Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 42417
CASS
Sentenza 24 settembre 2009

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Massime1

Non integra il reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, attesti falsamente, in sede di dichiarazione allegata a domanda di trasferimento, l'insussistenza di situazione di incompatibilità nel luogo di destinazione, in quanto il reato di falso in scrittura privata è configurabile solo quando si tratti di falsità materiale e non quando ricorra come, nella specie, la falsità ideologica.

Commentario1

  • 1Concorso di formule assolutorie: prevale quella più liberatoriaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 42417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42417
Data del deposito : 24 settembre 2009

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