Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN E 604 0 /0 1 REPU LICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 16911/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.13044 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Ud.27/02/01 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere- Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 157, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 3702/98 del Tribunale di BARI, 916 -1- depositata il 12/11/98 R.G.N. 214/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato LUCCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al OR di Bari, depositato il 20 ottobre 1989, il signor UC EL esponeva che, riconosciuto invalido civile nella misura del 40% dalla competente commissione in data 10.11.1981, era stato assunto, nella suddetta qualità, dalla società SAGE di Bari il 21.9.1987; che, dovendo esibire il certificato di permanenza dell'invalidità, si era sottoposto a visita da parte della commissione medica di prima istanza;
che la commissione, riunita in seduta 14.12.1987/13.1.1988, pur riscontrando la persistenza della patologia già accertata ("corioretinosi miopica con visus corretto pari a 10/10 in OD e 4/10 in OS"), lo aveva ritenuto non invalido;
che era stato quindi cancellato dagli elenchi degli invalidi civili e la SAGE aveva, conseguentemente, annullato l'assunzione. Tanto premesso, chiedeva, nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Sanità, che fosse dichiarato illegittimo l'atto della commissione dichiarativo della non invalidità; che fosse ordinata la sua reintegrazione nell'elenco degli invalidi civili;
che i Ministeri convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento del danno provocato dall'annullamento dell'assunzione preso la SAGE, che quantificava in lire 9.575.000, pari a cinque mensilità di retribuzione. Si costituiva, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il solo Ministero dell'Interno, il quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero stesso, in quanto il ricorrente non mirava al riconoscimento di provvidenze economiche legate allo stato invalidante, ma alla reintegrazione nell'elenco degli invalidi civili;
contestava, per il resto, la domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. 3 Con sentenza del 23 ottobre 1996 il OR dichiarava il diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco provinciale degli invalidi civili dall'epoca della cancellazione, condannava il Ministero dell'Interno alla reiscrizione dell'istante nelle liste con la suddetta decorrenza e al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima cancellazione, da liquidarsi in separata sede. La decisione veniva appellata dal Ministero dell'Interno, il quale insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva. Il signor EL resisteva e proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello principale, la remissione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., per poter estendere il contraddittorio al Ministero del Lavoro. Con sentenza del 29 settembre/12 novembre 1998 il Tribunale di Bari accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. I giudici di secondo grado osservavano, da un lato, che il mero accertamento del c.d. requisito sanitario faceva capo al Ministero del Tesoro e, dall'altro, che gli elenchi delle categorie protette, ai fini del collocamento obbligatorio, sono tenuti dagli uffici provinciali per la massima occupazione;
per cui il EL avrebbe dovuto convenire in giudizio il Ministero del Lavoro, dal quale dipendono detti uffici. Non ravvisavano, poi, una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c. per la remissione della causa al primo giudice. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, UC EL. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, in relazione agli artt. 416, 442 e 354 c.p.c. Deduce che, mentre in primo grado l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, indicando come legittimata l'amministrazione regionale (dalla quale dipendeva la commissione sanitaria di prima istanza), in secondo grado la stessa Avvocatura aveva, invece, sostenuto la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro. Assume che tale comportamento difensivo contrasta con l'art. 416 c.p.c., come già rilevato in appello;
e che era stata altresì denunciata la violazione dell'art 4 della legge n. 260/58, che impone all'Avvocatura dello Stato di dedurre, non oltre la prima udienza, l'eccezione di difetto di legittimazione, indicando contestualmente quale ramo della P.A. dovesse essere convenuto in giudizio. Tale eccezione non era stata compiutamente e tempestivamente formulata dall'Avvocatura in tutto il giudizio di primo grado, con la conseguente decadenza dalla stessa. Il Tribunale ha pertanto errato nell'accogliere la eccezione proposta dal Ministero dell'Interno, ed ha di nuovo sbagliato nel non rimettere nemmeno gli atti al primo giudice per gli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 4 1. 260/58 e 354 c.p.c. Rileva che la presente vicenda va decisa secondo la disciplina anteriore 5 al D.P.R. n. 698 del 1994, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 1989. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 102, 107 e 354 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354 c.pc, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la capacità giuridica dello Stato-Amministrazione unitaria, che il Tribunale ha quindi errato nel considerare i Ministeri alla stregua di soggetti di diritto autonomi e nel trattare della questione della legittimazione passiva (ad processum) del Ministero dell'Interno come di una questione di difetto di legittimazione ad causam. Deduce che la domanda di accertamento dello status di invalido civile poteva, sotto la vigenza della precedente disciplina, essere proposta nei riguardi del solo Ministero dell'Interno; e che, al limite, di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro avrebbe potuto discutersi solo in relazione alla domanda di reiscrizione nell'elenco degli invalidi tenuto dall'UPLMO, se la pronuncia di accertamento non fosse stata vincolante anche per l'Aministrazione del Lavoro, ai sensi dell'art. 4 1. 