Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12133
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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L'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione; l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi", che comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sicché è, invece, ammissibile la mera specificazione degli elementi del rapporto giuridico, in quanto non realizza questo effetto (Nella specie, la parte aveva proposto domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 1988-1992 sull'assunto di avere svolto attività agricola quale compartecipe familiare del suocero; la S.C. ha escluso che costituisse domanda nuova la deduzione con la quale la parte, in secondo grado, aveva precisato che per uno di detti anni aveva svolto attività agricola come compartecipe familiare del cognato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12133
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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