Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9964
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512 bis cod. proc. pen.) occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all'imputato, inviate dall'estero da parte del teste - persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.

Commentario1

  • 1Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021

    I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 9964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9964
Data del deposito : 4 febbraio 2003

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