Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza.
Commentario • 1
- 1. Ordine di allontanamento e “Daspo” urbano: la disciplina di Minniti e le modifiche di SalviniFederica Gatta · https://www.iusinitinere.it/
Il Capo II della del D.l. n. 14/2017 (Decreto Minniti) è intitolato <>: il Legislatore qui ha predisposto nuovi ed incisivi strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell'uso di alcuni luoghi della città, con l'intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione. In queste disposizioni, emerge chiaramente il ruolo assunto dal decoro urbano, come uno dei fattori costitutivi della nozione di sicurezza urbana[1], e la sua tutela viene garantita tramite <>[2]. L'art. 9, comma 1, individuando le aree <> nonché le relative pertinenze e, fatte salve le vigenti normative a loro tutela, introduce una fattispecie di illecito amministrativo volta a sanzionare la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2012, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/02/2012
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 475
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 23169/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE ZI N. IL 06/07/1988;
avverso l'ordinanza n. 31/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 05/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 30.4.2011 il Questore di Siracusa - ai sensi dell'alt. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di PI RI, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio disputate dalla squadra del "Modica", prescrivendogli altresì l'obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato P.S. di Modica in concomitanza con le predette manifestazioni sportive. Il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, con ordinanza depositata il 5.5.2011, convalidava il provvedimento del Questore argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Accertava in particolare, il G.I.P. che il PI era stato denunciato per avere preso parte ad una rissa tra tifosi in occasione dello svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Noto e del Modica, giocatasi a Noto il precedente 10 aprile e, quanto alle circostanze del comportamento delittuoso ed alla pericolosità detto stesso, faceva riferimento espresso agli atti di quel procedimento.
Avverso l'ordinanza di convalida è stato proposto ricorso per cassazione con cui viene eccepito vizio di motivazione in ordine alla pericolosità concreta ed attuale dell'intimato ed alla sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza giustificanti l'adozione della misura.
Si lamenta, altresì l'illegittimità della mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, ex L. n. 241 del 1990, art. 7, per l'adozione del provvedimento ex L. n. 401 del 1989, art. 6:
avviso che "avrebbe consentito di poter meglio visionare gli atti in possesso della Polizia, nonché di poter predisporre tutti gli elementi utili alla propria difesa, in confutazione degli argomenti poi versati nel provvedimento emesso dal Questore di Siracusa". Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. La convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif. è prescritta soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto interessato, e non anche ai divieti imposti dal Questore ai sensi del primo comma della medesima disposizione (vedi Cass.: Sez. 1, 26.3.2004, n. 14923, Rocchi;
Sez. 3, 17.12.2008, n. 11151,Marchesini). Deve escludersi, pertanto,, che il controllo del giudice possa investire il contenuto delle prescrizioni che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge (vedi Cass., Sez. 1, 13.6.2000, a 3558, Carafe). In conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, inoltre, va esclusa la necessità della preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento (prevista dalla L. n. 241 del 1990, art. 7) per l'adozione del provvedimento ex L. n. 401 del 1989, art. 6, poiché tale provvedimento si collega ad un potere di inibizione immediata di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche, mentre la L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1, subordina la necessità della comunicazione all'assenza di
"particolari esigenze di celerità" (vedi C. Stato, Sez. 6, 8.6.2009, n. 3468; T.a.r, Calabria, sez. 1, 26.2.2010, n. 242). Ai fini della valutazione demandata al giudice penale non si ravvisano compromissioni del diritto di difesa, perché nel peculiare contraddittorio previsto dalla legge per il procedimento di convalida del provvedimento questorile, l'interessato ha la facoltà di esaminare la documentazione posta a fondamento di quell'atto amministrativo, che il P.M. è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida.
2. Le Sezioni Unite - con la sentenza 12.11.2004, n. 44273, ric. Labbia - hanno statuito che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., il controllo di legalità del giudice deve riguardare resistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, però, è legittima anche la motivazione della convalida "per relationem" attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del P.M., con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato (vedi Cass.: Sez. 6, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio;
Sez. 1, 20.1.2004, n. 1338, Scarola;
Sez. 1, 18.7.2003, n. 30306, Begtoi;
Sez. 1, 18.3.2003, n. 12719, Leggeri). Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore, richiamato nell'ordinanza e notificato all'interessato, indicava specificamente i comportamenti giustificanti l'intimazione dell'obbligo e le relative fonti di prova, desumendo da essi la pericolosità del soggetto intimato nonché le ragioni di necessità e di urgenza connesse al rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di sua presenza sui luoghi di future manifestazioni sportive calcistiche.
Il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, in sede di convalida, non si è limitato ad un controllo meramente formale ma ha dimostrato, con motivazione sufficiente, di avere valutato e condiviso le anzidette argomentazioni dell'autorità di P.S. circa la ricorrenza dei presupposti del provvedimento.
Quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato per il quale il ricorrente è stato denunziato, il ricorso non è specifico, perché non indica alcun elemento fattuale che permetta di sorreggere perplessità concrete e ragionevoli sulla sua identificazione.
3. In ordine, poi, alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza (richiesto dall'art. 13 Cost., comma 2, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale), il Collegio ribadisce le costanti argomentazioni secondo le quali:
a) La motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese in tali casi l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di Polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di presentazione per l'anzidetta finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
b) La motivazione sul requisito è è V urgenza si correla, ex art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice. Il provvedimento emanato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L'autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicché l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato dell'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria (vedi Cass., Sez. 3, 5.9.2007, n 33861, Straguzzi).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012