Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 39114
CASS
Sentenza 28 maggio 2003

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Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 39114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39114
    Data del deposito : 28 maggio 2003

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