Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 2
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 13, comma terzo, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo-ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 689, nella parte in cui esso consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto, stante la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato.
Ai fini della legittimità dell'arresto ritardato, eseguito in occasione di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, poiché i presupposti di fatto sono destinati ad operare congiuntamente, ma anche, e soprattutto, con modalità alternative e autosufficienti, qualora la fonte probatoria della commissione del presunto reato costituita da fotografie o videoriprese sia insufficiente, inidonea o perfino inesistente, è necessario, da parte del giudice della convalida, il controllo degli altri elementi oggettivi - espressione da non intendersi in termini assoluti o di irreversibilità dimostrativa - asseveranti l'individuazione dell'arrestato come autore del presunto fatto criminoso. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto tale valore all'annotazione di servizio di ufficiale di P.G. attestante l'avvenuta identificazione della persona, arrestata fuori della flagranza per motivi di ordine pubblico, che insieme ad altre stava tentando di distruggere il fuoristrada della polizia nel corso di disordini scoppiati in occasione di un incontro di calcio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2007, n. 17178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17178 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/04/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 907
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25518/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 24.05.2006 dal G.I.P. del Tribunale di AR, che convalidava il suo arresto in flagranza differita ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento censurato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale (sost. P.G. Dott. Aurelio Galasso), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel pomeriggio di domenica 21.5.2006 si svolgeva, presso lo stadio Valerio di EL, l'incontro del campionato nazionale di calcio della serie C2 tra le squadre del EL e del AR, valevole per la qualificazione/promozione alla serie superiore (cd. play off). Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo (essendo in vantaggio la squadra del EL) si verificavano ripetuti episodi di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine da parte di tifosi del AR volti ad opporsi ai controlli operati nei loro confronti (giunti a EL in numero notevolmente superiore rispetto alle disponibilità di biglietti di ingresso allo stadio loro riservati). Episodi verificatisi, per altro, già nelle ore precedenti la partita durante le fasi delle operazioni di cd. prefiltraggio dei tifosi ospiti nell'accesso all'area dello stadio curate da agenti del Commissariato PS di EL e della Questura di TE. Eventi che avevano determinato una difficile e allarmante situazione di ordine pubblico, sfociata poi apertamente in scontri con le forze dell'ordine in concomitanza della partita di calcio. Tra gli innumerevoli episodi di violenza nei confronti delle forze di polizia si inscrive anche l'episodio nel cui contesto è stato arrestato ai sensi della L. n.401 del 1989, art. 8, comma 1 ter (come successivamente modificato dal D.L. n. 28 del 2003 convertito in L. n. 88 del 2003): nel piazzale retrostante il settore dello stadio loro riservato alcuni tifosi tarantini danneggiano gravemente con corpi contundenti di varia natura un automezzo Land Rover del Commissariato PS di EL. Sulla scorta delle identificazioni rese possibili anche dalle videoregistrazioni dell'episodio la P.G. esegue l'arresto cd. differito di alcuni autori del fatto di danneggiamento, tra i quali il IN, tratto in arresto la notte successiva in AR (ore 00, 25 del 23.5.2006). Il 24.5.2006 il g.i.p. del Tribunale di AR convalidava, siccome legittimamente operato, l'arresto del IN e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del g.i.p. del Tribunale di EL, luogo di consumazione del reato di danneggiamento aggravato ascritto al IN, cui applicava - ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 2 - la misura cautelare degli arresti domiciliari. Misura che il competente g.i.p. del Tribunale di EL sostituiva con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. e che il Tribunale del riesame di TE (ordinanza 27.6.2006) definitivamente caducava, annullando il provvedimento impositivo.
2. Avverso l'indicata ordinanza di convalida dell'arresto emessa il 24.5.2006 ricorre per cassazione (art. 391 c.p.p., comma 4) personalmente il IN, deducendo violazione o erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento ai presupposti legittimanti la misura pre-cautelare della p.g. adottata nei suoi confronti ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter e succ. mod in relazione all'art. 391 c.p.p.. L'arresto, sostiene il ricorrente, è stato eseguito fuori dei casi consentiti dalla legge e la relativa ordinanza di convalida deve essere annullata per tale causa.
