Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite si differenzia dal delitto di ricettazione perchè postula sia il requisito obiettivo, per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita e sia, perciò, uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, che quello subiettivo, per il quale occorre che colui, il quale la deteneva, non sia più in condizione di riacquistare il primitivo stato di fatto sulla cosa stessa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2009, n. 29956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29956 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - N. 3010
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 9018/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, Sezione penale, in data 20.10.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23.12.2004, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, dichiarò LL IO responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare e - ritenuta l'ipotesi lieve, concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 20.10.2006, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
1. alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo del dolo eventuale, che non sarebbe compatibile con il delitto di ricettazione e di cui non vi sarebbe comunque prova oltre il dubbio ragionevole;
2. alla mancata qualificazione del fatto quale appropriazione indebita di cosa rinvenuta, dichiarando l'estinzione del reato per remissione di querela;
3. all'entità della pena essendo stata la pena pecuniaria inflitta in Euro 200.000 oltre il limite edittale massimo.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati. L'ipotesi, di cui all'art. 647 c.p., n. 1, ricorre quando concorrono il requisito obiettivo, per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita e sia, perciò, uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, e quello subiettivo, per il quale occorre che colui, il quale la deteneva, non sia più in condizione di riacquistare il primitivo stato di fatto sulla cosa stessa. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4420 del 12.12.1984 dep.
9.5.1985 rv 169093). Nel caso in esame, invece, il telefono cellulare era pacificamente compendio di furto.
Pertanto ricorre il delitto di ricettazione e non quella di cui all'art. 647 c.p. anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia raccolto l'oggetto abbandonato dall'autore del furto, (v. Cass. Sez. 2^ sent. n. 9291 del 16.5.1991 dep. 13.9.1991 rv 187941: Poiché il termine "ricezione" di cui all'art. 648 cod. pen. è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in tale senso il termine "acquisto" che si ritrova nel testo del citato articolo, ne discende la configurabilità del reato di ricettazione anche nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro, già citata nella sentenza impugnata).
Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo il quale nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della "res" ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 3783 del 12.2.1998 dep. 25.3.1998 rv 210447. Nello stesso senso Cass. Sez. 2^ sent. n. 12566 del 13.11.2000 dep.
2.12.2000 rv 218644 e Cass. Sez. 2^ sent. n. 14170 del 15.1.2001 dep.
6.4.2001 rv 218494). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pena della multa è stata inflitta in Euro 200,00 e non 200.000, come risulta dalle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, oltre che dalla sentenza di primo grado.
L'indicazione 200.000 contenuta a pagina 4 è mero errore materiale che può essere corretto in questa sede, rettificando indicazione contenuta in tale pagina.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto a pagina 4 della sentenza impugnata, sostituendo l'indicazione "200.000", con l'indicazione "200,00".
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009