Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono già stati trasmessi a seguito di altra richiesta di riesame proposta da un diverso indagato. La trasmissione degli atti, infatti, non risponde all'esigenza di assicurare la conoscenza degli elementi di accusa da parte della difesa - conoscenza pienamente assicurata dal distinto istituto del deposito degli atti a seguito della esecuzione della ordinanza coercitiva, a norma dell'art. 293, comma secondo, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 192 del 1997 - ma a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, in tutti i suoi aspetti, dal tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1998, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 08/04/1998
1. Dott. GIOVANNI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 2076
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO L. TARDINO Consigliere N. 6414/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE GI, n. 18.9.1964 a Vittoria
avverso l'ordinanza in data 30.12.1997 del Tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. Giovanni VACCA, che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 0SSERVA
All'esito dell'udienza camerale del 29.12.1997, cui non intervenivano le parti, il Tribunale di Catania, con ordinanza riservata depositata il giorno successivo, confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 2.12.1997 dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di NE GI, indagato in ordine ad associazione per delinquere e numerose rapine consumate e tentate. Preliminarmente respingeva l'eccezione di inefficacia della misura per mancata trasmissione nei termini degli elementi su cui era fondata la richiesta, osservando che essi erano integralmente desumibili dalla motivazione dell'ordinanza cautelare, ove erano riportate per esteso le dichiarazioni dei collaboranti, gli atti di P.G. e le denunce delle persone offese;
ne' la difesa aveva indicato ulteriori o diversi elementi valutabili a favore dell'indagato. Sussistevano altresì, ad avviso del giudice del riesame, gravi indizi di colpevolezza, poiché le dichiarazioni dei collaboratori LO LO e LO VI in ordine agli autori e alla dinamica delle singole rapine, oltre a reciproche conferme nelle parti comuni della narrazione, trovavano riscontro nelle dichiarazioni delle persone offese e negli accertamenti della polizia giudiziaria. Quanto al reato associativo, il vincolo e la programmazione criminosa, già desumibili dal numero dei reati e dei partecipanti, dalla predisposizione dei mezzi e dalla divisione dei ruoli, erano esplicitamente affermati dai collaboratori, che avevano fatto riferimento a un "gruppo" o "clan" a siffatti illeciti dedito. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, denunciando:
1) Inefficacia della misura coercitiva ex art. 309, co. 5 e 10, C.P.P. in quanto era totalmente mancata la trasmissione al Tribunale del riesame degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare del P.M. (erano stati inoltrati solo l'ordinanza impositiva e gli interrogatori). Nè poteva supplire la non integrale trascrizione contenuta nel provvedimento del G.I.P., che non consentiva alla difesa di avere piena cognizione delle dichiarazioni dei collaboranti e degli elementi di ritenuta conferma, anche nelle parti, eventualmente utilizzabili a favore dell'indagato, non prese in considerazione dal giudice. Con apposita memoria era stata del resto tempestivamente evidenziata la mancata trascrizione e conoscenza da parte del Tribunale del riesame di specifici atti utilizzati dal G.I.P..
2) Carenza di motivazione, da ritenersi meramente apparente per la solo generica affermazione di coincidenza tra le dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori (queste ultime valutate globalmente, e non frazionatamente in rapporto ai singoli fatti criminosi); ciò tanto più che specifiche discordanze in ordine ai vari episodi contestati erano state evidenziate con la memoria difensiva sopra ricordata, senza essere prese in considerazione dal Tribunale. Carente doveva altresì ritenersi il ragionamento giustificativo quanto all'associazione criminosa, che non considerava elementi determinanti come l"affectio societatis" e la individuazione degli specifici ruoli.
Il primo motivo di ricorso è ammissibile. Va in proposito ribadito che le cause di perdita dell'efficacia della misura cautelare secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del Codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso richiesta ai sensi dell'art. 306; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, come nel caso di specie, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento coercitivo, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (Cass., Sez. Un., 3.7.1996, Moni). L'esame della doglianza formulata in proposito deve muovere dalle intrinseche caratteristiche del procedimento di riesame, che è stato concepito dal legislatore come un giudizio "ex novo", completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità, sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato dall'art. 309, co. 9, C.P.P., il quale espressamente prevede che il Tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (Cass., Sez. VI, 10.5.1997, Noviello). Ne segue che il Tribunale del riesame deve avere integrale e tempestiva comunicazione, nel termine perentorio previsto al co. 5 dell'art. 309 C.P.P., degli elementi su cui è fondata la richiesta di applicazione della misura cautelare, integrati da quelli eventualmente sopravvenuti a favore dell'indagato, con l'ulteriore facoltà per le parti di indicarne altri in sede di discussione ai sensi del successivo co.