Giova preliminarmente chiarire che, vertendosi in tema di dedotto error in procedendo, questo giudice di legittimità non può non accedere - nei limiti della verifica della congruità formale e sostanziale dell'impugnata convalida dell'arresto ed ai fini di detta verifica - agli atti processuali costituenti presupposto storico- documentale e funzionale del provvedimento 24.5.2006 del g.i.p. del Tribunale di AR. Tanto premesso, può passarsi alla disamina dei motivi di censura enunciati dal ricorrente.
3. Sostiene, in primo luogo, il ricorrente che nella motivazione dell'ordinanza di convalida il g.i.p. menziona esplicitamente "i fotogrammi acquisiti e il filmato prodotto" quali elementi documentali asseveranti L. n. 401 del 1989, ex art. 8, comma 1 ter la sua inequivoca identificazione quale (co)autore dei fatti criminosi, presupposto per l'esecuzione (ammissibilità) dell'arresto ritardato o in stato di differita flagranza. Senonché, posto che ne' il g.i.p. nè l'indagato hanno avuto possibilità di visionare previamente tali fotogrammi o riprese filmate, è un fatto che comunque tali documenti prodotti dalla polizia giudiziaria e richiamati nello stesso verbale di arresto del 23.5.2006 ("identificazione del soggetto fondata su documentazione video-fotografica...") non ritraggono in alcun caso l'indagato avvocato IN, deve concludersi che - per quel che concerne la sua specifica posizione processuale - tal genere di documentazione deve considerarsi inesistente o soltanto presunto. A tal fine il ricorrente, che comunque ammette di essere stato già identificato presso lo stadio di EL dagli operanti, esibendo loro il proprio tesserino di avvocato (per ragioni che asserisce estranee all'episodio di danneggiamento), con memoria integrativa ex art. 611 c.p.p. depositata il 13.4.2007 ha prodotto copia delle ordinanze dei giudici del riesame, di AR prima e di TE poi, investiti delle ordinanze applicative di misure cautelari a suo carico (arresti domiciliari prima ed obbligo di presentazione alla p.g. poi), le quali - pronunciandosi sul quadro indiziario - hanno formulato valutazioni logicamente estensibili ai presupposti di legittimità del suo arresto e della susseguente convalida dello stesso. Il Tribunale del riesame di AR (ordinanza 5.6.2006) ha dichiarato l'inefficacia della misura degli arresti domiciliari applicata dal g.i.p. di AR (per altro temporanea perché emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p.) per la mancata trasmissione ad esso giudice del riesame di tutti gli atti inerenti l'arresto degli indagati (tra cui il IN) e, in particolare, dei fotogrammi e dei filmati asseritamente ritraenti i medesimi arrestati. Da ciò il ricorrente trae conferma dell'assenza di videoriprese o immagini fotografiche che lo riprendano nell'atto di partecipare all'episodio criminoso contestatogli. Il Tribunale del riesame di TE (ordinanza 27.6.2006) ha annullato l'ordinanza applicativa dell'obbligo di presentazione alla p.g. emessa dal g.i.p. del Tribunale di EL nei confronti del IN, valutando non gravi gli indizi di reità profilantisi nei suoi confronti, vuoi perché l'annotazione o relazione di servizio 22.5.2006 del sovrintendente di p.s. GU Antonio (sulla quale altresì si fonda il differito arresto dell'indagato) sarebbe contrastata da una deposizione testimoniale assunta ex artt. 391 bis e ss. c.p.p. dalla difesa del IN, vuoi perché tra le immagini (fotografie e fotogrammi estrapolati da videoriprese eseguite dalla p.g.) trasmesse al Tribunale non risulta presente (effigiato) il IN nell'atto di commettere reati o gesti di violenza.
