Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 1
Non integra il reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, attesti falsamente, in sede di dichiarazione allegata a domanda di trasferimento, l'insussistenza di situazione di incompatibilità nel luogo di destinazione, in quanto il reato di falso in scrittura privata è configurabile solo quando si tratti di falsità materiale e non quando ricorra come, nella specie, la falsità ideologica.
Commentario • 1
- 1. Concorso di formule assolutorie: prevale quella più liberatoriaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 42417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42417 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1676
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15522/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AU, n. 20 giugno 1965;
avverso sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Massa in data 23 gennaio 2009;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. Dubolino;
Sentito il P.G., in persona del sost. Dott. Iacoviello F.M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, e sentito, per il ricorrente, l'avv. Giunta F., il quale si è associato.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Massa, davanti al quale era stato tratto a giudizio TI AU per rispondere del reato di cui all'art. 483 c.p., costituito dall'aver egli, secondo l'accusa, nella qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, falsamente attestato, in una dichiarazione allegata ad una domanda di trasferimento, l'assenza di situazioni di incompatibilità nel luogo indicato in detta domanda, ritenne configurabile, nel fatto, il diverso reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e dichiarò non doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 485 c.p. pur trattandosi, nella specie, di falsità ideologica e non materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, premessa la riconoscibilità di un apprezzabile interesse giuridico a sostegno della proposta impugnazione, questa appare meritevole di accoglimento, in quanto, diversamente da quanto si prospetta, in modo del tutto apodittico, nell'impugnata sentenza, deve riguardarsi come assolutamente indiscusso e indiscutibile il principio che il reato di falso in scrittura privata è configurabile solo quando trattisi di falsità materiale e non - come si verifica, pacificamente, nella specie - quando trattisi di falsità ideologica;
- che, pertanto, dovendosi riguardare come erronea la riqualificazione del fatto sub specie di falso in scrittura privata operata dal giudice di merito, e non potendosi, d'altra parte, rimettere in discussione, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministerpo, la ritenuta insussistenza degli elementi integrativi del reato di cui all'art. 483 c.p., originariamente contestato ed al quale la decisione deve continuare a riferirsi, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009