Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 646
CASS
Sentenza 23 gennaio 1999

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In materia di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore l'art.2103 cod.civ. non prescrive che perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione suddetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione. Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere tale regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.(Nella specie la S.C.ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di interpretare in tal senso l'art.41 del CCNL 5 febbraio 1988 applicabile ai dipendenti delle FF.SS.).

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  • 1Mansioni superiori: cosa dice la legge?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 646
Data del deposito : 23 gennaio 1999

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