Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 125 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (illecito impossessamento di beni culturali), non è necessario che i beni siano stati qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, essendo sufficiente che essi abbiano un interesse culturale oggettivo; interesse che può essere desunto dalle caratteristiche della "res" non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri. (In applicazione di tale principio, si è ritenuto la sussistenza del reato con riferimento a giare create tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e ritenute di interesse storico-etnologico, sulla base di valutazione di merito congrua e, come tale, insindacabile in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2001, n. 45814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45814 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 14/11/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - N. 3185
3. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO TERESI - rel. Consigliere - N. 30302/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL OM, nato a [...] il [...], indagato per il reato previsto dall'art. 125 del d.lgs. avverso l'ordinanza del Tribunale do Vibo Valentia in data 5.06.2001 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento 17.05.2001 con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di 2 manufatti ceramici;
Visti gli atti l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentiti il PM nella persona del PG, Dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
Con ordinanza 5.06.2001 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava l'istanza di riesame del procedimento 17.05.2001 con cui il PMI ha convalidato il sequestro di due manufatti ceramici, qualificati come reperti di interesse storico artistico, detenuti da EL OM, indagato per il reato di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 490/1999. Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge per avere il tribunale ritenuto astrattamente configurabile il reato ipotizzato poiché le giare sequestrate, costruite tra la fine dell'1800 e l'inizio dell'1900, pur appartenenti alla locale civiltà contadina, non rientrano nella previsione dell'art. 2 del d.lgs. citato
- perché il legislatore non ha effettuato una minuziosa elencazione degli oggetti facenti parte del patrimonio dello Stato;
- perché non c'è attinenza tra le giare e le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- perché il fatto non è previsto con sufficiente definizione dalla legge.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
L'illecito impossessamento di beni culturali previsto dall'art. 125 d.lgs. n. 490/1999 ha ad oggetto i beni indicati nell'art. 2, che, al comma 1, specificamente li elenca.
Alla lett. a) del comma tra i beni disciplinati rientrano "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico".
Viene così individuata una vasta categoria di cose aventi determinate qualità ed una nota di valore distintamente percepibile, donde le necessità che esse abbiano un interesse culturale oggettivo, indipendentemente da un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, interesse che può essere desunto (dalle caratteristiche della res, non solo per un valore comunicativo spirituale di ogni opera culturale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri.
La fattispecie criminosa, quindi, non appare indeterminata, come erroneamente sostenuto, ma è chiaramente delineata e si configura allorché sia individuato un pregiudizio ai valori culturali che rivestono una certa rilevanza generale.
La specificazione di cui al comma 2 lett. a) ("sono comprese tra le cose indicate nel comma 1 lett. a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive";) non restringe la categoria introdotta nel comma precedente, ma convoglia esplicitamente nell'ambito del più vasto genus di cose aventi caratteristiche fondamentali comuni, beni specificamente individuati. Nella specie, il reato è stato ipotizzato con riferimento a giare fabbricate tra la fine dell'1800 e l'inizio del 1900 aventi valore etnologico, secondo il giudizio di un esperto in materia che ha redatto un'apposita consulenza tecnica, trattandosi di materiali legati ad una cultura popolare relativamente semplice e a struttura preindustriale per i quali è stato ipotizzato un interesse storico- etnologico, la cui sussistenza in concreto va verificata, unitamente ai rilievi difensivi circa la ordinaria commerciabilità delle cose, in sede di merito.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.M.Q.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2001