Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T REPUBBLICA ITALIANA IS LA CORTE S 8 5 8 4 01 G E R IN N E A D E ASSAZIONE T Oggetto N E S Ref cou SEZIONE SECONDA CIVILE E uff. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Mario SPADONE R.G. N. 16941/00 Cron. 19617 Dott. Ugo RIGGIO - Rel. Consigliere- SCHETTINO Consigliere - Rep. Dott. Olindo Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO C.C. - Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di GELA, con ordinanza del 16/03/00, °nella causa iscritta al n rg. 42/99 vertente tra BEVELACQUA US;
e UR US;
non costituito in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/03/01 dal Consigliere Dott. Ugo 2001 RIGGIO;
518 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore -1- Generale Dott. Orazio FRAZZINI che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, decidendo sulla richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, dichiari la competenza del giudice di Pace di Gela. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 luglio 1998 l'avv. Giuseppe Bevelacqua conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gela Giuseppe ND, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 255.000 a titolo di rimborso per il costo della registrazione del decreto ingiuntivo n. 105/97 emesso dal Giudice di Pace di Gela in data 28 giugno 1997, cui egli aveva provveduto in qualità di procuratore legale del convenuto in altro giudizio. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che la registrazione del decreto ingiuntivo non era necessaria e che, pertanto, non sussisteva il diritto dell'avv. Bevelacqua alla ripetizione di quanto da lui erroneamente pagato. Il Giudice di Pace di Gela, con sentenza del 17 novembre 1998. dichiarava la propria incompetenza per materia, indicando come competente il Tribunale di Gela. Con comparsa notificata il 25 gennaio 1999 l'avv. Bevelacqua provvedeva a riassumere tempestivamente il giudizio, ed il ND si costituiva eccependo a propria volta l'incompetenza per valore e per materia dell'adito tribunale. Con ordinanza del 16 marzo 2000 il Tribunale di Gela - in composizione monocratica - richiedeva d'ufficio regolamento di competenza, asserendo spettare al giudice di pace la competenza sulla controversia esame. In questa sede le parti non hanno svolto attività difensiva. 16941/2000 Regolamento d'ufficio di competenza. 518/01 Camera di cons. del 22 marzo 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si deve rilevare che non è d'ostacolo all'ammissibilità del regolamento d'ufficio da parte del giudice indicato come competente la circostanza che la sentenza da quest'ultimo contestata sia stata emessa da un giudice di pace poiché, dichiarata da questo la propria incompetenza, e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo può sollevare d'ufficio regolamento di competenza, atteso che i casi di inapplicabilità del regolamento di competenza ai giudici di pace sono espressamente limitati, ai sensi dell'art. 46 c. p. c., al regolamento necessario e facoltativo di competenza e non si estendono al regolamento sollevato d'ufficio dal giudice. पापी Ciò posto va osservato che le conclusioni assunte dal giudice di pace in ordine all'ipotizzata competenza per materia del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c., trattandosi a suo dire di controversia implicante l'interpretazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), non possono essere condivise, non risultando essere aderenti al tema della controversia, quale desumibile dal contenuto specifico della domanda originaria avanzata dall'attore e dalle opposte deduzioni del convenuto, né tantomeno in linea con le indicazioni fornite sull'argomento dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, dall'esame degli atti di causa emerge in modo evidente che la controversia in questione non è assimilabile ad una controversia d'imposta, ovverosia ad una lite in materia di tasse o d'imposte instaurata tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma trattasi di una controversia fra soggetti privati per recupero d'una spesa, dal momento che l'attore chiede il rimborso di quanto pagato a titolo 16941/2000 Regolamento d'ufficio di competenza. Camera di cons. del 22 marzo 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 1 5 0 di registrazione d'un decreto ingiuntivo ed il convenuto lo nega, ritenendo che la relativa spesa non fosse nel caso in esame necessaria. Pertanto devesi correttamente escludere che nella specie fosse ravvisabile la competenza del tribunale in luogo di quella del giudice di pace. tenuto conto che secondo la giurisprudenza di legittimità (vedi, tra molte: Cass. 25 agosto 1997 n. 7954) la controversia tributaria devoluta come tale alla competenza esclusiva del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. è solo quella riguardante il rapporto giuridico d'imposta fra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ove entrambi gli elementi di carattere oggettivo e soggettivo concorrano. Conseguentemente non può parlarsi di controversia tributaria, ai fini della competenza, quando l'attore si limiti a formulare nei confronti d'un soggetto terzo una domanda volta a riversare su quest'ultimo le conseguenze economiche del suo assoggettamento alla pretesa dell'amministrazione finanziaria, senza però convenire in giudizio l'amministrazione medesima, costituendo in una causa siffatta oggetto del giudizio non già il rapporto tributario, bensì unicamente il diverso rapporto in base al quale il soggetto passivo della pretesa tributaria pretende rivalersi nei riguardi del terzo. Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Gela. Nessun provvedimento va emesso in odine alle spese di questo giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Gela. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2001. Ologo Miggin Presidiate 16941/2000 Regolamento d'ufficio di competenza. Camera di cons. del 22 marzo 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. Приволь