Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 3
In tema di rifiuto di atti di ufficio, non integra le ragioni di sicurezza pubblica, di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., l'esigenza di porre rimedio alla situazione di una fontanella pubblica minacciante rovina, trattandosi di un modesto manufatto sito per di più in zona rurale.
In tema di omissione di atti d'ufficio, ai fini dell'art. 328, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta del privato deve atteggiarsi sostanzialmente come una diffida, non potendosi assegnare il valore di una formale richiesta alla mera segnalazione di un pericolo connesso allo stato di un immobile (nella specie, modesto manufatto sito in zona rurale).
In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto trattarsi di un interesse di mero fatto quello connesso a una lamentata situazione di pericolo interessante un manufatto limitrofo alla proprietà del soggetto che reclamava l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente; provvedimento che, come affermato dalla Suprema Corte, è espressione di un potere pubblico di intervento con finalità di interesse generale rispetto al quale non sono individuabili soggetti specificatamente destinatari dell'atto amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 10219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10219 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8.5.1998
1. Dott. NC Trifone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 699
3. Dott. Giuseppe la Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 39068/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) UL LO, n. a Spoleto il 3.9.1941
2) EL BR, n. a Sangemini il 6.1.1948
avverso la sentenza in data 8 luglio 1997 della Corte di appello di Perugia Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorsi;
Udito per il NI l'avv. Salvatore Finocchi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 8 luglio 1997, la Corte di appello di Perugia, su impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, all'esito di procedimento camerale, in parziale riforma della sentenza assolutoria in data 16 dicembre 1994 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto, dichiarava UL LO colpevole del reato di cui all'art.328, comma primo, cod. pen. (capo A) e EL BR colpevole del reato di cui all'art. 328, comma secondo, c.p. (capo C), e condannava, il primo, alla pena di mesi quattro di reclusione e, il secondo, a quella di lire 200.000 di multa.
In base al capo A di imputazione, al NI era addebitato, quale Sindaco del Comune di Spoleto, di avere indebitamente rifiutato di provvedere alla demolizione o al ripristino di una fontanella pubblica, posta in località Colleriana, minacciante rovina, adempimento che, per ragioni di sicurezza pubblica appariva necessario e urgente (in Spoleto, giugno-luglio 1993). Quanto al capo C, al CI era addebitato, quale dirigente della ripartizione lavori pubblici del Comune di Spoleto, di avere omesso di rispondere nel termine di cento giorni alla richiesta, datata 24 maggio 1993 e protocollata il 12 giugno 1993, con la quale CH NC sollecitava provvedimenti in ordine alla fontana indicata al capo precedente (in Spoleto, il 23 settembre 1993). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il NI denuncia, a mezzo del proprio difensore, la erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che, di fronte alla prova fornita dall'imputato di aver delegato la materia all'assessore ai lavori pubblici AR NF, la Corte di merito ha affermato, senza citare fonti normative, che tale materia non era delegabile. La Corte di appello ha inoltre erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato facendo riferimento a un comportamento del NI in contrasto con i doveri imposti dallo Statuto comunale di Spoleto dei quali non è stata fornita alcuna indicazione.
Tali profili concretano inoltre, secondo il ricorrente, un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Del tutto immotivatamente i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza di un pericolo in atto e della urgenza di provvedere, aspetti palesemente da escludere, trattandosi di un fontanile alto appena un metro. Mancando un serio pericolo, non poteva essersi realizzata ne' la materialità del reato ne' la consapevolezza da parte del NI di agire in violazione di doveri su di lui incombenti. Non sì è tenuto conto del fatto che l'imputato aveva tempestivamente trasmesso all'ufficio competente la lettera del CH per l'accertamento dei fatti da questo dedotti e che era stato il AR a svolgere i relativi accertamenti attraverso i suoi uffici.
Dal canto suo il CI denuncia, con un primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 328 cpv. c.p., non essendosi considerato che tale fattispecie prevede una duplice condotta omissiva, il non compimento di atti di ufficio e la mancata risposta circa le ragioni del ritardo. Ora risulta incontestato che il CI con la massima sollecitudine svolse tutti gli atti che gli incombevano in ragione del suo ufficio, in particolare dando sollecitamente incarico al geom. EL di svolgere i necessari accertamenti e riferire in merito, trasmettendo la relazione all'assessore AR, e incaricando, su richiesta di quest'ultimo, l'ing. TT di un ulteriore sopralluogo. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte di appello valutato adeguatamente che la prima lettera del CH, in data 24 maggio 1993, non era una vera e propria richiesta ex art. 328 cpv. c.p., ma una mera segnalazione, come indicava l'espressione "fa notare", il che era stato puntualmente colto dal primo giudice. In realtà solo in data 29 luglio 1993 il CH aveva presentato una formale "richiesta".
