Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, non è configurabile prima della scadenza dell'anno dall'entrata in vigore della legge, termine assegnato dal legislatore alla contrattazione per provvedere, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE RO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE, N. 6, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO BRUNETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO POLLICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO, N. 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2728/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/12/95, R.G.N. 22485/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo e il rigetto del 1^
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.12.1995 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello di RN AR nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli, rigettava l'appello e con esso le domande del RN dirette all'inquadramento nella categoria dei quadri dalla data della entrata in vigore della legge n.190 del 1985 ed alla conseguente variazione del trattamento pensionistico aggiuntivo.
Osservava in motivazione che la tesi della immediata precettività della legge n.190 del 1985, nel senso che ove non fossero stati definiti contrattualmente i criteri di appartenenza alla categoria dei quadri la superiore qualifica, essa poteva essere rivendicata in relazione ai criteri di appartenenza indicati dalla stessa legge non era condivisibile, essendo la definizione di cui all'art.2 della stessa legge meramente descrittiva mentre la norma rinviava espressamente alla contrattazione collettiva per la individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria. Non poteva poi essere accolta la domanda di adeguamento del trattamento pensionistico aziendale essendo parametrato dall'accordo che lo ha istituito alla categoria di appartenenza del dipendente al momento del collocamento a riposo. Nella specie essa era per il RN quella dell'impiegato di categoria A.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il RN, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso la Azienda Risorse Idriche di Napoli succeduta all'AMAN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, deducendo violazione o falsa applicazione della legge 13 maggio 1985 e dell'art 36 della Costituzione (art.360 n.3 c.p.c.), il RN lamenta che il Tribunale
non abbia ritenuto la immediata precettività della norma identificante la categoria dei quadri, malgrado che essa si sia ritenuta per le altre qualifiche previste dall'art.2095 c.c., che la legge n.190/1985 ha novellato;
aggiunge che la precettività della definizione contenuta nel primo comma dell'art.2 della legge 190 era stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 2246 del 1995. Quindi non essendo la definizione della categoria meramente descrittiva, come ritenuto erroneamente affermato dal Tribunale, poteva procedersi in base ad essa al superiore inquadramento. Aggiungeva che non era consentito all'interprete di superare le difficoltà di un testo legislativo denegandone l'applicazione, che il termine di un anno era meramente ordinatorio, e che non era ragionevole ritenere che il legislatore abbia fatto dipendere dalla volontà delle parti collettive la effettiva introduzione della categoria dei quadri, mentre in realtà alle parti collettive era rimessa solo l'indicazione dei parametri retributivi. Le censure sono infondate.
La legge n.190 del 1985 all'art.1 ha novellato l'art. 2095 c.c. inserendo al primo comma tra le categorie dei prestatori di lavoro, tra dirigenti ed impiegati, la nuova categoria dei quadri. Al primo comma dell'art.2 identifica la categoria come quella dei "prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa". Nel secondo comma l'art.2 stabilisce "i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo della produzione ed alla particolare struttura organizzativa dell'impresa."
L'art.3 dispone che :"In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi come previsto dall'art.2 comma secondo della presente legge."
Come palesa la trascritta normativa la legge 190 del 1985 nell'identificare i requisiti di appartenenza alla categoria non deroga dai criteri seguiti nella materia dall'art.2095 c.c. e dalla giurisprudenza che ne ha fatto applicazione.
