Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Il tribunale del riesame, nel valutare l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, può prendere in considerazione circostanze sopravvenute, non essendo la sua cognizione circoscritta agli elementi esistenti al momento di emissione dell'ordinanza cautelare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/10/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1583
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 24403/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 14.5.2010 da:
avv. Giribaldi Nicola, difensore di CI AR, nato il [...] a [...], e di LI OB, nato il [...] a [...];
il 14.5.2010, dall'avv. Maggi Giovanni, difensore di RE MO, nato a [...] il [...], BE ND, nato a [...] il [...] e di TO DE, nato a [...] il [...];
il 14.5.2010, dagli avv. Vannucci Vinicio ed Uccelli Alberto, difensori di NI BI, ZZ CO, IL NT, LA IZ e LI UC;
avverso l'ordinanza del 28 aprile 2010 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame;
Letti i ricorsi e l'ordinanza impugnata;
Letta la memoria difensiva depositata in favore di BE ND, ES DE e CO MO;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo NT;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso per SC e l'annullamento con rinvio per gli altri ricorsi;
Sentito altresì gli avv. Maggi Giovanni in favore di BE, SI e CO l'accoglimento dei ricorsi e la rimessione in libertà dei propri assistiti.
OSSERVA
1 - Con ordinanza del 12 aprile 2009 il GIP del Tribunale di Livorno applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di SC AR, RI OB, CO MO, BE ND, ES DE, indagati per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato e ricettazione di ingenti quantitativi di gasolio e di benzina prelevati dai depositi della spa Costieri D'Alessio.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore degli stessi indagati, il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate impugnato. Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Il ricorso in favore di SC AR ed RI OB deduce errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. in punto sussistenza di gravi indizi con riguardo al reato associativo nonché illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Assumono gli istanti che le attività illecite erano riferibili ai dipendenti FI, NO, NI ed al direttore ZO, che operavano all'interno della sala controllo della Costieri d'Alessio, nonché del piazzalista AN, pur esso dipendente, i quali trafugavano notevoli quantitativi di carburante, anche immettendo all'interno delle cisterne il c.d. slop, ossia acqua od altro materiale di scarto, oltre ad alterare le rilevazioni termiche del carburante. I trasportatori - come i ricorrenti - erano solo i destinatari di tale illecita attività. Infondatamente, erano stati coinvolti sul presupposto che consegnassero mazzette agli addetti ai controlli, ove invece le somme consegnate erano solo il prezzo del carburante acquistato. Mancavano, del resto, i presupposti per la configurazione di un sodalizio delinquenziale e sul punto la motivazione resa dal giudice del riesame era del tutto illogica ed incongrua.
Il ricorso in favore di CO, BE e ES deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 309, n. 5, nella parte il cui il tribunale aveva ritenuto di dover valutare solo i fatti legittimanti il titolo custodiale senza poter considerare elementi nuovi e successivi favorevoli agli indagati, e segnatamente i documenti prodotti in udienza. Ai fini dell'apprezzamento del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio era stato tra l'altro documentato che i depositi Costieri D'Alessio erano stati sequestrati, le autocisterne erano state sequestrate, il direttore ZO e gli addetti NI, NO e FI, erano stati arrestati, così come l'addetto alle bandiere di carico AN;
gli stessi erano stati sospesi dal lavoro e poi licenziati;
RI e SC avevano presentato lettera di dimissioni volontarie dal lavoro;
l'indagato CO era stato licenziato, così come ES e BE;
il PM aveva sottoposto a sequestro tutti i documenti relativi ai conti correnti, dei depositi bancari, dei titoli nei confronti degli indagati e dei loro familiari. Il ricorso in favore di NI, ZO, FI, AN e NO deduce con unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione di prova, ai sensi dell'art. 606, lett. d), con riferimento alle circostanze sopravvenute (allontanamenti disciplinari, sequestri di documenti e risorse economiche), che era stata disattesa dal giudice del riesame che aveva ritenuto di non poterla esaminare in quanto relativa a fatti successivi, nonostante fossero rilevanti per dimostrare la mancanza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. 3. - Le ragioni di doglianza in favore di SC ed RI, con riferimento alla pretesa insussistenza dei gravi indizi legittimanti il titolo custodiale in relazione al reato associativo, sono prive di fondamento. Ed invero, con motivazione congrua ed immune di vizi od incongruenze di sorta, il giudice del riesame ha indicato i motivi del ritenuto coinvolgimento dei trasportatori nel contesto associativo, costituendo essi parte integrante di un complesso sistema truffaldino che sostanziava il programma delinquenziale della consorteria. Ineccepibile, al riguardo, è l'argomentazione che ha riconosciuto la valenza dimostrativa degli elementi di accusa offerti dalle risultanze investigative, sottolineandone la gravità indiziaria, nell'ottica dell'elevata probabilità di colpevolezza. Al rilievo estrinseco di congruità e pertinenza deve, notoriamente, arrestarsi il sindacato di questa Corte di legittimità, senza poter spingersi sino all'apprezzamento dell'effettivo spessore indiziario dei singoli elementi.
4. - È invece, fondata, e merita di essere accolta la doglianza relativa alle esigenze cautelari. Ed invero, non è corretta la motivazione del giudice del riesame che, in sede di apprezzamento delle ragioni di opportunità del provvedimento, ha rifiutato l'esame di circostanze sopravvenute, nell'erroneo convincimento che l'esame deferitogli dovesse restare circoscritto agli elementi di valutazione esistenti al momento di emissione dell'ordinanza genetica. Secondo un principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte di legittimità, in sede di riesame delle misure cautelari personali, il tribunale ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può, quindi, considerare non solo ragioni diverse da quelle poste a fondamento della misura, ma anche elementi emersi successivamente all'applicazione della misura medesima (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2,22.1.2002, n. 9532, rv. 221000).
5. - Per quanto precede, l'impugnata ordinanza dovrà essere annullata in parte qua con rinvio al competente giudice di merito per nuovo esame in punto di esigenze cautelari, alla stregua delle nuove situazioni maturate dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, come evidenziate dai ricorrenti, anche alla luce del fatto che, nelle more, tutti gli indagati avrebbero ottenuto gli arresti domiciliari e BE, SI e CO anche la misura meno affittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come riferito nella memoria indicata in premessa.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari con rinvio per nuova valutazione al Tribunale del riesame di Firenze. Manda alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011