Con una ulteriore censura, il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla individuazione nel CI del responsabile del procedimento. Le lettere erano infatti dirette al sindaco e all'assessore e la Corte di merito non svolge alcuna argomentazione sul punto.
Infine, l'imputato denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato. La stessa Corte di appello riconosce che il CI era inconsapevole di omettere un atto doveroso, dandosi atto che l'imputato aveva dichiarato che non era stato materialmente possibile inviare la risposta al CH in quanto l'amministrazione non aveva ancora deciso quale provvedimento adottare.
Diritto
Entrambi i ricorsi sono fondati, in quanto i reati ascritti agli imputati non sussistono.
Relativamente all'imputazione ascritta al NI, quale Sindaco del Comune di Spoleto, va osservato in primo luogo che il provvedimento rifiutato avrebbe dovuto avere ad oggetto, secondo la contestazione, una fontanella pubblica minacciante rovina, il che peraltro non concreta di per sè una situazione cui far fronte urgentemente "per ragioni di sicurezza pubblica" (come richiederebbe invece, ai fini della configurabilità della concreta fattispecie in esame, l'art. 328 comma primo c.p.), trattandosi di un modesto manufatto sito per di più in zona rurale.
L'indagine circa la sussistenza di questo presupposto del reato è stata invece completamente omessa dalla Corte di appello, che si è limitata ad affermare, senza indicarne le ragioni, che la situazione richiedeva un provvedimento contingibile e urgente ex art.38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ma, a prescindere da ciò, risulta dalla ricostruzione operata dai giudici di merito che il Sindaco NI non pose in essere un "rifiuto" (esplicito o implicito)di adottare l'atto idoneo a rimuovere tale situazione di supposto pericolo ma, al contrario, attivò le opportune indagini tecnico- amministrative per accertare la reale condizione del manufatto. In particolare, risulta dagli atti che, a seguito di trasmissione della pratica al competente ufficio tecnico, dopo un primo sopralluogo effettuato dal geom. EL in data 22 giugno 1993, si ritenne necessario incaricare di altra indagine tecnica l'ing. Coccetta, anche al fine di appurare quale fosse l'intervento più opportuno sul manufatto. All'esito di ciò, il sindaco investì della questione la Terza Commissione Consiliare, che in data 23 settembre 1993 si espresse a favore della alienazione del fontanile al CH, con l'onere di demolirlo e di bonificare l'area.
Al di là della valutazione sul merito delle determinazioni adottate dalla amministrazione comunale, materia estranea, per quel che qui interessa, al sindacato dell'autorità giudiziaria, resta dunque assodato che il NI, lungi dal rifiutare il compimento di atti dovuti, pose in essere le iniziative da lui ritenute necessarie per risolvere il problema rappresentato nell'esposto del CH. Tanto basta per escludere la configurabilità del reato ascrittogli, il quale, come è noto, implica una condotta commissiva, consistente nell'"indebitamente rifiutare"; condotta che, come detto, non è addebitabile all'imputato.
Per ciò che concerne la posizione del CI, si osserva che dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 c.p. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse, evidentemente, non può identificarsi con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il Provvedimento è destinato direttamente a incidere.
Ora, nella specie, il CH vantava un interesse di mero fatto, derivante da una lamentata situazione di pericolo interessante un manufatto limitrofo alla sua proprietà, e conseguentemente reclamava l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente;
provvedimento che peraltro è espressione di un potere pubblico di intervento con finalità di interesse generale rispetto al quale non sono individuabili soggetti specificamenti destinatari dell'atto amministrativo. Se ne deve concludere che il CH non era legittimato ad attivare il meccanismo implicato dall'art. 328 comma secondo, e che, al di là del rispetto di regole di normale correttezza tra pubblica amministrazione e cittadini, l'amministrazione interpellata non aveva alcun dovere di rispondere entro i termini perentori previsti, a pena di sanzione penale, da detta norma o da altre più specifiche disposizioni.
Va comunque aggiunto che, come esattamente rilevato dal primo giudice, la prima richiesta del CH del 24 maggio 1993 (protocollata solo 12 giugno 1993) non aveva il valore di una formale richiesta (che, date le conseguenze penali implicate, ai fini dell'art. 328 comma secondo c.p. deve atteggiarsi sostanzialmente come una diffida) ma quello di una semplice segnalazione di pericolo, sicché era semmai dalla seconda lettera datata 29 luglio 1993 che poteva dirsi decorrere il termine per provvedere;
il che porterebbe ad escludere per altra via la sussistenza della condotta contestata, atteso che al CH venne data risposta in data 12 ottobre 1993 e cioè entro il termine di cento giorni previsto dall'art. 24 dello Statuto Comunale di Spoleto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché i fatti ascritti ai ricorrentì non sussistono.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché i fatti ascritti ai ricorrenti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998