Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2007, n. 32198
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Sentenza 12 giugno 2007

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In tema di protezione delle bellezze naturali, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, non è necessaria la preesistenza della dichiarazione di interesse culturale del bene, in quanto quelli indicati nell'art. 10 del citato D.Lgs. si presumono per legge beni culturali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che tale presunzione, con riferimento ai beni ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, ha carattere provvisorio nelle more della procedura di verifica dell'effettiva culturalità prevista dall'art. 12 del citato D.Lgs., il cui esito positivo determina la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina dei beni culturali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2007, n. 32198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32198
    Data del deposito : 12 giugno 2007

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