Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15283 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' + REPUBBLICA ITALIANA -------- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 2 83 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro assistenza Composta dagli Magistratif Sociale Presidente R.G.N. 2241/01 Dott. Guglielmo S IARELLI Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 31042 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO, in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti
contro
TI AR SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende DOMENICO RUGGERINI, giusta unitamente all'avvocato 2003 delega in atti;
....
- controricorrente -
2382 -1- avverso la sentenza n. 3379/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 19/01/00 R.G.N. 38/99; 十 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di | Consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 19 gennaio 2000 il Tribunale di Brescia confermava la sentenza pretorile di condanna dei Ministeri dell'interno e del tesoro al ripristino di un assegno di invalidità civile ex art. 13 1. n. 118 del 1971, attribuito nel 1989 e revocato con decorrenza dal 6 dicembre 1996, stante la condizione di infermità da cui la beneficiaria IA RO AT era affetta e consistente in sindrome depressiva di media entità, obesità di grado moderato, poliartrosi, esiti di laminectomia lombare per ernia discale, con quadro clinico in lieve peggioramento, accertato dai consulenti tecnici sia nel primo sia nel secondo grado del giudizio;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione i Ministeri suddetti, mentre la AT resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
col primo motivo (rubricato sotto i numeri 1, 2 e 3) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ., sostenendo che l'accertata infermità mentale della attuale intimata già attrice in giudizio, l'aveva 3 prevista della capacità di nominare il difensore, con la conseguente nullità del rapporto proces- suale;
che col secondo motivo (rubricato sotto i numeri 4, 5 e 6) esso deduce la nullità della sentenza (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per la medesima regione, stante che l'accertamento della detta infermità, in quanto idoneo a costituire lo status di interdetta, avrebbe dovuto essere compiuto in via incidentale e nelle forme degli artt. 712 e segg. cod. proc. civ.; che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono manifestamente fondati;
che il procedimento disciplinato dagli artt. 712 e segg. cod. proc. civ. serve a costituire lo stato di incapacità legale ossia di incapacità allo esercizio di diritti, compreso quello di stare in giudizio (art. 75, secondo comma, cod. proc. civ.); che la sentenza d'interdizione è caratterizzata dall'efficacia costitutiva ed ha perciò effetto dal giorno della pubblicazione, con conseguente inidoneità a colpire gli atti compiuti in prece- denza dall'interessato (Cass. 30 lug. 1983 n. 5248); che il detto procedimento nulla ha a che vedere 4 con il processo d'accertamento del diritto soggettivo a prestazioni d'assistenza sociale, per presupposti e per effetti, posto che questo tende non già alla Costituzione di uno status bensì solo relativa all'accertamento di un credito ed alla condanna (Cass. 28 novembre 2001 n. 15071); che pertanto l'incapacità naturale di un soggetto (art. 428 cod. civ.) non basta a causare la perdita della capacità processuale, finchè non sia intervenuta una sentenza d'interdizione non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, onde essa non può essere fatta valere dalla controparte, quale ragione di invalidità ed inammissibilità delle iniziative processuali di chi è asseritamente affetto da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999 n. 5152, 15071 del 2001 cit.); che la tesi del ricorrente, secondo cui questo processo avrebbe dovuto essere sospeso e avrebbe dovuto essere promosso un procedimento d'inter- dizione, è così priva di base normativa;
che col terzo motivo (rubricato sotto i numeri 7 e 8) i ricorrenti lamentano la violazione dello art. 13 1. n. 118 del 1971 e d. Min. sanità 5 nonché vizi di motivazione,febbraio 1992, 5 osservando come il Tribunale non abbia tenuto in considerazione il d.m. cit., malgrado le solleci- tazioni contenute nel loro atto d'appello, come il deficit cognitivo non potesse essersi manifestato fin dal 1988 in grado medio anziché iniziale e come 1' invalidità, definita come progressiva, non potesse essere tanto grave da dar diritto all'assegno di invalidità fin dal 1996; che queste censure sono manifestamente inammis- sibili giacchè, per il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), specificare quali i ricorrenti avrebbero dovuto elementi del d.m. cit., se espressamente consi- avrebbero portato il Tribunale ad una derati, diversa decisione;
che, com' è notorio, non esiste alcuna regola statistica per cui qualsiasi malattia debba allo inizio manifestarsi in un certo grado lieve anziché in altro più grave;
che le infermità in questione non si manifestarono nel 1996, anno in cui l'assegno fu non già concesso, bensì revocato, mentre la prima attribuzione risale pacificamente agli anni ottanta, onde la censura dei ricorrenti, per questa parte, difetta del suo stesso presupposto;
6 che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Corte il ricorso e condanna i La rigetta delle spese in solido al pagamento ricorrenti 15# oltre ad processuali in euro ' euro duemila per onorario. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 il Presidente: Angliche Il Cons. estensore. Tederico Poull IL MI VE Depositata in Cancelleria Oggi, 13 OTT 2003 IL CANCELLIERÉ e pand thin