Sostiene, in secondo luogo, il ricorrente che la carenza del primo presupposto legittimante l'arresto ritardato a norma della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter, rappresentato da una inequivoca documentazione video fotografica, non può giudicarsi elisa o stemperata dal secondo presupposto tipizzato dalla norma processuale e costituito da "altri elementi oggettivi", dai quali emerga univocamente il fatto reato e la partecipazione allo stesso del soggetto arrestato fuori della situazione di flagranza. A siffatti elementi "oggettivi" non potrebbero mai essere assimilati, ad avviso del ricorrente, ne' la comunicazione (informativa) della notizia di reato, ne' la citata annotazione di servizio, atti - è il caso di sottolineare - anch'essi richiamati dall'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto. A tale omologazione osterebbe la ratio della disposizione speciale sulla flagranza ritardata o differita desumibile dai lavori preparatori della novella legislativa del 2003 (D.L. n. 28 del 2003 e L. n. 88 del 2003), alla cui stregua andrebbero escluse dal novero degli "altri elementi oggettivi" le testimonianze, quali dovrebbero appunto reputarsi le relazioni di servizio degli agenti operanti. Ne discende, allora, che la convalida dell'arresto, difettando entrambi i presupposti legittimanti l'esecuzione ritardata della misura precautelare, è affetta da radicale nullità.
In via subordinata il ricorrente, in terzo ed ultimo luogo, eccepisce l'incostituzionalità (id est la non infondatezza della relativa questione) della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter per palese contrasto con l'art. 13 Cost.. Questione già proposta allo stesso convalidante g.i.p. del Tribunale di AR, ma da questi sbrigativamente liquidata - a dire del ricorrente - con formula di stile ("...la questione di incostituzionalità sollevata dal difensore appare manifestamente infondata, perché la libertà delle persone è adeguatamente tutelata con gli strumenti previsti dalla legge... "). A parere del ricorrente una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter non potrebbe non rilevare lo stridente contrasto con i principi garantistici fissati dall'art. 13 Cost., comma 3, che attribuisce alla polizia giudiziaria la possibilità di adottare interventi privativi della libertà dei cittadini soltanto in situazioni eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente previste dalla legge, allorché si tenga conto dell'insussistenza del requisito dell'urgenza a fronte di un arresto reso possibile a distanza di tempo dalla consumazione del presunto reato (cioè fuori dei casi di flagranza o quasi flagranza normativamente disciplinati).
Il ricorso non è assistito da fondamento.
4. Le censure sollevate dal ricorrente sono il frutto di una impropria valutazione della duplicità dei presupposti normativi che scandiscono l'arresto extra-flagrante disciplinato dalla L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter (riprese video fotografiche, altri elementi oggettivi).
Innanzitutto i due presupposti storico-fattuali dell'arresto ritardato sono destinati ad operare ove possibile congiuntamente, ma anche e soprattutto con modalità alternative ed autosufficienti, come deve univocamente evincersi dall'impiego - nella tipizzazione normativa dell'istituto processuale - della particella disgiuntiva "o" (documenti video fotografici o altri elementi oggettivi). Se ne inferisce, quindi, che, qualora la fonte probatoria della commissione del presunto reato incarnata da fotografie o videoriprese sia insufficiente, inidonea o perfino inesistente (come nel caso di specie si assume nel ricorso), si impone per il giudice della convalida dell'arresto ritardato (spesso unilateralmente qualificato in senso improprio, in dottrina e in giurisprudenza, come arresto "videofotografico") il controllo della sussistenza dell'ulteriore e diverso requisito offerto da "altri elementi oggettivi" asseveranti l'individuazione dell'arrestato quale autore del presunto o dei presunti fatti criminosi.
