Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, che è richiesto solo in caso di prima applicazione della misura.
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, aggravamento delle esigenze cautelari, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carcerariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2017, n. 7460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7460 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
07460-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE H SESTA SEZIONE PENALE Composta da 133 Giacomo Paoloni -Presidente- Sent. n. Stefano Mogini CC 19/01/2017 - Anna Criscuolo R.G. N. 43519/2016 Pierluigi Di Stefano Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA AN, nato ad [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 19/09/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2016 il Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dai difensori di fiducia di AN TA avverso le ordinanze in data 13 e 29 luglio 2016 con cui la Corte di appello di Roma, chiamata nel grado a giudicare del prevenuto per il reato di detenzione, in concorso con altri, ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e, ancora, di detenzione illegale di arma clandestina titoli di reato per i quali l'imputato - era stato condannato in primo grado alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione -: a) ha aggravato, applicando la misura della custodia in carcere, gli arresti domiciliari ai quali il TA era stato inizialmente sottoposto e ciò in seguito al sopraggiunto rinvenimento da parte della p.g. di dodici grammi di hashish occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, ritrovato nell'ambiente cucina dell'abitazione del prevenuto;
b) ha rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si fa valere vizio di motivazione quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura inframuraria per omesso interrogatorio dell'imputato, in ragione di un quadro processuale che si assume, nell'atto difensivo, novellato dalla legge n. 47 del 2015. A fronte della segnalata sopravvenienza in fatto, integrata dal rinvenimento di sostanza stupefacente presso l'abitazione del prevenuto mentre questi si trovava agli arresti domiciliari e veniva giudicato, in grado di appello, dalla Corte romana per illecita detenzione di sostanza stupefacente e di arma clandestina, si deduce la necessità per il giudice del merito di procedere, nelle forme di cui all'art. 294, comma 4-bis cod. proc. pen., all'interrogatorio del prevenuto. Per l'omesso adempimento processuale si denuncia la mancanza di una nuova ed autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice del merito e la preclusione che sarebbe all'imputato venuta dal partecipare, attraverso l'interrogatorio, mancato, al procedimento cautelare, in tutte le sue fasi. Il provvedimento di applicazione della più gravosa misura avrebbe infatti avuto natura di provvedimento genetico, argomentandosi in tal senso in ricorso sia per la dovuta distinzione tra la fattispecie in esame e quella dell'aggravamento di cui all'art. 276 cod. proc. pen. sia dalla decorrenza dei nuovi termini di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., in caso di sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare In siffatta termini qualificata, l'ordinanza avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari e ancora l'indicazione dei motivi per i quali erano stati ritenuti non rilevanti gli elementi dedotti dalla difesa, ed, in 2 ogni caso, delle ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non potevano essere soddisfatte con altre misure. Avendo la novella n. 47 del 2015 personalizzato la misura cautelare eliminando profili di automaticità si deduce l'applicabilità della stessa e si censura l'ordinanza impugnata perché avrebbe richiamato giurisprudenza di legittimità relativa alla previgente disciplina.
2.2. Con il secondo motivo, si sollevano censure su dedotti vizi di motivazione per avere omesso il Tribunale che aveva confermato il provvedimento della Corte di appello, irrogativo della più grave misura, in tal modo violando il principio di proporzione ed adeguatezza ogni motivazione in ordine alla possibilità di applicare modalità meno gravose, come gli arresti domiciliari presidiati (art. 284, comma 2, cod. proc. pen.). Si deduce in ricorso che nell'applicabilità dell'art. 299 cod. proc. pen. il quale, di contro alla disciplina dell'aggravamento prevista dall'art. 276 cod. proc. pen. di carattere sanzionatorio, comporta una diversa valutazione delle esigenze cautelari avuto riguardo alla personalità del soggetto il - ' rinvenimento di sostanza stupefacente non avrebbe integrato un elemento di novità tale da giustificare, ai sensi del comma 4, dell'art. 299 cit., l'adozione di un trattamento più gravoso per diversa valutazione delle esigenze cautelari, non risultando, l'indicato rinvenimento, indice di un pericolo di ripetizione di condotte della stessa indole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si fa questione di un provvedimento di custodia in carcere adottato dalla Corte di appello, chiamata per il merito a giudicare nel grado, in aggravamento delle esigenze cautelari (art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) e, per siffatta ipotesi, si deduce in ricorso la perdita di efficacia della misura applicata perché non preceduta dall'espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Il motivo non è fondato. Il giudice nella diversa ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, non deve procedere all'interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall'art. 276, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4932 del 18/12/2008 (dep. 2009), Giannone, Rv. 242028). Il principio è stato esteso alla diversa ipotesi dell'aggravamento delle esigenze cautelari (art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 4932, in motivazione, cit.; Sez. 6, n. 41025 del 29/05/2009, Spano, Rv. 245027; 3 Sez. 6, n. 45084 del 24/09/2014, B., in motivazione), nell'apprezzamento della estraneità alle previsioni di codice di rito come definito dagli artt. - 294, commi 1 e 4-bis, e 299 cod. proc. pen. di un interrogatorio preventivo o successivo in caso di aggravamento della misura per ragioni cautelari, risultando, invece, il mezzo espressamente richiesto solo in caso di prima applicazione (art. 294, commi 1 e 4-bis, cod. proc. pen.). Ragioni d'indole sistematica e quindi il diverso momento processuale in cui interviene la misura in aggravamento rispetto a quella originaria depone per l'indicata soluzione. Avendo l'interrogatorio la finalità di approfondire temi di prova, il mezzo è destinato ad essere utile in sede di prima applicazione nel dare definizione agli elementi indiziari. In sede di aggravamento, corrispondente ad altra fase del procedimento cautelare, non viene più in valutazione il tema della prova, ma quello dell'adeguatezza della misura in ragione di fatti sopravvenuti ( Sez. 3, n. 46087 del 18/11/2008, Lofti, Rv. 241777) e ciò tanto più ove sia già stata adottata sentenza di condanna di primo grado (Sez. U, n. 18190 del 22/01/2009, La Mari, Rv. 243028), destinata a dare piena definizione al tema degli indizi e del loro univoco convergere in una prospettiva che è, ormai, quella della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Per siffatto quadro, ritiene il Collegio che la lettura che la giurisprudenza di legittimità ha fornito circa la non necessità, per ragioni di indole sistematica, che si espleti interrogatorio di garanzia in caso di applicazione di una misura in aggravamento del quadro cautelare resta (art. 299 cod. proc. pen.) non superabile dalla novella n. 47 del 2015. nella parteI riferimenti operati in ricorso alle novellate disposizioni in cui le stesse richiamano la necessità che il giudice della cautela proceda, nell'adottata ordinanza, ad una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa ed ha valutato invece le ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure (art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.) - vanno invero a dare contenuto al provvedimento di prima applicazione, per un momento processuale che è ancora franco da ogni accertamento di merito pieno, con cui deve invece confrontarsi l'attivazione del momento cautelare là dove intervenga, in aggravamento, a sentenza pronunciata. Il passaggio difensivo per il quale i requisiti della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.) modulati, nell'intervenuta modifica legislativa, sulla personalità 4 dell'imputato e svincolati da automatismi oggettivamente derivati dalla gravità del reato, comporterebbero la necessità che si proceda all'interrogatorio di garanzia ex novo anche in caso di aggravamento delle esigenze cautelari (art. 299 cit.), non riesce a far apprezzare come superata la corretta valutazione condotta nell'impugnata ordinanza, sulla inesistenza di un siffatto onere all'interno del sistema.
2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. Come congruamente stimato dal Tribunale del Riesame di Roma per l'impugnato provvedimento, il rinvenimento di sostanza stupefacente presso l'abitazione del prevenuto sostiene univocamente l'aggravamento del quadro indiziario, con riferimento anche alla personalità del prevenuto (art. 299 cod. proc. pen.), in quanto evidenza espressiva di una permanenza del collegamento del prevenuto con gli ambienti criminali e non di una mera trasgressione alle prescrizioni dell'originaria misura, cui segua l'obiettiva ed automatica sostituzione con cautela più grave (art. 276 cod. proc. pen.). Valga, per converso, la costante affermazione di questa Corte che le trasgressioni alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., hanno natura tassativa e consistono nella inosservanza degli obblighi espressamente previsti e non in una condotta genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale (Sez. 1, n. 32823 del 27/05/2014, P.m. in proc. Carrieri, Rv.261431). Sull'indicata descritta premessa e nell'evidenza di fatto che per la successione delle misure si è applicata dai giudici di merito quella più grave della custodia in carcere all'esito dell'intervenuta scoperta di una detenzione in capo al prevenuto di sostanza stupefacente all'interno del luogo degli arresti domiciliari, le ragioni del ricorso si spingono fino ad inammissibilità per aspecificità ed inconcludenza della critica. Tanto valga là dove si deduce la non adeguatezza e proporzione della misura applicata nella dedotta sussistenza, si assume ancora nell'atto difensivo, di un margine di apprezzamento di una misura gradata, quale quella degli arresti con presidio elettronico (art. 275-bis cod. proc. pen.), argomento assorbito nella sua valenza dall'apprezzamento, contenuto nel provvedimento impugnato, che per le peculiari modalità della condotta si rivela inutile ogni altra misura.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali. 5 !
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19/01/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Laura Scalia ce fountab Ma DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 16 FEB 2017 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito N E D O 9