Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O 2 B 7 - I 0 R 1 D - 6 2 A T U E S D O 2 LA CORTE S010 7 1/0 1 P 4 EPUBBLICA ITALIANA 6 M . I .R P . A D IN NO DEL POPO ITALIANO .B E P DI CAS AZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2530/99 Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.2186 Rep. 342 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud. 21/09/00 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione p.i.- SE N TENZA conguaglio sul ricorso proposto da: PP e IA IN UC, elettivamente domiciliati in Roma, L.go Teatro Valle 6, presso CORTE SUPPEY D UFFICI A l'avv. Luciano Filippo Bracci, rappresentati e difesi Richiesto dall'avv. Bruno Aiudi giusta delega in atti;
dal S L SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 - ricorrenti 2-5-GEN 2001 IL CANCELLIE
contro
COMUNE di FANO, in persona del Sindaco p.t. CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in Roma, via Taro 37, presso Richiesta copia studio dal Sig.IA LU NI, rappresentato e difeso l'avv. per diritti L. dall'avv. Franco Buonassisi del foro di Pesaro, giusta 11-26 MAR 2001 IL CANCELLIERE delega in atti del Sindaco e del Direttore Generale EVARIE DEVT 1 6/1597 0 0 0 3 ר ו 2000 ן N A C DIRITTI DIRITTI D pp.tt.; - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n.4 del 10.12.97/12.01.98. BRACC Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000+ES 11 13.6:01 udienza del 21/09/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Bruno Aiudi per i ricorrenti e l'avv. NI NI, con delega, per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per quarto, quinto e sesto motivo, l'accoglimento del LIRE 2000 CANCELLERIA del settimo, il rigetto del primo, l'assorbimento secondo e terzo;
Svolgimento del processo BB112682 Con sentenza 10.12.97/12.01.98 la Corte d'appello di Ancona rigettava la LIRE 2000 domanda di conguaglio dell'indennità di esproprio, proposta dai CANCELLERIA comproprietari CI NI nei confronti del comune di Fano, nel rilievo che gli attori non avevano provato che le aree di loro proprietà avevano BB112683 possibilità legali ed effettive di edificazione nella situazione, urbanistica e di LIRE 2000 fatto, anteriore alla entrata in vigore del P.R.G. del Comune di Fano, CANCELLERIA adottato il 26.08.63 ed approvato il 19.06.66. Infatti, nella destinazione a "zona residenziale P.E.E.P." impressa dal predetto P.R.G. all'area in BB112684 questione si doveva individuare il vincolo preordinato all'esproprio, con la LIRE 2000 conseguenza che se l'area, prima di venir compresa nel P.R.G., risultava CANCELLERIA 2 Caf BB112685 agricola, l'indennità d'esproprio doveva essere calcolata con i criteri di cui agli artt. 16 ss.
1.s. 865/71. Né v'era possibilità di pronunciarsi sulla congruità della indennità provvisoria corrisposta dal Comune, non avendo gli attori avanzato richieste in tal senso. Spese compensate, in considerazione dei mutamenti legislativi intervenuti in corso di causa. Contro tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione i litisconsorti PP e IA CI NI, avanzando, con atto notificato il 26.01.99, sette motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 3.03.99, il Comune di Fano. Motivi della decisione La costituzione del Comune resistente risulta rituale perchè, in applicazione della nuova normativa statale (art. 16 dlgs 29/93, come modif. dagli artt. 11 digs 80/98 e 4 dlgs 387/98) e del regolamento approvato dalla Giunta municipale (art. 35.2bis dlgs 142/90 come modif. dall'art. 5 1.s. 127/97) il Sindaco del Comune di Fano, con proprio provvedimento 28.5.98 n.8, ebbe ad attribuire al direttore generale la funzione di promuovere e resistere alle liti, nonché di sottoscrivere la procura alle liti unitamente al Sindaco stesso. E' quindi nell'esercizio di tale funzione che il direttore generale -e non più, come per il passato, la giunta- ha competenza ad autorizzare la lite ed ha, in concreto, con proprio provvedimento 15.02.99 n. 9, autorizzato il Sindaco a resistere al ricorso per cassazione proposto dai litisconsorti CI, sottoscrivendo poi, insieme al Sindaco, la procura speciale all'attuale difensore. 3 میره Nell'esaminare i sette motivi del ricorso, è opportuno ripartirli in tre gruppi: motivi che, non contestando l'impostazione in diritto della sentenza, ne criticano l'applicazione (motivo primo e secondo); motivi che contestano l'impostazione in diritto della sentenza (motivo quarto ed i connessi quinto, sesto e settimo); motivi che, anche ammessa la natura agricola del terreno, lamentano l'omessa determinazione del conguaglio (motivo terzo). Coerenza logica impone di esaminare il terzo motivo per ultimo. Col primo motivo di impugnazione, sostengono i ricorrenti la erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc: poiché il Comune di Fano, nel costituirsi nel giudizio di conguaglio, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 5bis della 1. 