Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 39114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39114 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco MORELLI Presidente
Dott. Giuseppe Maria COSENTINO rel. est. Consigliere
Dott. Secondo Libero CARMENINI "
Dott. Filiberto PAGANO "
Dott. Giacomo FUMU "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza corte appello Venezia 28.2.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta.dal Consigliere dott. G. M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso, qualificato il reato come violazione degli artt. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p.. OSSERVA
Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verona dell'1.6.2000 FA RE, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, 640, 61 n. 7 c.p. (perché, in concorso di RT SA, non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., in più occasioni, mediante artifici e raggiri consistiti nel predisporre falsi rendiconti dei fondi di investimento cointestati a RT SA e AN CH, da lui gestiti quale promotore finanziario in Programma Italia, inducendo così in errore il AN, procurava un ingiusto profitto alla RT che sottraeva somme per complessive L. 900.000.000 circa, in parte non versando assegni del AN, per circa L. 1.400.000.000, in parte disinvestendo autonomamente le somme già confluite nei fondi, per circa L. 500.000.000 con danno pari alla metà della somma complessivamente ritirata dalla RT per il AN), con attenuanti generiche prevalenti, fu condannato alla pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa.
Sull'appello dell'imputato, detta sentenza fu confermata da quella della Corte territoriale di Venezia indicata in epigrafe. Ricorre per cassazione l'imputato stesso e deduce:
1) L'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La mancata indicazione del tempus commissi delicti. Il decreto penale di condanna, infatti, colloca temporalmente la condotta di esso imputato "in Verona fino alla fine del mese di settembre 1996" senza specificare, perciò, l'inizio dell'attività criminosa. La successiva precisazione operata dal P.M. in ordine a tale data è, poi, improducente perché in violazione dell'art. 460, lettera B), c.p.p.. 2) L'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La violazione dell'art. 459 c.p.p.. Infatti il P.M. ha attivato il procedimento per decreto oltre il termine di sei mesi previsto da tale norma.
3) L'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La mancata indicazione della condotta posta in essere dall'imputato. La mancata motivazione sul punto della sentenza impugnata. Questa, invero, non chiarisce in che modo le asserite falsità di esso imputato abbiano indotto in errore la parte lesa ed, essendo l'errore uno degli elementi costitutivi del reato di truffa, una siffatta mancanza integra violazione dell'art. 460 c.p.p.. 4) La mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità per il delitto di truffa.
La motivazione sul punto è assolutamente assente ed illogica. 5) L'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La manifesta illogicità della motivazione.
Nella sua denuncia-querela il AN lamentava che i fatti addebitati ad esso FA potevano essere qualificati come appropriazione indebita. Il G.I.P., invece, rigettando la proposta richiesta di archiviazione, ha ritenuto che i detti fatti integrino il reato di truffa. Orbene, se si considera che il rilascio delle false ricevute è successivo alla presa di possesso del denaro e che i raggiri, perciò, sono intervenuti in un momento successivo alla consegna di esso, tutt'al più può configurarsi il reato di appropriazione indebita.
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato posto che l'art. 460, lettera B), citato prevede che il decreto di condanna contenga "l'enunciazione del fatto" il che è avvenuto compiutamente nel caso di specie anche se non è indicata la data di inizio del reato, data, del resto, successivamente specificata. Ma quel che più conta è che la contestazione risulta sufficientemente specificata di guisa che il diritto alla difesa si è potuto compiutamente esplicare.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il termine di sei mesi di cui all'art. 459 c.p.p. è, infatti, pacificamente ordinatorio e, comunque, dal mancato rispetto di esso, nessun danno è conseguito all'imputato.
Il terzo, quarto e quinto motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto presentano profili di fondatezza. Premesso che le circostanze in fatto con cui la vicenda criminosa in esame si è svolta sono pacifiche e, oltre tutto, non contestate, si tratta di verificare se esse configurino una figura criminosa e, se del caso, quale. Al riguardo il FA è stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata e continuata avendo fatto completare la RT, con artifici e raggiri (consistiti nel predisporre falsi rendiconti dei fondi di investimento cointestati a lei e al AN) in danno di quest'ultimo.
Orbene la motivazione della impugnata sentenza sul punto risulta carente ed illogica. È noto, infatti, che la distinzione tra il reato di appropriazione indebita e quello di truffa consiste nel fatto che mentre nel primo caso il possesso della cosa mobile (denaro) è già stato acquisito dall'agente, nel secondo caso, invece, questi non avendolo ancora conseguito, pone in essere artifici e raggiri proprio per conseguirlo.
Nel caso di specie il FA ebbe per libero affidamento il possesso del denaro e pose in essere i c.d. artifici e raggiri (rilascio di false ricevute) in un momento successivo per favorire la RT che, in tal modo, poteva appropriarsi anche della quota di denaro di pertinenza del marito AN.
Se, pertanto, appare certa la illiceità della condotta del FA questa, peraltro, va qualificata sotto il paradigma dell'art. 646 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 (per la rilevanza del danno) e n. 11 c.p. (per l'abuso di prestazione d'opera). Alla diversa qualificazione giuridica del fatto consegue una nuova determinazione della pena per cui l'impugnata sentenza va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
È appena il caso di ricordare che, essendosi ormai formato il giudizio sull'accertamento del reato e sulle responsabilità dell'imputato, non saranno applicabili eventuali cause estintive sopravvenute alla pronuncia di annullamento parziale (Cass. SS. UU. 26.3.97, Attinà).
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 nn. 7 e 11 c.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2003.