Occorre, allora, chiarire la portata concettuale degli altri elementi oggettivi fondanti la sicura attribuzione del reato al soggetto arrestato fuori flagranza. Va da sè, sul piano logico, che la connotazione di "oggettività" di tali elementi non possa intendersi in termini assoluti o di irreversibilità dimostrativa, che ne resterebbe altrimenti sminuita - sino a divenire ultronea - la valorizzazione del congiunto (se pur alternativamente applicabile) requisito integrato dalle riprese video fotografiche. Elemento, questo, che a sua volta - al di là dell'apparente oggettività o neutralità del mezzo tecnico di documentazione - neppur può semplicisticamente ritenersi dotato del crisma dell'oggettività assoluta o comunque dell'irreversibilità dimostrativa. Evenienza che, se è intuibile per un'immagine fotografica (che fissa un momento statico di un determinato fatto o comportamento, lasciando solo intuire il prima o il dopo di quel fatto o comportamento diacronicamente decontestualizzato e che, per ciò, necessita di un filtro interpretativo), è altrettanto plausibile per le stesse riprese filmate, salvo che non vi sia la prova che il presunto autore del reato sia stato costantemente seguito dalla telecamera per un ragionevole periodo di tempo, precedente e successivo alla commissione del fatto, e che le sequenze documentate (anch'esse da interpretare, quanto meno nello loro connessione causale) non siano il risultato di una estrapolazione esemplificativa, che è pur sempre il risultato di una opzione soggettiva, consapevole o non, del videoperatore o teleoperatore: basti pensare alla diversa significanza rappresentativa di un evento a seconda del tipo di inquadratura, della distanza o dell'estensione del piano di ripresa e di altre analoghe variabili solo postumamente controllabili). In altre parole la nozione normativa o giuridica di oggettività altro non introduce se non un coefficiente di attendibilità o credibilità del fatto documentato, che può soltanto dirsi essere maggiore in rapporto alla maggiore idoneità tecnica dello strumento di documentazione utilizzato nel fotografare o filmare una realtà naturalisticamente ricostruibile.
Se così stanno le cose, deve convenirsi che l'assunto secondo cui l'annotazione di servizio del sovrintendente di polizia GU e la stessa comunicazione della notizia di reato, che integrano il verbale di arresto, non costituiscono (altri) "elementi oggettivi" idonei e sufficienti per i fini identificativi di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter è espressione di una mera congettura del ricorrente, che prescinde dall'intrinseco valore contenutistico degli atti in questione. È il caso di osservare che nell'annotazione di servizio 22.5.2006 del sovrintendente GU (apprezzabile in questa sede, come detto, nei limiti e per i fini conoscitivi dell'error in procedendo dedotto con il ricorso) l'ufficiale di p.g. attesta di aver notato un folto gruppo di tifosi tarantini capeggiati "da un giovane che aveva la mano destra offesa e che materialmente insieme ad altre tre o quattro persone con una porta divelta precedentemente dai bagni pubblici stava(no) rompendo il nostro fuoristrada". Intervenuto per limitare i danni all'autoveicolo di polizia, il sovrintendente aggiunge di aver identificato il giovane in questione per "IN IO nato a [...] il [...]" mediante un documento dallo stesso esibito e dal quale risulta essere un avvocato esercente la professione in AR.
Precisato che l'annotazione del GU non sostanzia essa stessa in via diretta il verbale di arresto (che pure ad essa annotazione fa fedele riferimento) sol perché l'arresto viene materialmente compiuto - sulla base di primi accertamenti svolti dalla Questura di TE e dagli ufficiali di p.g. di EL - da funzionali della Questura di AR, luogo di residenza della maggior parte dei tifosi della squadra del AR identificati e arrestati ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter, è agevole formulare due ordini di congiunti rilievi.
Da un lato il IN risulta compiutamente individuato e generalizzato nella immediatezza dei fatti, cioè nel corso dell'incontro di calcio EL-AR che ha fatto registrare i descritti ripetuti scontri tra le locali forze dell'ordine e gruppi di tifosi ionici. Il IN, insomma, è identificato subito in situazione di sicura flagranza del presunto reato di danneggiamento del fuoristrada della polizia ed il suo arresto è operato in fase di differita flagranza unicamente per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, avulsi da ogni problematica di una sua postuma identificazione come "autore" del fatto criminoso "inequivocamente emerso" durante l'attività di controllo e contenimento di episodi di violenza da parte delle forze di polizia operanti presso lo stadio di calcio di EL. Quanto al valore riconoscibile all'annotazione di servizio del sovrintendente GU (il che è a dire allo stesso verbale di arresto ritardato), non è logicamente proponibile, perché priva di alcuno specifico referente normativo, una sminuita apprezzabilità di un documento redatto da un pubblico ufficiale e recante descrizione di quanto da lui personalmente percepito e operato, registrante eventi altresì surrogati da crismi di oggettività (in termini di tendenziale piena attendibilità), quali l'irrefutabile individuazione del IN mediante un documento di identità e la sua riconoscibile menomazione fisica. Una apprezzabilità che dovrebbe incongruamente diversificarsi - in termini di minore credibilità - rispetto a quella pacificamente conferita al medesimo atto del pubblico ufficiale in ordinali contesti operativi di flagranza di reato (rutti i verbali di arresto in flagranza di reato e/o le annotazioni di servizio che li supportano sono basati su atti dichiarativi di constatazioni e di interventi del pubblico ufficiale operante in tutto analoghi a quello redatto dal sovrintendente GU).