359/92, la Corte non poteva escludere la vocazione edificatoria del terreno, in contrasto con la concorde volontà delle parti. La sentenza impugnata, dopo aver affermato che la destinazione ad e.e.p. costituisce vincolo preordinato all'esproprio, rileva che era onere degli espropriati dimostrare che il terreno era edificabile anche secondo la disciplina urbanistica previgente. Il richiamo, da parte del Comune, all'art. 5bis, non si può considerare idoneo a liberare gli espropriati dall'onere probatorio, perché tale norma pone una disciplina generale che, al quarto comma, regola, mediante rinvio, anche le aree non edificabili. Col secondo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc sull'onere della prova, elencando una serie di elementi (sentenza del tribunale di Pesaro in altro processo tra le stesse parti, Caf relazione del c.t.u., relazione del c.t. del Comune, la già richiamata comparsa di risposta del Comune) che provavano la vocazione edificatoria del terreno. I due motivi sono infondati. La sentenza impugnata ha precisato, secondo una interpretazione giuridica che non viene censurata, che le possibilità legali ed effettive di edificazione dovevano essere valutate in relazione alla situazione esistente al momento della destinazione ad edilizia economico popolare: gli elementi elencati erano quindi del tutto irrilevanti in relazione alla prova richiesta dalla Corte. Né all'inciso "trattandosi di area edificabile” -che figura in uno scritto difensivo del Comune sottoscritto dal solo procuratore- poteva essere attribuito, dalla sentenza appellata, valore confessorio, poiché tale elemento, per costante giurisprudenza, ha un rilievo meramente indiziario, liberamente valutabile dal giudice di merito. Col quarto motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis della legge 359/92, per aver considerato agricola l'area, risalendo alla disciplina urbanistica anteriore alla destinazione di zona del p.r.g. e considerando irrilevante l'edificabilità di fatto. Sostengono i ricorrenti che, prima dell'adozione (1963) e dell'approvazione del prg (19.6.66), tutto il territorio comunale era edificabile, ai sensi del codice civile, mentre il p.e.e.p. venne adottato solo il 18.7.64 ed approvato con due decreti del 30.9.65 e del 16.7.69 e la variante al p.e.e.p -quella che interessava direttamente il terreno in questione fu adottata ancora successivamente, il 9.4.80. Nel frattempo, lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi pubblici e l'edificazione effettuata avevano fatto perdere al terreno il carattere agricolo. Di tale mutamento, secondo i ricorrenti, occorre tener 5 Caf conto, perché la rilevanza ne è riconosciuta dall'art. 5bis. Seguendo il ragionamento della sentenza impugnata, inoltre, si affiderebbe la vocazione edificatoria dell'area alle previsioni degli strumenti urbanistici, in contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza n.5/80 della Corte Costituzionale e quindi in violazione dell'art. 136 Cost. (quinto motivo). D'altra parte, la vocazione edificatoria dei terreni compresi nel p.e.e.p. è stata riconosciuta dalle S.U. con la decisione 11433/97 (sesto motivo) e la stessa Corte d'appello, nel proporre il quesito al c.t.u., aveva seguito una impostazione diversa da quella poi espressa nell'impugnata sentenza (motivo settimo). L'accoglimento del sesto motivo di censura importa l'assorbimento del quarto, quinto e settimo motivo. E' controverso se la destinazione di zona stabilita dal p.r.g. integri il vincolo di inedificabilità o preordinato all'esproprio, o se assuma invece, dato il carattere generalizzato (per zona e non per singola area) e non discrezionale, una portata conformativa e se, in relazione, il prescindere dagli effetti del vincolo comporti la necessità di risalire alla destinazione urbanistica anteriore o consenta, invece, di tener conto della zonizzazione e delle eventuali successive modifiche. Fermo restando, infatti, che la valutazione deve essere effettuata al momento dell'esproprio (Corte Cost. 442/93, Cass. 1764/99; 415/00) risulta risolutivo l'indirizzo espresso dalla decsione 11433/97 delle S.U., e confermata da numerose successive pronunce (Cass. 3948/98; 4558/98; 4903/99; 4473/99; 13307/99; 1997/00) nel senso dell'edificabilità legale dei terreni destinati ad edilizia economica popolare (opere non pubbliche, ma di interesse pubblico), edificabilità che, nel caso di contrasto 6 برة tra la destinazione del p.r.g. e p.e.e.p. consegue all'effetto di variante del p.r.g. che la legge attribuisce a quest'ultimo mentre, nel caso in esame, consegue alla destinazione ad edilizia sociale già impressa dalla zonizzazione del p.r.g. In conseguenza, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice di rinvio dovrà conformarsi al principio espresso nella richiamata giurisprudenza enucleabile nel senso che l'area compresa nel p.e.e.p. assume carattere edificatorio e subisce la conformazione propria del piano sicchè, nella determinazione del suo valore, non può che essere fatto riferimento agli standards del piano stesso (Cass. 1997/00). Col terzo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione del principio della domanda, l'errata e falsa lettura degli atti processuali, il difetto di pronuncia su un capo della domanda. Afferma la sentenza che i CI avevano chiesto la quantificazione dell'indennità sul presupposto che l'area fosse edificabile mentre nessuna domanda avevano proposto per l'ipotesi che l'area fosse agricola. Perciò, esulava dalla domanda un giudizio di congruità dell'indennità corrisposta in relazione a tale seconda ipotesi. Sostengono i ricorrenti che la loro domanda era volta ad ottenere il conguaglio, a prescindere dalla natura, agricola od edificabile, del terreno, che la richiesta di applicare l'art. 5bis formava oggetto non della domanda, ma della eccezione convenuta e che quindi l'interpretazione riduttiva datane dalla sentenza era errata. 7 برة La censura, formulata nell'ipotesi che la vocazione agricola del terreno venisse confermata, rimane assorbita dall'accoglimento del sesto motivo. Sulle spese provvederà il giudice di rinvio.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, rigetta gli altri motivi;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna. Roma, 21 settembre 2000 М. Амиш ий Il Presidente M. Cons. est, CONTEUREMA TION IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria We 2 5 GEN. 2001 O L IL CANCELLIERE 11 L O B 2 I 7 - D 0 1 - 6 A 2 T S L E O D P 2 4 M I 6 . .R A .P D D E E L T A D 7938 (lire 5 1 . : 1 F 0 0 DE 8 برة