Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBL0909 1/0 IN NOME DEL P OLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hcesesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 6437/99 Do 24692 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Cron. Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. FALCONE Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Giuseppe Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 81182 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA RICCIONI TERESINA, VIA ILLIRIA 18, presso lo studio dell'avvocato PELLE FILIPPO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
intim اعTo 2002 avverso la sentenza n. 449/97 della Commissione 1125 tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/07/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 28/02/02 dal MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato PELLE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 18 dicembre 1989 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Viterbo notificava a CC ER quattro distinti avvisi di accertamento per gli anni 1983, 1984 e 1985, nei quali rettificava in aumento i redditi dichiarati dalla contribuente. Quest'ultima si opponeva chiedendo l'annullamento degli avvisi. Oltre a sviluppare argomenti di merito, la contribuente faceva rilevare di avere presentato, in data 16 ottobre 1989, una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n.154 del 27 aprile 1989. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva i ricorsi ed annullava gli avvisi di accertamento. Con sentenza in data 25 febbraio 1997 / 8 luglio 1998 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio andava, invece, in contrario avviso ed accoglieva l'appello dell'Ufficio. Con atto notificato al Ministero delle Finanze (anche) presso l'Avvocatura Generale dello Stato in data 29 marzo 1999 proponeva ricorso per cassazione la contribuente CC ER, rappresentata e difesa come da procura a margine - dall'Avv. Filippo Pelle di Roma, ed dell'atto stesso - elettivamente domiciliata presso il medesimo, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed esponendo due motivi di ricorso. "Con atto di costituzione" 13 maggio 1999 (e perciò fuori termine come espressamente riconosciuto nell'atto stesso) si è "costituita" l'Amministrazione, rappresentata e difesa Generale dello Stato, riservandosidall'Avvocatura di partecipare eventualmente all'udienza di discussione, cosa non avvenuta - poi MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha accolto la tesi dell'Ufficio argomentando che la CC, pur avendo presentato dichiarazione integrativa non aveva dimostrato di essersi adeguata a quanto prescritto dall'art. 14 della legge n. 154 del 27 aprile 1989, a norma del quale non si faceva luogo a controlli solamente se nell'istanza il contribuente aveva indicato imponibili non inferiori a quelli determinati, per ciascun anno, in base ai coefficienti stabiliti dall'art. 11 della stessa legge;
di conseguenza secondo la - Commissione Regionale - i rapporti tributari relativi ai quattro anni in contestazione non potevano considerarsi estinti ma rimanevano aperti per la differenza di imponibile tra quello risultante dall'accertamento dell'Ufficio e quello dichiarato nell'istanza di sanatoria.
2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia i vizi di difetto assoluto di motivazione e di violazione o falsa applicazione della legge n. 154 del 1989. 2 La sentenza si sarebbe limitata a riportare l'eccezione dell'Ufficio relativa alla mancata efficacia onnicomprensiva dell'istanza di condono, ma non avrebbe fornito in proposito una propria autonoma motivazione. La CC sostiene di essersi adeguata, invece, alla previsione dell'art.14 della legge, rilevando in proposito di avere indicato ricavi pari o superiori a quelli risultanti dall'accertamento della Guardia di Finanza, fatti propri dall'Ufficio (ragion per cui a suo parere sarebbe stata interdetta all'Ufficio stesso la possibilità di svolgere ogni ulteriore attività di accertamento), e che tutta la questione avrebbe dovuto essere ricondotta, piuttosto, al mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio della detrazione forfetaria dell'80%, che la tariffa della stessa legge sul condono avrebbe riconosciuto a titolo di costi.
3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce, invece, la violazione degli artt.36 del decreto legislativo n.546 del 1992 e 132 del c.p.c. La questione si riferirebbe al primo motivo di impugnazione introdotto dall'Ufficio, in via principale, con l'atto di appello, e relativo alla asserita qualificazione come redditi fondiari dei ricavi percepiti;
secondo la ricorrente questi ricavi (derivanti dalla coltivazione di cave) non sarebbero invece determinabili catastalmente, ma solo sulla base dei redditi conseguiti dall'affitto di terreni per usi non agricoli. L'avviso di accertamento perciò – sempre secondo la ricorrente- sarebbe affetto da nullità per assoluta carenza del presupposto di fatto della ripresa.
4. Entrambi i motivi di impugnazione proposti dalla CC sono infondati, e non possono che essere respinti. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo. Come risulta dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, e dalle stesse ammissioni effettuata dall'interessata nel proprio ricorso, la signora CC ha presentato una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 14 della legge 27 aprile 1989, n. 154, ma non ha dichiarato redditi netti che soddisfacessero le percentuali di aumento richieste dalla legge per precludere ulteriori accertamenti. Non ha effettuato, cioè, il cosiddetto condono tombale, quello che impediva all'Ufficio di accertare a suo carico redditi più elevati. Ciò significa che in questo caso i maggiori accertamenti effettuati dall'Ufficio erano del tutto legittimi. D'altra parte, i confronti tra i redditi dichiarati originariamente e quelli risultanti dalla dichiarazione integrativa debbono essere effettuati sugli importi netti, e non su quelli lordi. Perciò il contrasto sulle deduzioni, cui accenna la ricorrente a pag.6 del ricorso, si risolve in un contrasto sull'entità del reddito imponibile netto, quello da confrontare appunto con il reddito esposto nella dichiarazione originaria ai fini di determinare se fossero possibili, o meno, nuovi accertamenti.
5. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile. La ricorrente lamenta, infatti, il mancato esame del primo motivo di appello che sarebbe stato proposto dall'Ufficio. Come è evidente, una parte può lamentarsi del mancato esame dei motivi propri, ma non di quello dei motivi della controparte. In secondo luogo la ricorrente allega circostanze di fatto (relative alla qualificazione dei redditi percepiti dalla stessa CC quali "redditi fondiari non determinabili catastalmente", e non come se ben si intende come redditi di impresa minore) che non risultano affatto dalla pronunzia impugnata. Di conseguenza l'asserita violazione esposta in questo secondo motivo non potrebbe comunque essere denunziata in sede di legittimità, ma essere oggetto, eventualmente, di un distinto ricorso in sede revocatoria.
6. Conclusivamente, dunque, il ricorso va respinto siccome infondato. 5 difesa La parte intimata non si è costituite e non sussistono perciò spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. ✓ Consigliere estensore Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Orestano)dr. Frances (dr/Stefano Monaci) h Luuse Сплес вчит IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 21 GIU 2002 60