Da un altro lato non va sottaciuto, per ciò che attiene alla completezza argomentativa dell'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal g.i.p. del Tribunale di AR, che il provvedimento espressamente richiama l'annotazione di servizio della DIGOS di TE del 22.5.2006 "circa il riconoscimento dei soggetti coinvolti", annotazione che altro non è che l'informativa o comunicazione di notizia di reato, nel corpo della quale sono trasfusi i dati conoscitivi enunciati nella relazione o annotazione di servizio del GU. Di tal che, sebbene con formula sintetica propria di una ordinanza di convalida dell'arresto, la motivazione del provvedimento del g.i.p. di AR non può ritenersi apparente o insufficiente ai fini valutativi che in questa sede interessano. Il g.i.p. ha ritualmente verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto differito del IN nonché la correttezza dell'intervento (arresto) dispiegato dagli organi di polizia giudiziaria e, dunque, ha fondatamente convalidato l'arresto del ricorrente.
Arresto che nel caso di specie è avvenuto al di fuori dell'immediatezza della condotta antigiuridica, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1 ter, non perché tale lasso di maggior tempo fosse indispensabile per l'identificazione dell'autore della condotta (come per lo più accade in contesti di disordini avvenuti in occasioni di manifestazioni cd. sportive), dal momento che - come si è chiarito - il IN è stato individuato e identificato quale autore di presunti fatti illeciti nell'immediatezza della loro consumazione (fuor di metafora, nella loro flagrante commissione), ma soltanto per fronteggiare le indiscutibili ragioni di sicurezza e di ordine pubblici indiscutibilmente postulate dal succedersi dei tumulti occorsi durante la partita di calcio EL-AR. Ragioni di sicurezza e di ordine collettivo in cui si radica il vero e più penetrante presupposto storico dell'istituto previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter ed alla stregua delle quali, va aggiunto, il g.i.p. si è limitato, come era suo dovere, a valutare le emergenze diacroniche della fase temporalmente espansa dell'arresto del prevenuto, inferendone la corrispondenza al fumus del prospettato delitto di danneggiamento aggravato. In proposito è perfino superfluo osservare che l'eventuale arresto in flagranza di un tifoso o presunto tale, nel perdurante evolversi dei disordini e delle forme di aggressione o vandalismo che le forze dell'ordine debbono contrastare, diviene prevedibile causa di maggiori disordini o di più aggressive e non contenibili reazioni di violenza, tali da compromettere l'efficace controllo della situazione a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini estranei alle manifestazioni di violenza e della generale sicurezza pubblica.
5. Tali osservazioni consentono, da ultimo, di rinvenire una adeguata negativa risposta alla fondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 8, comma 1 ter prospettata dal ricorrente (dandosene ovviamente per scontata la rilevanza ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2, p.p.). La possibilità di consentire alla polizia giudiziaria di esercitare il proprio potere-dovere di arresto con metodologia temporalmente protratta, ma pur sempre entro predefiniti e contenuti limiti ("trentasei ore dal fatto"), corrisponde ad esigenze reali non tutelabili con strumenti diversi.
Non ignora questo collegio giudicante le perplessità suscitate, soprattutto in dottrina, dal meccanismo procedimentale previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter rispetto alla tutela del fondamentale diritto di libertà personale costituzionalmente protetto dall'art. 13 Cost.. Nè può sottacersi come non si riveli felice la terminologia, ormai entrata in uso, di solito impiegata per descrivere l'istituto in esame in termini di "flagranza differita" o ritardata. La formula di sintesi esprime - è vero - le caratteristiche tipologiche del peculiare arresto di cui si discute, ma contiene una patente contraddizione sotto il profilo della logica giuridica. Sul piano espressivo siffatta qualificazione dell'istituto racchiude un evidente ossimoro, attesa l'immanente antitesi della categoria o nozione della flagranza con quella di dilazione temporale o ritardo. Se la flagranza presuppone l'attualità della condotta antigiuridica su cui è fondata la condizione di urgenza (e di necessità) legittimante - a norma dell'art. 13 Cost., comma 3 - l'eccezionale intervento precautelare (arresto) della polizia giudiziaria, è di tutta evidenza che la dilatazione temporale (appunto ritardata o differita) di tale intervento potenzialmente vanifica detto requisito dell'urgenza.
