Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 24218
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero e in presenza di ricorso per incidente di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana non può considerarsi giudice dell'esecuzione, né possono applicarsi le regole procedurali stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen., laddove sia coinvolto il titolo costituito dalla sentenza straniera di condanna, posta alla base della decisione di consegna; qualora invece sia contestata la possibilità di porre in esecuzione il provvedimento estradizionale per vizi formali intrinseci alla pronuncia, devono applicarsi le regole di accesso e di preclusione proprie del procedimento di esecuzione.

Commentario1

  • 1Estradizione: ammissibile incidente di esecuzione per fatti favorevoli sopravvenuti (Cass. 28460/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025

    Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi che seguono. Va premesso che l'istanza di A.A. era stata proposta il 6 febbraio 2022 e che la Corte di appello l'ha respinta con ordinanza del 13 maggio 2023 - depositata il 17 luglio 2023 - e, contro tale provvedimento, è stato tempestivamente proposto l'odierno ricorso. Risulta, altresì, che con l'istanza originaria l'estradando aveva eletto domicilio presso il difensore ed è in atti la nota, del febbraio 2023, con la quale la cancelleria della Corte di appello aveva chiesto notizie al Ministero in merito ad alcune estradizioni pendenti, fra le quali quella del ricorrente e che il Ministero aveva risposto che "si tratta di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 24218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24218
Data del deposito : 18 maggio 2005

Testo completo