Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione e di estensione alle persone conviventi col prevenuto delle decadenze e dei divieti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575, il requisito della convivenza non equivale esclusivamente a quello della materiale coabitazione, ma risulta da un coacervo di elementi di valutazione(quale la condivisione di affetti, di interessi e di cose che fanno capo ad un luogo di abituale vita comune) il cui positivo riscontro non trova ostacolo nelle limitazioni contingenti che possano derivare da provvedimenti cogenti dell'autorità giudiziaria, come lo stato di carcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2000, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'ASARO - Presidente del 10/1/2000
Dott. Francesco ROMANO - Consigliere ORDINANZA
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere N. 65
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio S. AGRÒ - Consigliere N. 26523/99
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da UL LA, nata [...] a [...], avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova del 20.1.1999. Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La CORTE osserva:
Con decreto del 20.10.1998 il Tribunale di Genova estendeva a UL LA i divieti e le decadenze, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 legge n. 575/1965, in relazione al d.lgv. n. 490/1994, quale coniuge convivente di ND RE, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La Corte d'Appello di Genova, con decreto del 20.1.1999, rigettava l'appello della prevenuta. Ricorre per cassazione la UL LA e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la violazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 575/1965, nonché il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del requisito della convivenza con il ND RE. Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte d'Appello ha ritenuto correttamente sussistere il requisito della convivenza tra la UL LA e il ND RE, coniuge separato consensualmente.
Quest'ultimo, con il consenso della prima, ha scelto come luogo per gli arresti domiciliari proprio l'abitazione della ricorrente. Inoltre, egli ha usufruito "sin dall'epoca della presunta separazione" del parco macchine di proprietà della PARKAUTO s.r.l., amministrata dalla ricorrente, con autorizzazione a circolare in Italia e all'estero.
Nè l'attuale regime di carcerazione del ND RE incide sul giudizio di sussistenza della convivenza con la UL LA. Invero, lo stato di convivenza, - pertanto non definibile soltanto in ragione della materiale coabitazione -, nel caso di specie, è costituito per la condivisione degli affetti, degli interessi e delle cose che fanno capo a un luogo di abituale vita comune, non valendo a declassarlo al rango di situazione occasionale e precaria, gli ostacoli o le limitazioni derivanti da provvedimenti cogenti dell'autorità giudiziaria, destinati a cessare. Nè lo stato di carcerazione della persona pericolosa sottoposta a misura di sorveglianza speciale incide sull'operatività del decreto applicativo dei divieti e delle decadenze, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 10 cit..
La ratio della norma tende ad impedire con immediatezza, disponendo il divieto di licenze, di concessioni e altro e comunque la decadenza dall'esercizio, che coloro i quali siano conviventi con il sottoposto alla misura di prevenzione o che abbiano con lo stesso particolari vincoli di cointeressenza economica, possano iniziare o continuare a gestire le attività specificamente indicate, ciò sulla base di un probabile coinvolgimento di tali soggetti nelle attività gestite con mezzi provenienti dalle attività criminose del sottoposto. Con tale finalità appare incompatibile la pretesa di differimento della efficacia del decreto di estensione ai soggetti terzi dei divieti e delle decadenze indicate al momento di esecuzione della misura di prevenzione.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000