Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
L'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione; l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi", che comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sicché è, invece, ammissibile la mera specificazione degli elementi del rapporto giuridico, in quanto non realizza questo effetto (Nella specie, la parte aveva proposto domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 1988-1992 sull'assunto di avere svolto attività agricola quale compartecipe familiare del suocero; la S.C. ha escluso che costituisse domanda nuova la deduzione con la quale la parte, in secondo grado, aveva precisato che per uno di detti anni aveva svolto attività agricola come compartecipe familiare del cognato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12133 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GI VE, elett. dom. in Roma, via Stazione di Monte Mario n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo unitamente all'avv. Giuseppe Magaraggia che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 31 maggio 2000, n. 1967/00 (R.G. N. 1253/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 aprile 1994 EP LE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce lo SCAU e, deducendo di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoli per gli anni dal 1988 al 1992 nonostante fosse compartecipante familiare del suocero, NT AU, ed avesse diritto al 60% del prodotto realizzato sui fondi dello stesso, estesi circa un ettaro, di cui are 26 coltivati a tabacco ed il resto ad ortaggi irrigui ed asciutti con alberi di olivo, ne chiedeva la condanna alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il periodo suddetto.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti dell'INPS subentrato allo SCAU e il Pretore, con sentenza del 30 ottobre 1997, rigettava il ricorso relativamente agli anni 1988-1991, ritenendolo improponibile per intervenuta decadenza ex art. 22 della legge n. 83 del 1990, e dichiarava cessata la materia del contendere per l'anno 1992. Con ricorso depositato il 16 giugno 1998 la LE proponeva gravame davanti al Tribunale locale contestando la ritenuta improponibilità mentre l'INPS eccepiva l'infondatezza della impugnazione. Con note a verbale del 2 dicembre 1999 il procuratore dell'appellante deduceva che la LE aveva lavorato: come compartecipante familiare del suocero per 52 giorni dal 1988 al 1990; alle dipendenze del suocero nel 1991 per 52 giorni su un terreno denominato Canne, coltivato ad oliveto, percependo lire 25.000 al giorno;
come compartecipante familiare del cognato, LU CC, proprietario di due fondi coltivati ad ortaggi, per 52 giorni nel 1992. Chiedeva quindi prova per testi su tali circostanze. Il Tribunale limitava l'ammissione soltanto ai capitoli articolati in primo grado con i testimoni indicati e, dopo l'espletamento della prova, con sentenza del 31 maggio 2000, rigettava l'appello.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: l'appellante, anche se non era decaduta dall'esercizio dell'azione giudiziaria contro l'Istituto, non aveva dimostrato i requisiti costitutivi della iscrizione onde l'infondatezza della domanda;
i testimoni escussi avevano genericamente dichiarato che la stessa aveva lavorato dal 1988 al 1990 come compartecipante del suocero NT AU in un fondo sito in agro di Gagliano o Alessano, coltivato a tabacco, ma nulla avevano riferito relativamente all'anno 1991 e soprattutto non avevano offerto elementi sulla estensione dei terreni e sul tipo di produzione come descritti nel ricorso introduttivo del giudizio;
erano invece inammissibili l'immutazione in secondo grado degli elementi di fatto della domanda e la richiesta di ulteriore prova sulle circostanze in quella sede addotte.
La LE ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione ed erronea applicazione dell'art. 437 c.p.c. nonché insufficiente ed omessa motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che l'appellante con le note del 2 dicembre 1999 avesse introdotto una nuova domanda, e non soltanto precisato quella proposta con l'atto introduttivo del giudizio, rigettando apoditticamente la prova testimoniale sui capitoli in quella sede articolati. Il motivo va rigettato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Sicuramente fondata è la censura attinente al giudizio espresso sulla introduzione di una nuova domanda con le note in esame. Ed invero, l'appellante, nel ribadire gli anni nei quali aveva lavorato come compartecipante familiare del suocero o alle sue dipendenze ed i fondi interessati e nel precisare di avere prestato attività nel 1992 come compartecipante familiare del cognato, non ha mutato ne' il petitum (reiscrizione degli elenchi anagrafici agricoli per gli anni dal 1988 al 1992), ne' la causa petendi (sussistenza di un lavoro agricolo). Ne consegue che costituivano modificazioni consentite della domanda quelle formulate le quali hanno soltanto specificato gli elementi del rapporto giuridico posto a base, senza introdurre nel processo un nuovo tema di indagine o alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (cfr., tra le tante, Cass., 6 aprile 2001, n. 5120). È invece infondata la doglianza riguardante la mancata ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in secondo grado poiché l'appellante aveva articolato i capitoli nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 416 c.p.c. ed era perciò decaduta (cfr., Cass. 11 marzo 2002, n. 3505; 11 febbraio 1995, n. 1509). Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel ritenere che i testi escussi avevano riferito sulla sola coltivazione del tabacco, senza alcun accenno alle altre produzioni indicate nel ricorso introduttivo, non ha considerato che l'oliveto insisteva su un altro fondo denominato "Canne" sul quale la ricorrente aveva lavorato nel 1991 e che il teste UI SS aveva, invece, confermato lo svolgimento di tutte le pratiche colturali dal 1988 al 1990 sicché la domanda doveva essere accolta almeno relativamente a tale periodo. Il motivo va rigettato perché infondato.
L'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.l. luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione (Cass., 22 novembre 1995, n. 12059). Ora, il giudice d'appello, che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 10 maggio 2000, n. 6023), ha ritenuto che, nella specie, l'appellante non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi della domanda avendo rilevato l'assoluta genericità e sommarietà sul punto dei testimoni escussi che avevano riferito sulla sola coltivazione del tabacco del fondo del suocero, senza affatto precisare tutti gli altri tipi di produzione e soprattutto la estensione dei terreni coltivati.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Non si provvede sulle spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003