Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero e in presenza di ricorso per incidente di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana non può considerarsi giudice dell'esecuzione, né possono applicarsi le regole procedurali stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen., laddove sia coinvolto il titolo costituito dalla sentenza straniera di condanna, posta alla base della decisione di consegna; qualora invece sia contestata la possibilità di porre in esecuzione il provvedimento estradizionale per vizi formali intrinseci alla pronuncia, devono applicarsi le regole di accesso e di preclusione proprie del procedimento di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Estradizione: ammissibile incidente di esecuzione per fatti favorevoli sopravvenuti (Cass. 28460/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi che seguono. Va premesso che l'istanza di A.A. era stata proposta il 6 febbraio 2022 e che la Corte di appello l'ha respinta con ordinanza del 13 maggio 2023 - depositata il 17 luglio 2023 - e, contro tale provvedimento, è stato tempestivamente proposto l'odierno ricorso. Risulta, altresì, che con l'istanza originaria l'estradando aveva eletto domicilio presso il difensore ed è in atti la nota, del febbraio 2023, con la quale la cancelleria della Corte di appello aveva chiesto notizie al Ministero in merito ad alcune estradizioni pendenti, fra le quali quella del ricorrente e che il Ministero aveva risposto che "si tratta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 24218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24218 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 927
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 6085/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LB CI nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento 30 dicembre 2004 del Presidente della Corte Ai appello di Brescia;
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita nell'udienza in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. Il Presidente della Corte di appello di Brescia, in presenza di ricorso per incidente di esecuzione proposto da AS LB CI - detenuto nel carcere di Voghera in espiazione della pena inflittagli con sentenza 16 marzo 2000 della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2001 - in relazione alle sentenze 6 ottobre 1998 e 21 marzo 2000 con le quali la Corte di appello di Brescia esprimeva parere favorevole alla richiesta di estradizione del AS avanzata dall'autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America e diretto a conseguire la revoca delle dette decisioni perché pronunciate in contrasto con l'art. 705 c.p.p. - specificamente, quanto alla prima, perché erroneamente fondata sulla presunta cittadinanza americana del ricorrente, quanto alla seconda, perché erroneamente basata sulla sua qualità di residente permanente - dichiarava inammissibile il detto ricorso. Osservava il Presidente della Corte che, anzi tutto, gli artt. 666 e 676 disciplinano l'esecuzione di sanzioni aventi titolo in provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria italiana e non anche l'esecuzione di pene aventi titolo in una sentenza pronunciata da uno Stato estero, nei confronti di un soggetto che, in forza della stessa sentenza, è stato oggetto di un provvedimento di estradizione;
cosicché il giudice italiano non può qualificarsi giudice dell'esecuzione. In secondo luogo, sarebbe comunque inammissibile la richiesta di revocare, mediante la procedura dell'incidente di esecuzione, sentenze passate in giudicato, proponendo argomentazioni riguardanti questioni relative alla cognizione del merito e coperte dal giudicato.
2. Ricorre per Cassazione il AS denunciando violazione degli artt. 666, 705, 698 c.p.p., 111 della Costituzione, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sotto il primo profilo si denuncia la decisione del ricorso da parte del Presidente della Corte e non del Collegio, stante l'assenza della "palmare evidenza" dell'inammissibilità delle questioni proposte. In ogni caso, i due provvedimenti di cui si era chiesta la rettifica erano entrambi affetti da gravi errori materiali e di fatto, dei quali la Corte si era resa responsabile, con violazione degli artt. 705, lettera c, c.p.p., in relazione all'art. 698, comma 1, dello stesso codice.
Si precisa che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha definito il comportamento del Giudici italiani "inaccurato e superficiale per non avere essi valutato la serietà del problema della "carcerazione indefinita" alla quale il ricorrente resterebbe assoggettato una volta estradato".
Si denuncia, ancora, che la Corte, con il primo provvedimento, aveva concesso l'estradizione al AS in quanto cittadino americano;
in virtù di tale qualifica non sarebbero state considerate le censure in ordine alla "carcerazione limbo"; con il secondo provvedimento, aveva concesso l'estradizione del AS come cittadino cubano, senza avvedersi, però, dell'assenza di "residenza permanente negli Stati Uniti", "bensì di un ordine esecutivo di DEPORTAZIONE a Cuba". La Corte Suprema di Cassazione aveva valutato tale decisione corretta sulla base della "residenza permanente", lasciando trasparire la possibilità di una diversa decisione in caso di più chiara e completa valutazione globale del caso a fronte di elementi nuovi. Dunque, in forza di due meri errori materiali (cittadino "americano", piuttosto che "cubano" e "residente permanente" piuttosto che "deportato") sono stati pronunciati due provvedimenti di estradizione che, oltre ad apparire tra loro incompatibili, risultano anche emessi in violazione dell'art. 705, lettera c, c.p.p.. Assurda sarebbe la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione;
il AS domandava, infatti una rettifica delle sentenze di estradizione "e non certo di sanzioni aventi titolo in provvedimenti di autorità giudiziaria straniera". Non esiste sentenza di condanna di autorità giudiziaria;
d'altro canto se, a chiusura del procedimento penale che prenderà l'avvio negli Stati Uniti dopo la consegna, venisse pronunciata sentenza di assoluzione, la problematica della "carcerazione limbo" assumerebbe decisiva valenza, essendo svincolata da qualunque condanna e trattandosi di mera detenzione amministrativa, in attesa dell'espulsione verso lo Stato di Cuba, espulsione che non avverrà mai, così come per le migliaia di detenuti americani che patiscono tale situazione. Ancora, sarebbe censurabile la dichiarazione di inammissibilità determinata da "questioni già esaminate e risolte in sede di cognizione". E ciò perché l'errore materiale ha condotto, nel primo caso, a non affrontare la questione della "carcerazione limbo" in quanto esclusa in virtù della cittadinanza americana.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte - premesso che la costante giurisprudenza è nel senso che "in materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell' istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza in specie deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratio del provvedimento "de plano", in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità "ictu oculi" di ragioni che rivelino la semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, della mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere dato all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 - dai commi 3/9 dell'art. 666 c.p.p." - ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento denunciato.
4. Ritiene il Collegio che le requisitorie del Procuratore Generale debbano essere integralmente condivise.
Vero è che la giurisprudenza di questa Corte è orientata sulla linea interpretativa in base alla quale gli artt. 666 e 676, commi 1 e 2, c.p.p. disciplinano l'esecuzione di sanzioni aventi titolo in provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria italiana e non anche l'esecuzione di pene aventi titolo in una sentenza dell'autorità giudiziaria di uno Stato estero nei confronti di un soggetto che, in forza della stessa sentenza, è stato colpito da un provvedimento di estradizione;
con la conseguenza che l'autorità giudiziaria italiana, la quale non ha emesso la sentenza di condanna, che deve, peraltro, essere eseguita all'estero, non può considerarsi giudice dell'esecuzione (Sez. 1^, 11 marzo 1991, Van Meenen). Sennonché una simile statuizione può valere nei soli casi in cui venga coinvolto il titolo alla base della decisione di consegna;
non quando, come nel caso di specie, si contesti la stessa possibilità di porre in esecuzione il provvedimento estradizionale per vizi formali intrinseci alla pronuncia.
In tal caso dovranno, infatti, applicarsi le regole riguardanti l'accesso al procedimento di esecuzione, con la conseguente preclusione di una pronuncia de plano, ove - come nel caso ora al vaglio della Corte - siano prospettate censure da non ritenere, ictu oculi, prive di fondamento.
3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2005