in quel momento il GI, per il tramite del LA, abusando delle proprie 13 qualità e funzioni, aveva preteso e ottenuto la indebita dazione della somma di 10.000 euro quale condizione per firmare l'autorizzazione alla bonifica e "per evitare di creargli problemi" (v. pagg. 34-36 sent. impugn.; pag. 4, sent. primo grado). I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito,. nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti . rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 2.3. Il terzo motivo del ricorso (di cui al punto 5 dell'atto di impugnazione) è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente del mancato rispetto del criterio di proporzione tra l'entità dei redditi da lui percepiti e il valore dei beni acquistati. Né è possibile sostenere che la difesa sia stata posta per la prima volta di fronte alla tematica della verifica dei presupposti giuridici per l'adozione di quel provvedimento ablatorio, considerato che nella sentenza di primo grado, al di là di un erroneo e indeterminato richiamo in motivazione alla disposizione dell'art. 12-sexíes del decreto-legge n. 306 del 1992, era stato precisato in dispositivo come la confisca fosse stata disposta non per sproporzione ma per equivalente a norma dell'art. 322-ter cod. pen.: aspetto, questo, che nell'atto di appello non era stato proprio affrontato. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Consegue la condanna dei ricorrenti GI e LA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nonché la condanna dei due prevenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di Foggia, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del fatto che la costituzione ha riguardato la posizione di più imputati, come indicato in dispositivo. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di NO UN va, invece, accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 4.1. I primi due motivi del ricorso sono fondati. 14 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui abbia agito in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenendo una condotta che ha contribuito a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Scala, Rv. 255365). D'altro canto, nel rispetto dei criteri che regolano la materia del concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall' "extraneus" costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale, mentre trova applicazione la norma generale dell'art. 110 cod. pen., quando l'azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente (così, tra le tante, Sez. 5, n. 22786 del 26/04/2021, Biason, Rv. 281415-02). Escluso, dunque, che nel caso di specie il UN potesse rispondere della condotta ipotizzata a suo carico ai sensi dell'art. 117 cod. pen., perché lo stesso non aveva posto in essere, sotto l'aspetto oggettivo, un fatto costituente reato anche in mancanza della qualifica soggettiva del concorrente principale - dato che le ipotesi delittuose de quibus ruotavano interno alla posizione soggettiva e al ruolo del pubblico ufficiale GI - va rilevato come la Corte di appello di Bari non abbia fatto corretta applicazione della disposizione prevista in materia di concorso ordinario nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen.: responsabilità che, nel caso dell'intermediario tra il pubblico funzionario concussore e il privato concusso, è configurabile esclusivamente laddove sia dimostrato che il terzo abbia concorso nella azione prevaricatrice del primo d'intesa e nell'interesse di quest'ultimo, fornendo volontariamente un apporto causale alla consumazione dell'illecito nella consapevolezza di contribuire alla realizzazione dello scopo criminoso concordato con quel pubblico ufficiale. Sotto questo punto di vista la decisione della Corte territoriale appare giuridicamente non corretta: basata sulla condivisione dell'iniziale percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, era stato accertato che il UN, oltre a non percepire alcun compenso sulle tangenti pagate dallo RA, era intervenuto nella vicenda esclusivamente perché contattato dall'amico imprenditore, dunque nell'interesse di questo che gli aveva chiesto di fare da tramite con il pubblico ufficiale GI;
