Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2012, n. 10984
CASS
Sentenza 23 febbraio 2012

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Massime1

L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza.

Commentario1

  • 1Ordine di allontanamento e “Daspo” urbano: la disciplina di Minniti e le modifiche di Salvini
    Federica Gatta · https://www.iusinitinere.it/

    Il Capo II della del D.l. n. 14/2017 (Decreto Minniti) è intitolato <>: il Legislatore qui ha predisposto nuovi ed incisivi strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell'uso di alcuni luoghi della città, con l'intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione. In queste disposizioni, emerge chiaramente il ruolo assunto dal decoro urbano, come uno dei fattori costitutivi della nozione di sicurezza urbana[1], e la sua tutela viene garantita tramite <>[2]. L'art. 9, comma 1, individuando le aree <> nonché le relative pertinenze e, fatte salve le vigenti normative a loro tutela, introduce una fattispecie di illecito amministrativo volta a sanzionare la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2012, n. 10984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10984
Data del deposito : 23 febbraio 2012

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