9. Tale disciplina non risponde all'esigenza di assicurare la parità fra le parti in contraddittorio e la conoscenza degli elementi di accusa da parte della difesa (cui provvede l'art.293, co. 2, C.P.P., nel testo integrato dalla sentenza 17-24.6.1997
n. 192 della Corte Costituzionale, prescrivendo il deposito della richiesta e degli atti presentati dal P.M. al momento della notifica o esecuzione dell'ordinanza cautelare, con avviso al difensore e facoltà per questi di estrarne copia) ma a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame, in tutti i suoi aspetti, della questione cautelare da parte di un organo giurisdizionale, a composizione collegiale, diverso da quello che dispose la misura. La detta finalità non sarebbe raggiunta in caso di trasmissione soltanto parziale degli elementi presentati con la richiesta del P.M.; è pertanto esclusa la possibilità di qualsiasi "selezione o cernita" dei detti elementi (cfr. Cass., Sez. V, 9.9.1991, Mercuri e altro;
Sez. IV 15.10.1996, Basanisi) e, in particolare, non sarebbe consentito estrarre solo le parti ritenute rilevanti e utilizzate nell'ordinanza custodiale ed espungere il resto, poiché così si sottrarrebbero al giudice del riesame dati sulla cui rilevanza è tenuto a formulare una nuova ed autonoma valutazione. Tanto premesso, va però considerato che l'obbligo di trasmissione degli "atti" (la cui inosservanza determina, ai sensi del co. 5 e 10 dell'art. 309 C.P.P., la perdita di efficacia della misura) deve intendersi riferito non ai documenti intesi nella loro consistenza materiale, ma al loro contenuto, in quanto rappresentativi degli "elementi" indiziari sui quali deve effettuarsi la valutazione (come si desume anche dalla lettera dell'art. 291, co. 1, C.P.P., richiamato dall'art. 309, co. 5). In proposito la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della richiesta cautelare, ben possono essere utilizzate, ad esempio, sommarie informazioni sintetizzate nell'informativa di reato (Cass., Sez. I, 8.3.1993, P.M. in proc. Sirsi) o risultanti da annotazioni di P.G. (Cass., Sez. IV, 24.1.1997, Persichino), oppure conversazioni intercettate riassunte in appunti di P.G. (Cass., Sez. VI, 15.2.1996, D'Aniello; Sez. II 3.12.1996, Cannizzaro). Lo stesso principio vale per gli atti da trasmettere al Tribunale in sede di riesame, non solo se si tratta di elementi già comunicati in forma riassuntiva o con sommaria verbalizzazione al giudice che dispose la misura (cfr. Cass., Sez. VI, 4.3.1997, Pacini Battaglia) ma in genere quando il contenuto dell'atto sia comunque integralmente desumibile da altri documenti in possesso del Tribunale (cfr. Cass., Sez. I, 31.1.1997, Dashamir). In particolare, trattandosi, come nel caso di specie, di ordinanza relativa a più soggetti, l'obbligo di comunicazione degli elementi su cui è fondata la disposta misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono stati già trasmessi a seguito di altra richiesta di riesame proposta da un diverso indagato (Cass., Sez. V, 27.1.1997, Pepe;
cfr. anche Sez. Un.21.7.1993, Dell'Omo e altro).
Nel caso di specie il giudice "a quo" ha affermato che gli elementi su cui era fondata la richiesta di custodia cautelare, pur in mancanza della relativa documentazione, sono integralmente desumibili perché riprodotti nel testo dell'ordinanza che dispose la misura. Non sono però ne' esposti i precisi termini in cui fu formulata l'eccezione della difesa (manca agli atti la memoria citata in ricorso), ne' è spiegato come sia stata accertata l'effettiva, completa coincidenza tra il materiale esaminato dal G.I.P. e quello trascritto nella motivazione della sua ordinanza.
Questa riproduce indubbiamente per intero, mediante copie fotostatiche, atti di P.G. e dichiarazioni delle persone offese;
le dichiarazioni dei collaboratori sono invece citate letteralmente per ampi stralci, distintamente in riferimento a ciascuna imputazione. Non è quindi evidente la integrale corrispondenza tra gli elementi presi in esame dal G.I.P. e quelli utilizzati e trascritti. È pertanto ravvisabile un difetto di motivazione sul punto, che impone l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame (cfr., per analoga fattispecie, Cass., Sez. I, 16.7.1997, Bonura) affinché, acquisita se necessario la documentazione occorrente e tenuto conto delle deduzioni difensive, fornisca esaustiva valutazione circa la integrale trasmissione, nel termine di cui all'art. 309, co. 5, C.P.P., degli elementi posti a fondamento della misura custodiale,
attenendosi ai principi sopra esposti, e dia i conseguenti provvedimenti.
Resta assorbito il secondo motivo di gravame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998