Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512 bis cod. proc. pen.) occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all'imputato, inviate dall'estero da parte del teste - persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato AQUARONE Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Luciano DERIU "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE LO, n. a Vignola il 7 novembre 1956, nei confronti della sentenza in data 26 novembre 2001 della Corte d'appello di Bologna;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di LO TI, capopattuglia della polizia stradale in servizio sul tratto Bologna-lmola, inflittagli dal Tribunale felsineo con sentenza del 20 gennaio 1993 alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati di peculato e di falso (Capi A e B), con l'attenuante di cui all'ari 323 bis c.p. per il reato di cui all'ari. 314 c.p. 2. - Al prevenuto era stato addebitato il fatto che in data 22 luglio 1990 aveva riscosso dall'automobilista tedesco KA OI la sanzione amministrativa di cento marchi per la violazione della norma del codice stradale del 1959 che prescriveva i limiti di velocità, appropriandosi della maggior somma compresa fra il cambio in lire di detto importo e quella di lire dodicimilacinquecento che dal prevenuto era stata riportata solo sulle due copie depositate presso il reparto di appartenenza - e non sulla quietanza rilasciata all'automobilista - (dalle stesse copie, peraltro, emergeva la contestazione per la violazione di cui all'art. 96 dell'allora vigente codice della strada, vale a dire per la mancata applicazione sull'autoveicolo della sigla dello Stato di immatricolazione). 3. - I fatti venivano alla luce in quanto il cittadino tedesco, tornato nella sua città, aveva richiesto, con lettera indirizzata alla Polizia stradale di Bologna, la ricevuta della somma pagata in ordine alla quale il TI, sentito dai suoi superiori, riferiva, con relazione scritta, di non ricordare nulla, avendo dimenticato l'episodio.
4. - Perveniva dopo alcuni giorni alla Polizia stradale altra lettera del OI che riferiva di avere ricevuto una telefonata da certa IC, la quale gli aveva detto che la fotografia dalla quale emergeva l'eccesso di velocità non era ben riuscita e gli proponeva di chiudere la questione accettando la restituzione dei cento marchi, somma che veniva effettivamente accreditata al OI tramite bonifico bancario di cui veniva acquisita copia agli atti del processo.
5. - La Corte del distretto riteneva provata la responsabilità del prevenuto con ampia motivazione che contestava i diversi motivi di appello proposti nell'interesse del TI.
6. - Propone ricorso per cassazione il TI il quale deduce, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto il OI non era mai comparso per confermare le missive sulla base delle quali la Corte d'appello aveva pronunciato condanna. Osserva che erroneamente i Giudici di secondo grado avevano ritenuto che tali missive avevano fatto legittimo ingresso tra gli atti del fascicolo del dibattimento col consenso delle parti, che non si erano opposte e che di esse, comunque, poteva tenersi conto ai sensi dell'ari 512 bis c.p.p., che rende legittima l'acquisizione di dichiarazioni extradibattimentali rese da persone residenti all'estero qualora non siano comparse, benché regolarmente citate come era accaduto nella specie. Infatti tali missive non potevano - ad avviso del ricorrente - ritenersi prove documentali ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e dovevano considerarsi inutilizzabili ai sensi dell'art 191, primo comma, c.p.p. In ogni caso l'art. 512 bis si riferisce a dichiarazioni che siano pur sempre assunte dalla polizia giudiziaria e che siano formalizzate in un verbale, cosa da escludersi nella specie;
inoltre il NH non fu mai citato come testimone ma ricevette solo un avviso come persona offesa dal reato. Peraltro, la condanna in base a quelle missive non poteva essere pronunciata alla luce dell'ari 526, comma 1 bis, c.p.p. introdotto in applicazione del rinnovato art. 111, comma quarto, cosi, secondo il quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata in base a dichiarazioni di chi per libera scelta si sia sempre rifiutato di sottoporsi all'interrogatorio da parte dell'imputato o del difensore. 7. - Con un secondo motivo il TI si duole della illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui afferma l'impossibilità di una sua dimenticanza nella compilazione del modulo di contestazione della violazione rilasciato all'automobilista straniero nella parte relativa all'importo della sanzione e l'inverosimiglianza della tesi giustificativa di non ricordare nulla del fatto a quattro mesi di distanza. 8. - II primo motivo di ricorso deve essere accolto essendo manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello di Bologna sulla piena utilizzabilità delle missive scritte dal cittadino germanico.
9. - Tale motivazione è basata sulla acquisizione al fascicolo del dibattimento avvenuta col consenso di tutte la parti, ma la Corte d'appello dimentica di considerare che non qualsiasi atto acquisito al fascicolo del dibattimento, anche col consenso del parti, può essere utilizzato, perché l'atto deve essere legittimamente acquisibile al fascicolo, non potendo avere efficacia il consenso - ai fini dell'utilizzabilità - se l'atto non possa comunque essere inserito per ragioni inerenti alla sua intrinseca natura o alla mancanza di presupposti necessari.
10. - Le condizioni di legge per l'acquisizione non ricorrono manifestamente nel caso di specie, sia perché l'art 512 bis c.p. consente l'acquisizione di dichiarazioni della persona residente all'estero che siano raccolte in verbali (il che lascia ritenere che deve trattarsi di dichiarazioni orali rese almeno davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria e raccolte a verbale), sia perché, contrariamente a quanto si legge nella sentenza, il NH non fu citato neppure quale teste. O meglio, una notificazione fu tentata in via diretta, ma lo Stato estero replicò che tale citazione era del tutto inammissibile, in quanto si sarebbe dovuta espletare la procedura della rogatoria, alla quale poi la Corte non dette séguito. È palese che le condizioni richieste dalla norma citata non posso essere aggirate con la acquisizione di semplici missive provenienti dall'estero, missive i cui contenuti non avrebbero potuto certamente essere posti a base della condanna, neppure in quanto documenti ex art. 234 c.p.p. i cui contenuti non possono essere presi in considerazione dal giudice come se si trattasse di prove testimoniali (le quali devono essere necessariamente espletate davanti al giudice del dibattimento) salve le eccezioni previste dalla legge, quale quella, per esempio, dell'art 512 bis, purché ne ricorrano le condizioni.
11. - La sentenza va, pertanto annullata, con assorbimento di ogni altro motivo. Ritiene, peraltro, il Collegio di annullare la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna perché riesamini gli atti e valuti se alla luce dei restanti elementi di prova - eventualmente integrati da nuove acquisizioni probatorie attraverso una utilizzazione officiosa dei poteri di rinnovazione della istruzione dibattimentale - possa pervenire all'accertamento dei fatti.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 4 MARZO 2003.