2248/1865. Sostiene che, a fronte della qualifica di invalido civile opponibile erga omnes, il Tribunale, ragionando in termini di soggettività passiva in ordine alla pluralità di domande proposte dal EL, avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, che era stato pretermesso già dal primo grado un litisconsorte necessario (il Ministero del Lavoro) e, quindi, dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Il Tribunale, con motivazione insufficiente, ha disatteso la relativa richiesta, proposta dal EL con l'appello incidentale. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevato che alla controversia in esame non è applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. Tanto premesso, osserva la Corte che la legge 25 marzo 1958 n. 260, recante “modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato", all'art. 4 dispone: "L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte." Questa Corte ha ritenuto, in numerose pronunce, che il limite introdotto con la disposizione sopra riportata opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vocatio in ius", in luogo del ministro titolare di una determinata branca della amministrazione dello Stato, di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche in ipotesi di "vocatio in ius" di un ministro diverso da quello “competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (Cass., 6 agosto 1963 n. 2211; 10 gennaio 1966 n. 187; S.U., 4 maggio 1966 n. 1113; 6 dicembre 1966 n. 10890; 12 agosto 2000 n. 10806). 7 Questa interpretazione si muove dalla considerazione della unicità ed unitarietà della capacità giuridica dello Stato, della cui attività giuridica i vari rami di amministrazione rappresentano, con la loro struttura' burocratica, specifiche settoriali estrinsecazioni operative;
sicché la "competenza" del ministero, e quindi del ministro, deve intendersi, nel senso amministrativistico dell'espressione, come attribuzione del potere di stare in giudizio, per lo Stato, in relazione a ciò che forma oggetto della specifica materia del contendere. Di conseguenza, una volta accertato che la materia del contendere riguarda comunque l'amministrazione dello Stato, la questione della legittimazione dell'uno o dell'altro ministero non investe una vera e propria questione di legittimazione passiva (o legitimatio ad causam), bensì l'accertamento della sussistenza, nell'organo statale convenuto come tale in giudizio, della capacità processuale (o legitimatio ad processum), del potere, cioè, di stare in giudizio in virtù del rapporto di immedesimazione organica. In linea generale il difetto di legittimazione processuale, in quanto inerente alla valida costituzione del rapporto processuale, comporta la nullità degli atti compiuti ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche quindi in sede di legittimità, fermo restando l'effetto preclusivo del giudicato interno, sia esplicito che implicito. A tale regime deroga, appunto, l'art. 4 della legge n. 260 del 1958, la cui surriportata interpretazione tiene conto del fatto che la norma fu emanata proprio in considerazione delle difficoltà, talora notevoli, che può presentare l'individuazione del ministro titolare dell'Amministrazione competente. Diverso è il caso in cui, come è avvenuto con il d.P.R. 21 settembre 8 1994, n. 698, il legislatore disponga espressamente, regolando il regime giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili, che “la legittimazione passiva spetta....al Ministero del Tesoro" (art. 3) o "al Ministero dell'Interno” (art. 6). È doveroso, in tal caso, ritenere che il riferimento alla legittimazione passiva sia stato effettuato in senso tecnico, donde la impossibilità di ricorrere alla norma del 1958 per ovviare alla errata vocatio in ius di un ministero al posto di un altro. Nella fattispecie in esame, come sopra già rilevato, il d.P.R. n. 698 del 1994 non trova però applicazione, trattandosi di controversia iniziata con ricorso depositato il 20 ottobre 1989. Nel costituirsi davanti al OR per il solo Ministero dell'Interno convenuti erano, come sopra precisato, il Ministero dell'Interno e quello della Sanità - l'Avvocatura dello Stato si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione del Ministero costituito, in quanto il ricorrente non mirava al riconoscimento di provvidenze economiche legate allo stato invalidante;
e ad indicare come legittimata la amministrazione regionale (e, quindi, un soggetto estraneo alla amministrazione dello Stato). Solo con l'atto di appello avverso la sentenza del OR - che aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell'Interno alla reiscrizione del ricorrente nelle liste e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede l'Avvocatura dello Stato indicava come passivamente legittimato il - Ministero del Lavoro, nella cui struttura periferica, in effetti, sono inquadrati gli uffici provinciali del lavoro, incaricati delle operazioni di iscrizione, negli appositi elenchi, dei soggetti protetti ai fini del collocamento (art. 19 1. 9 2 aprile 1968, n. 482). L'eccezione risulta però, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 260 del 1958, tardiva. Di conseguenza i giudici di appello, rilevata la non tempestività della eccezione, avrebbero dovuto pronunciare nel merito, nonostante la Amministrazione dello Stato fosse processualmente rappresentata da un Ministero diverso da quello avente "competenza" sulla materia oggetto del contendere. Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso va accolto, con l'assorbimento del secondo;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di appello di Bari. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2001. 3 3 . 5 N 8 - 8 - 1 1 7 G E T E L G E A D L If cons.Icons. estensore Il Presidente 1 0 T L . L ' A R E I S D N S I E A T T I O R I O D M. Auniya E E T S N D E I A M S A O P T I D B O L O D , L I G T R E , I E R O P S G D N A O S S A S I A S T A E , IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla 2.4 APR. 2001 oggi, A T R P U S IL CANCELLIERE 10