Al contrario di quanto affermato dal ricorrente la precettività della norma di cui all'art.2095 c.c., nel testo precedente e in quello novellato, non è immediata in quanto la identificazione dei principi di appartenenza alle varie categorie non è indiretta. Infatti il secondo comma di questo articolo rinvia per la identificazione dei requisiti di appartenenza alle varie categorie alle leggi speciali ed alle norme corporative. All'abrogato l'ordinamento corporativo è succeduta nella identificazione dei criteri, secondo una consolidata giurisprudenza, la contrattazione collettiva. Non esiste per le categorie dei dirigenti e degli operai una definizione legislativa, v'è solo per gli impiegati la definizione della categoria impiegatizia data dall'art.1 del r.d.l. 13 novembre 1924 n.1825, che tuttavia la Cassazione ha ritenuto derogabile dalla contrattazione collettiva (Cass.n. 5363 del 1991). La costante scelta del legislatore dalla emanazione del codice civile è stata di astenersi dall'intervenire direttamente nella individuazione dei criteri di appartenenza che è stata rimessa alla autonomia collettiva. A questi principi si è attenuto anche il legislatore del 1985 attribuendo nel secondo comma dell'art.2 all'autonomia collettiva la fissazione dei requisiti di appartenenza che sono necessari per l'attribuzione della qualifica di quadro come testualmente recita l'art.3.
La sentenza n. 2246 del 1995 di questa Corte non ha affermato la natura immediatamente precettiva dell'art.2 della legge n.190 ai fini della identificazione dei requisiti della categoria di quadro ma ha soltanto indicato il criterio per l'attribuzione nell'ipotesi, anomala e transitoria, che la contrattazione collettiva non abbia provveduto alla individuazione dei requisiti di appartenenza, attribuendo alle indicazioni di cui al primo comma dell'art.2 il valore di criterio residuale. Che questa sia stata la portata della cennata decisione lo conferma il brano della sentenza trascritto a pag.8 del ricorso: "va, dunque, affermato che, laddove la normativa collettiva non provveda con norme proprie a dare attuazione alla legge, il giudice possa attribuire la qualifica di quadro al lavoratore dipendente sulla base delle indicazioni specifiche poste dalla legge n.190 del 1985." Nel caso in esame il problema affrontato dalla precedente sentenza di questa Corte non si pone in quanto all'atto del collocamento a riposo del RN, il 30.12.1985, non era ancora decorso l'anno concesso dall'art.3 della legge n.190 alle parti collettive per la individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria e non già come sostiene il ricorrente, in contrasto con la lettera della norma, dei soli parametri retributivi. Non essendo trascorso detto termine va escluso che fosse maturato a favore del RN il diritto soggettivo all'inquadramento nella categoria dei quadri in base ai criteri legali.
Detto diritto, infatti, secondo la previsione della legge e la interpretazione di essa data dal precedente di questa Corte sorge solo per la mancata individuazione dei requisiti di appartenenza da parte della contrattazione collettiva nel termine assegnato dalla legge. Prima del decorso di detto termine va negata la operatività dei criteri legali di inquadramento e conseguentemente è irrilevante l'errore del Tribunale di avere ritenuto solo meramente descrittiva la indicazione della categoria contenuta nell'art.
2. della legge n.190 e non anche precettiva nei limiti sopra precisati. Con il secondo motivo, denunziando l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia errato nell'interpretare la delibera dell'Azienda del 4.5.1968 e l'accordo sindacale 26.6.1974 secondo le quali la pensione integrativa è collegata alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, essendo pacifico che il RN, se fosse restato in servizio sarebbe divenuto quadro, cosi come è divenuto quadro il dipendente che lo ha sostituito nelle sue mansioni. Aggiungeva che in definitiva la qualifica di quadro era in sostanza una variazione di stipendio del personale in servizio alle corrispondenti classi come stabilito dalla delibera. La censura è inammissibile. Il Tribunale. sulla base della lettera della delibera 4.5.68 dell'Azienda che pacificamente regola la materia, ha accertato che la pensione integrativa deve variare con le variazioni percentuali dello stipendio dei dipendenti in servizio alle corrispondenti classi. Accertato che all'atto del collocamento a riposo il RN era inquadrato come impiegato di Classe A ha ritenuto che a questa classe e non a quella dei quadri dovesse riferisi la variazione. Il RN non indica nel ricorso errori o vizi logici di questa interpretazione della normativa contrattuale, ma contrappone, inammissibilmente in sede di legittimità, una propria diversa interpretazione cioè propone una nuova interpretazione della clausola negoziale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 17.500 oltre L.
3.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 16.12.1998
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999