Nondimeno, a ben riflettere, la peculiare disciplina del cd. arresto differito non sembra, ad avviso di questa Corte, lesiva di specifici dettati costituzionali e segnatamente dei principi statuiti dall'art.13 Cost.. Invero l'eccezionalità di contesti storici di necessità
ed urgenza facoltizzanti l'arresto ritardato (nelle trentasei ore dal fatto) ad opera della polizia giudiziaria (o "autorità di pubblica sicurezza" come recita l'art. 13 Cost.) è espressamente richiamata dall'art. 8, comma 1 ter ed è ragionevolmente coniugata alla comprovata impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza (in flagranza o quasi flagranza) per comprovate "ragioni di sicurezza o incolumità pubblica". Di tal che la tipizzata fattispecie dell'arresto ritardato non fa velo alla tutela di primari interessi costituzionali, primo fra tutti quello della inviolabilità della libertà personale.
Per un verso perché essa è ispirata alla tutela di valori parimenti assistiti da rilevanza costituzionale, quali quelli della sicurezza e della pubblica incolumità (non è casuale che il legislatore abbia mutuato l'endiadi ragioni di "sicurezza o incolumità pubblica" dall'espressa lettera dell'art. 17 Cost., comma 3). Per altro verso la disciplina dell'istituto assume contorni di definitezza e precisione che giustificano, sotto l'aspetto della ragionevolezza, l'apparente deroga ai valori costituzionali dell'art.13 Cost.. L'arresto differito non è il portato di mere formule di stile descrittive di generici eventi, ma l'espressione di circostanze fattuali pur sempre di carattere eccezionale, in ogni caso agevolmente verificabili dall'autorità giudiziaria cui compete la convalida dell'arresto differito. La polizia giudiziaria non è certo esentata, infatti, dall'onere di fornire all'A.G. la dimostrazione dell'effettivo ricorrere delle condizioni di emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico che hanno impedito di procedere all'arresto in flagranza.
Per altro verso, ancora, non può disconoscersi che l'avere comunque la disposizione dell'art. 8, comma 1 ter ancorato a dati di semplice verificabilità, quali una documentazione video-fotografica o altri elementi oggettivi, il riscontro dell'individuazione/identificazione degli autori dei fatti criminosi rende l'istituto comunque conforme ai vincoli di tassatività dei presupposti legittimanti l'arresto precisati dall'art. art. 13 Cost.. Nè giova replicare che rimarrebbe affidato alla polizia giudiziaria il primo vaglio (con potenziali margini di discrezionalità) dell'anzidetto compendio probatorio fondante l'arresto differito, per il semplice motivo che tale situazione è, ne' più ne' meno, la medesima situazione che si verifica anche in tutti i casi di arresto in flagranza, di cui l'autorità giudiziaria è chiamata a controllare i relativi presupposti legittimanti. Ciò che in ultima analisi rileva, allora, è la persistente tassatività di tutte le ipotesi di arresto, in flagranza (o in quasi flagranza) o in cd. flagranza differita, e la susseguente possibilità per il giudice di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni convalidanti la facoltà di arresto della polizia giudiziaria.
In conclusione può, dunque, considerarsi manifestamente infondata l'eccepita questione di costituzionalità della L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter per la ragionevolezza, la giustificabilità e la conformità alla Costituzione della previsione normativa che - per effetto di contesti storici e fenomenici eccezionali e compiutamente definiti - giustifica la possibilità di peculiari modalità spazio- temporali per effettuare l'arresto di persone identificate quali autori di un reato sulla base di elementi documentali e storico- fattuali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento della oggettiva realizzazione di quel reato.
In conseguenza della reiezione del gravame il ricorrente deve per legge essere onerato del pagamento delle spese dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007