era stato pure verificato che il UN aveva svolto il ruolo di mero nuncius, senza concorrere in alcun modo 15 all'adozione delle determinazioni degli autori della richiesta concussiva e senza incidere sulle decisioni dell'amico, vittima di quella pretesa costrittiva: limitandosi ad aiutare lo RA (con il quale, anche in seguito, aveva mantenuto ottime relazioni) a preparare il denaro e a consegnare lo stesso ai concussori. Elementi di conoscenza, questi, che avevano indotto il Giudice per le indagini preliminari ad escludere che il UN fosse stato un concorrente nella commissione dei reati dei quali erano stati ritenuti responsabili il GI e il LA (v. pagg. 6-7, sent. primo grado). Tuttavia, partendo dalla medesima base di dati informativi - anzi trascurando ulteriori elementi fattuali, quale quello desumibile da quella conversazione intercettata durante le indagini che aveva comprovato come verosimilmente anche il UN fosse stato vittima di richieste concussive del GI e del LA - la Corte di merito ha irragionevolmente affermato che il UN era stato concorrente nella commissione dei reati di concussione e tentata concussione ai danni dello RA, per il sol fatto di avere ammesso, nel corso di un suo interrogatorio, di avere in passato sostenuto la campagna elettorale del LA e di avere ricevuto dall'amministrazione comunale l'affidamento dell'appalto per la manutenzione del palazzo di giustizia di Foggia. Argomentazione questa gravemente deficitaria sotto il profilo logico-deduttivo, del tutto svincolata dalle altre emergenze processuali e, comunque, inidonea ad integrare quella motivazione rinforzata che avrebbe potuto corroborare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria come originariamente contestata, legittimando in appello la riforma in peius della sentenza di primo grado. Nel riconoscimento della fondatezza dei primi due motivi, resta assorbito l'esame del terzo e del quinto motivo del ricorso. 4.2. Resta da valutare se, anche con riferimento alle questioni poste nel quarto motivo del ricorso, vi sia spazio per rimettere le parti dinanzi al giudice di rinvio al fine di rimotivare la decisione ovvero di valutare la correttezza della diversa qualificazione giuridica dei fatti in termini di favoreggiamento reale, cioè della soluzione privilegiata nel giudizio di primo grado. Gli accertamenti compiuti dai giudici di merito hanno permesso di acclarare non solo che il UN - come già chiarito - non aveva concorso nella commissione della concussione e della tentata concussione poste in essere dal GI e dal LA in danno dello AR, ma anche di escludere la configurabilità degli elementi costitutivi del diverso reato di favoreggiamento reale. Nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari era stato inequivocabilmente chiarito come lo NO si fosse servito del UN per poter mantenere i contatti con il GI, con il quale non aveva più alcun rapporto diretto;
e come il UN si fosse limitato a farsi latore dei messaggi che 16 il pubblico ufficiale e l'imprenditore privato si erano scambiati, e poi a consegnare al GI e al LA i soldi in contanti che assieme allo RA aveva provveduto a contare ed a preparare. E' risultato chiaramente - proprio per quanto evidenziato dagli stessi giudici di merito - che il UN non si era avvantaggiato economicamente né aveva beneficiato della divisione della 'tangente' pagata dalla vittima della concussione: se pure fosse stato animato da un qualche intento di assecondare l'operato del pubblico ufficiale, era stato acclarato come lo stesso si fosse attivato esclusivamente, o comunque in via prioritaria, per fare fronte alle esigenze dello RA, come quest'ultimo aveva finito esplicitamente per precisare. Era stato, perciò, fondatamente escluso che l'odierno ricorrente avesse operato con la volontà di aiutare gli autori della concussione a conseguire la definitiva acquisizione del vantaggio tratto dall'azione criminosa: il che è sufficiente a negare in radice la possibilità di affermare la sussistenza dell'altro delitto, quello di favoreggiamento reale, per il quale il prevenuto era stato condannato in primo grado. Nell'ottica che ha caratterizzato la modifica legislativa dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., il Collegio ritiene - in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3464/18 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) - che la sentenza possa essere cassata senza rinvio, tenuto conto della infondatezza della ipotesi accusatoria, constatata sulla base degli innanzi delineati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito: il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede. In relazione all'originaria imputazione la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti del UN per non aver commesso il fatto. 5. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UN NO per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibili i ricorsi di GI DO TO e LA SS TT che condanna al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Foggia, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. 17 Il Consig Er 'stensore Presidente NN TR911is Depositato in Cancellerie l MAG 2023 oggi, . oNiact RO Di/P,R1() is ina 1 .2rtìnele Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter dìsp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/04/2023 18 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE '? UIA\-, e - \ S i i 2\ 94, :),Q_CJA 1 , 5 ( 9.,0 e yr)- VV\ (Un'IL' 46 en/i. 1,2JD,2_, ja,„ ti) Q vQ0-k Vt,' (IPA e._ `L 4)..A3 kr• 9 v.e cAsete ekv.0 °A 96,4 ” cfm wQ 11) I 1.9./ ,f IL FUN ZIONAP9,11, D IZIARi0 \ Alossaríd,té ami i i , ooe 0,‘JA/L ) Ac\ :14\ 0,..(A);)