Sentenza 14 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 855 0 /02 ce A I R A T E M G 5 B . . - A L N . . A L 1 B 3 T 1 N / 6 9 8 4 . / 2 1 6 . . L R E I F D E S D S N I A A E N E E S G I T D A E R I S R Z E N T O 999 Ud. 29.1.2002 Oggetto: esenzione IRPEG e ILOR A REPUBBLICA ITALIANA I R T A U R I B T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA "Composta dai sigg.ri Magistrati: hom 23563 Dott. Enrico Papa Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Paolo Giuliani Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 66951 SENTENZA N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
RI s.p.a., con sede in Teramo, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 111, presso lo studio Domenico D'Amato del foro di Roma, che la rappresenta e difende, disgiuntamente dall'avv. Stefano Graziosi del foro di Bologna, giusta procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione 5, n. 99/5/1998, del 12.6/30.10.1998. 360 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avv. Graziosi per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teramo notificava alla società RI p.a. un provvedimento con il quale si negava alla contribuente l'esenzione dell'ILOR e dall'IRPEF ai sensi degli artt. 101 e 105 del d.p.r.
6.3.1978 n. 218, 14 della legge 1.3.1986 n. 64. La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo deducendo, tra l'altro, che l'opificio della ricorrente, anche se pervenuto da un società ammessa al concordato preventivo, era da considerarsi totalmente nuovo, posto che i vecchi macchinari erano stati smantellati e sostituiti con altri nuovi macchinari del costo di £ 37.541.000.000. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con la sentenza in epigrafe indicata. Osservava in particolare il giudice di appello che la soc. RI aveva diritto, come riconosciuto dal giudice di prima istanza, alle agevolazioni fiscali in tema di An IRPEG e ILOR per la novità dell'iniziativa produttiva. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 105 del d.p.r.
6.3.1978 n. 218 e 14, 6° comma, legge 1.3.1986 n. 64, nonché l'omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume la ricorrente che il cospicuo investimento per la sostituzione dei precedenti con nuovi e più moderni macchinari non aveva interrotto il rapporto di 2 continuità dell'azienda attuale con la precedente, tanto che era rimasto inalterato il luogo e l'oggetto della produzione e non vi era stata assunzione di nuovo personale. Non era quindi ravvisabile il requisito della nuova iniziativa produttiva ma si versava in un'ipotesi di ammodernamento che giustificava l'esenzione dall'ILOR ai sensi dell'art. 101 del d.p.r. 218/1978 ma non quella dell'IRPEG ex artt. 105 dello stesso d.p.r. e 14 legge 64/1986. Resiste con controricorso la soc. RI deducendo l'inconferenza del riferimento nel ricorso alla norma agevolativa in materia di ILOR in quanto l'oggetto del giudizio era la novità dell'iniziativa produttiva;
l'inammissibilità del ricorso perché concernente valutazioni di fatto peraltro non provate e non vere;
l'inammissibilità del ricorso per la mancata specificazione delle risultanze degli elementi di causa dei quali la ricorrente lamenta la carenza di valutazione;
il giudicato implicito sull'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; l'adeguatezza della motivazione "per relationem” della sentenza di 1° grado. Motivi della decisione 1. L'eccezione della contribuente di inammissibilità del ricorso per cassazione per essersi formato il giudicato sul punto della genericità dei motivi di appello enunciati dall'Ufficio é infondata. Con l'atto di appello l'Ufficio aveva dedotto che nella nozione di nuova iniziativa produttiva dovevano comprendersi soltanto le costruzioni di nuovi you stabilimenti e non anche gli ammodernamenti e gli ampliamenti di stabilimenti già esistenti. Nel caso di specie, atteso che il luogo e il genere di produzione erano rimasti quelli della soc. Adria da cui la resistente aveva avuto in affitto l'opificio e gli impianti, sussistevano, secondo l'Amministrazione appellante, i presupposti per l'esenzione parziale dall'Ilor prevista dall'art. 101 del d.p.r. 218/1978 ma non quelli per l'esenzione dall'Irpef. I motivi di appello, come risulta evidente, erano quindi specifici e non generici come assume la contribuente. Il riferimento della sentenza impugnata alla genericità delle argomentazioni contenute nell'appello dell'Ufficio é niente di più di 3 un obiter dictum, perché ciò che nella sostanza il giudice di appello contesta non é la genericità ma l'esattezza del ragionamento dell'Amministrazione in ordine all'inesistenza della novità dell'iniziativa produttiva. si é pertanto formato Nessun giudicato, né esplicito né implicito, sull'inammissibilità dell'appello. Parimenti infondata é l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché contenente valutazioni di fatto, atteso che l'Amministrazione finanziaria, contestando la sussistenza, la sufficienza e l'adeguatezza della motivazione, denuncia un vizio ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. riferimento in modoNé vale poi sostenere che nel ricorso si farebbe "inconferente" alla normativa agevolativa in tema di Ilor e non a quella in tema di Irpet, pur costituendo solo quest'ultimo beneficio la materia del contendere, in quanto l'Amministrazione ricorrente ha in realtà richiamato entrambe le discipline (artt. 101 e 105 del d.p.r. 218/1978) per evidenziare che nella specie sussistevano i requisiti per l'esenzione dalla prima e non dalla seconda imposta. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ammissibile per quanto sopra esposto, merita poi accoglimento. La motivazione della pronunzia di appello invero appare del tutto carente, limitandosi a fare richiamo a quella di 1° grado. Ora, la motivazione della pronunzia per relationem é legittima solo quando il giudice di seconda istanza non si limiti a fare propria la pronunzia del primo giudice, ma esamini e confuti le censure mosse nei confronti della medesima. Nel caso di specie la sentenza di appello ha invece completamente ignorato le doglianze dell'Ufficio appellante;
quest'ultimo infatti lamentava che il giudice di primo grado aveva ritenuto idonea ad integrare il concetto di novità dell'iniziativa produttiva la mera adozione di più moderne tecnologie mercé una sostituzione di macchinari comportante un investimento molto elevato, senza considerare il rapporto di continuità rispetto alla precedente azienda che nella specie derivava dall'identità del luogo, dell'oggetto di produzione e del personale dipendente. La Commissione regionale, in presenza di specifiche censure che 4 investivano la nozione stessa della novità dell'iniziativa produttiva, non poteva esimersi dall'esaminarle e manifestare l'iter logico e giuridico che lo aveva condotto a confermare la pronunzia di 1° grado;
in particolare, delineato il concetto di "novità" della iniziativa produttiva, il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto illustrare perché poteva ritenersi sufficiente per la sussistenza della "novità" il rinnovamento (sia pure radicale e dispendioso) dei macchinari dell'azienda, e comunque esaminare se nella specie esistevano in fatto elementi per ritenere che perdurasse un rapporto di continuità con la precedente azienda. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione A N A R E A T M I G tributaria regionale dell'Abruzzo. 3 1 1 T . N A B . A L L . B . N - 5 1 8 6 9 / 4 1 6 . / 2 P . R . D E L D I S E S N I A 1 Roma, 29.1.2002 5 N 7 O I Z Il Consigliere est. A Il Presidente R T S R B T T A I U A R I I G E R مانده Enquis Ave . A D E T N E S ✓ERIL CANCELLIERE C DEPOGIA Osvaldo Ascanio Oggi AREIL CANCELLIERE C1 t Osvaldo Ascanio 5