Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2002, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 1273/00 UD. 26.04.2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 7 3 2/0 2 SEZIONE 2a Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magi rati: Presidente Dott. Rafaele CORONA Go4. 29341 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Герзлог Dott. SArio DE JULIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO popiz Richiesta studio dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti € 077 -5;AGO 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE Sul ricorso iscritto al n. 1273/00 proposto Oggetto: Pagamento da prescrizione. RA di NA OS & C. s.n.c., in persona della socia SA GR, elettivamente domiciliata in Roma, Via 0,77 1.1500 INCELLERIA Prisciano n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Barbieri che la difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
AR SC. INTIMATO 666/02 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 76/10/1998/12/12/12/1998. 6811/98 del 2311.1998 / 07 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.04.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 Pretore di Torino, in accoglimento della domanda (25.02.1992) proposta dalla soc. AG di GR SA & c: nei confronti di AC CE, diretta ad ottenere il saldo di una fornitura di merce (capi di abbigliamento), condannava lo AC al pagamento della somma di £. 4.505.000, con ri- valutazione monetaria e interessi secondo le decorrenze speci- ficate in motivazione, nonché al pagamento delle spese pro- cessuali. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6811/98 del 23.11. 1998 / 07.12.1998, accoglieva l'appello dello AC e, rite- nuto il credito prescritto ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c., riget- tava la domanda della soc. AG, che condannava al paga- mento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che nel caso specifico era applicabile prescrizione presuntiva poiché la AG era qualificabile come commerciante, che aveva venduto al minuto capi di abbiglia- mento e accessori alla AC da considerare come consu- 2 matore finale non esercente attività commerciale. Sicché ricor- revano i presupposti richiesti per la configurabilità della pre- scrizione di cui all'art. 2959 n. 5 c.c. (la qualità di commer- ciante del venditore, la qualità di soggetto che non fa commer- cio delle cose acquistate in capo all'acquirente e la presenza di una vendita di merci). Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. AG in base a due motivi. L'intimato AC non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Coi primo motivo, deducendo violazione dell'art. 365 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente soc. AG assume che non era applicabile la prescrizione presun- tiva, di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., trattandosi di credito deri- vante da una prestazione artigianale (confezionamento su mi- sura di capi d'abbigliamento) e non da un rapporto di com- mercio. Coi secondo motivo, deducendo violazione e falsa applica- zione dell'art. 2955 n. 5 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ri- tenuto la soc. AG commerciante al minuto, senza conside- rare il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Invero la soc. AG aveva operato nei confronti dello AC, 3 come di tutti gli altri clienti, quale ditta artigiana, confezio- nando su misura i capi richiesti. I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. L'impugnata sentenza, con motivazione immune da vizi lo- gici e giuridici, ha spiegato che nel caso specifico la soc. AG -aveva agito come commerciante e non come artigiano (donde del tutto irrilevante è il richiamo all'iscrizione all'albo) - in quanto aveva venduto capi di abbigliamento da altri confezio- nati. Trattandosi di vendita al minuto da parte di un commer- ciante, correttamente è stata ritenuta applicabile la prescri- zione presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 c.c.. Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Zacca- 1097/29,11 ria non si è costituito. CEST 10,33
P. Q. M.
TOT 139.41 La Corte rigetta il ricorso. 806 6, 03 Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- 145144 zione Civile, il 26 aprile 2002. IL CONȘIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elifumble Асппи CANCELLIERE C1 Dancesco CataniaCata DEPOSITATO IN CARNELL A 5 AGO. 2902 L-CANCELLIERE C1 Roma CELLIERE C1 CE Catania