Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11508 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "B" • REPUBBLICA ITALIANA NTALIANO:1 508/03 IN NOME DEL R.G.N. A DI CASS 21037/000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Mileo Presidente Dott. Vincenzo ron 15382 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 15 gen- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere naio 2003 Dott. Giovanni Giacalone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Clementina Pulli che lo rappre- sentano e difendono giusta delega in atti;
205 - ricorrente
contro
ZI RO, elettivamente domiciliate in Roma, viale Liegi n. 58, : studio avv. Nicola Pagnotta presso l'avv. Francesco Rocco di Torrepa- dula che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente ⚫ contro società C.F. MA S.p.A. (già Pirelli Sistemi Antivibranti S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 58, studio avv. Nicola Pagnotta presso l'avv. Francesco Rocco di Tor- repadula che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 4545/2000, decisa in data 15 maggio 2000 e pubblicata in data 11 luglio 2000, resa dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 879/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Clementina Pulli per l'Istituto ricorrente e Francesco Rocco di Torrepadula per i controricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 30 maggio 1997, la S.p.A. Pirelli Sistemi An- tivibranti S.p.A. (successivamente C.F. MA S.p.A.) e RO Ga- vazzi, in qualità di Presidente e legale rappresentante, propone- vano opposizione dinanzi al Pretore di Torino avversO ordinanza- ingiunzione con la quale veniva intimato il pagamento della somma di lire 1.321.800 per omesso versamento di contributi previdenzia- li per il periodo 1 gennaio 1987 - 31 marzo 1992. 2 Ciò in quanto la datrice di lavoro aveva operato la riduzione dei contributi per effetto della fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavo- ro ed aveva considerato come soggette alla contribuzione nella mi- sura del 50% le somme erogate a titolo di trasferta. Con sentenza in data 23 febbraio 1999 il Giudice adito accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza. Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 4546/99, emessa in data 15 maggio 11 lu- glio 2000 dal Tribunale di Torino. La decisione veniva così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede, non essendo stato impugnato il capo di pronuncia re- lativo all'assoggettamento ai contributi delle spese di trasferta. Osservava il Collegio di merito che in mancanza di espressa dispo- sizione legislativa che escluda la fiscalizzazione degli oneri so- ciali per i contratti di formazione e lavoro, i due benefici, se- condo l'orientamento già manifestato dalla Corte di Cassazione in più occasioni, appaiono cumulabili. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta essere stata notificata in data 25 agosto 2000, propone ricorso per cassazione 1' INPS con atto notificato in data 23 ottobre 2000, sulla base di un unico complesso motivo. ZI RO e la società C.F. MA S.p.A. (già Pirelli Sistemi Antivibranti S.p.A.), resistono con controricorso notificato in data 24 novembre 2000. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 la violazione o falsa applicazione di non me-dell'art. 360 cpc, glio precisate disposizioni contenute nelle leggi n. 48/88, 5863/84, 291/88. Si denuncia altresì, con riferimento al n. dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che entrambi i benefici in discorso hanno la funzione di agevolare e incrementare l'occupazione giovanile e pertanto non appare giustificata la duplicazione. D'altro canto l'art. 5, comma secondo, legge 291/88, che riduce del 50% gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, stabilisce l'incompatibilità con la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il ricorso deve essere accolto per effetto dello jus superveniens di cui si dirà oltre. Questa Corte aveva affermato che "per il disposto dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito in 1. 19 dicembre 1984 n. caratterizzati da causa863 ai contratti di formazione e lavoro mista consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestra- mento professionale, si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano espressamente derogate;
pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa sono applicabili a detti contratti anche le norme in tema di fi- scalizzazione degli oneri sociali previsti per i contratti di la- voro subordinato di tipo ordinario, non sussistendo alcune incom- patibilità tra le finalità della 1. 29 febbraio 1988 n. 48, sulla 4 fiscalizzazione degli oneri sociali e quelle della 1. 19 dicembre 1984 n. 863, che disciplina i contratti di formazione lavoro" (Cass., sez. lav., 27-09-1997, Π. 9495, conf. Cass., sez. lav., 22-04-2000, n. 5305, Cass., sez. lav., 03-03-2001, n. 3114) Tale orientamento doveva considerarsi consolidato. Peraltro, dopo il deposito della sentenza di appello, è stata ema- nata la legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 2001) ove, al quinto comma dell'art. 68, si dispone che "l'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, e successive modi- ficazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscaliz- zazione degli oneri sociali". La Corte costituzionale, con sentenza 10 23 luglio 2002 n. 374 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, sollevata dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Co- stituzione, e dal Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di Torino e dalla Corte di cassazione, in riferimento al solo articolo 3 della Costituzione. Al riguardo ha osservato che "non è decisivo verificare se la nor- ma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroatti- 5 va. Infatti, il divieto di retroattività della legge pur costi- tuendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio gene- rale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in prin- cipio attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Co- stituzione. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsio- ne, può emanare norme con efficacia retroattiva interpretative o innovative che siano purché la retroattività trovi adeguata giu- stificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. E proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza, può rilevare la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chia- mata a svolgere con efficacia retroattiva”. Per effetto dello jus superveniens, pacificamente applicabile ai giudizi in corso, la denunciata sentenza non risulta perciò con- forme a diritto e va cassata con rinvio ad altro giudice in grado di appello, designato in dispositivo. Non è infatti possibile la decisione nel merito da parte di questa Corte poiché l'ordinanza impugnata aveva ad oggetto un'evasione contributiva riferita sia ai contratti di formazione che all'indennità di trasferta e per quest'ultima, in mancanza di im- pugnazione, si è formato il giudicato nel senso che deve essere assoggettato a contribuzione il 50% della somma erogata a tale ti- tolo. I l giudice di rinvio dovrà quindi determinare l'incidenza 6 Л sull'importo complessivo richiesto con ordinanza -ingiunzione, del- la somma non dovuta per effetto del giudicato interno ed applicare per il resto la normativa ora vigente. Dovrà altresi pronunciarsi sulla questione, sollevata per la prima volta in relazione allo jus superveniens e peraltro tale da impli- care un giudizio di fatto, circa la sussistenza dell'elemento psi- cologico dell'illecito amministrativo ascritto al ZI RO, il quale fa presente di essersi uniformato ad un orientamento giuri- sprudenziale consolidato, Appare opportuno demandare al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Torino. 0 DEL. Roma, 15 gennaio 2003 IL PRESIDENTE incente Millo MPOSTAI SEN.DA OG Alberto you IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 24 LUG. 2003 joggi, IL CANCELLIERE 7 ...