Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore l'art.2103 cod.civ. non prescrive che perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione suddetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione. Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere tale regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.(Nella specie la S.C.ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di interpretare in tal senso l'art.41 del CCNL 5 febbraio 1988 applicabile ai dipendenti delle FF.SS.).
Commentario • 1
- 1. Mansioni superiori: cosa dice la legge?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacono DE TOMMASO Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI, subentrata all'ENTE F.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GG NA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12486/1996, depositata il 9 settembre 1996 R.G. 23259/1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 novembre 1998 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Ianniruberto;
uditi gli avv. Renato Scognamiglio e Francesco Palumbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 marzo 1994 la Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza 2 agosto 1993 del Pretore di Roma, che aveva riconosciuto il diritto di NA GI, inquadrata come ausiliario di stazione, alla superiore qualifica di manovratore con decorrenza 5 maggio 1988 ed alle differenze retributive in L. 2.764.622.
Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado aveva accolto erroneamente la domanda in base al rilievo che alla lavoratrice non erano stati comunicati, in occasione dell'assegnazione a mansioni superiori, i motivi della disposta sostituzione ed il nominativo del collega da sostituire, senza tener conto della documentazione, dalla quale emergeva che la sostituzione in questione aveva riguardato lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Con sentenza del 26 gennaio-9 settembre 1996, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese di giudizio.
Osservava il giudice di appello che la società era decaduta dal potere di allegare fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere dalla controparte, essendosi costituita in ritardo nel giudizio di primo grado;
interpretava l'art. 41 comma 4 c.c.n.l. nel senso che il datore aveva l'obbligo di comunicare il nominativo del dipendente sostituito contestualmente al provvedimento di conferimento delle mansioni superiori, allo scopo di consentire all'interessato la possibilità di verificare le effettive ragioni della sostituzione.
Avverso tale sentenza ricorre la s.p.a. Ferrovie dello Stato con due motivi, illustrati da memoria.
NA GI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 414-416 c.p.c, anche in relazione all'art. 437 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia - sostiene la ricorrente che non si sarebbe verificata la ritenuta decadenza, in quanto era scontata la circostanza che aveva costantemente dato notizia alla lavoratrice della causale della sua assegnazione temporanea a mansioni superiori e del nominativo del dipendente sostituito, per cui non erano configurabili gli estremi di fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, essendo il dibattito limitato alla rilevanza ed alle conseguenze di comunicazioni non effettuate contestualmente.
2. Con il secondo motivo - denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 1362. ss. c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), in relazione alla interpretazione dell'art. 41 c.c.n.l.,
oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia - deduce la società che, nel sistema delineato dall' art. 2103 c.c., non è previsto che il lavoratore sostituito debba essere informato dei motivi della sua assegnazione a mansioni superiori e del nominativo del sostituito e che in tale assetto normativo deve essere inserito l'art. 41 comma 4 c.c.n.l.. La lettera di tale clausola, infatti nulla dice circa il tempo e lo strumento della comunicazione, ne' si comprende a quale esigenza risponda il fatto che questa debba essere collocata nel tempo prima o dopo la predetta assegnazione;
per altro verso la possibilità di controllo non deve essere inteso nel senso che questo deve essere necessariamente preventivo, oltre tutto perché il lavoratore potrebbe avere interesse a non reagire - conoscendolo in tempo - ad un provvedimento illegittimo, "così sacrificando... la sua effettiva convenienza a sforare il muro dei tre mesi ed ottenere il sospirato avanzamento di carriera".
3. Ritiene la Corte di dover dare la precedenza, in ordine logico, al secondo motivo di ricorso.
Premesso che, secondo l' art. 2103 c.c., non è necessario che al lavoratore siano portati a conoscenza il nominativo del sostituito e la ragione della sostituzione, il problema, che si pone, è se la contrattazione collettiva, applicabile al caso in esame, preveda un regime più rigoroso per il datore di lavoro. Si tratta, allora, di verificare se lo affermazione contenuta nella impugnata sentenza circa la interpretazione della portata dell' art. 41 comma 4 c.c.n.l. sia stata condotta sulla base di un iter ermeneutico corretto. Ma prima di procedere a tale indagine, deve essere ricordata la giurisprudenza costante di questa Corte, per la quale in tema di interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune la parte, che denunci in cassazione l'erronea determinazione in sede di merito della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni e criteri interpretativi siano stati violati;
che l'individuazione della volontà contrattuale, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle fatte proprie dalla parte ricorrente, ma allorché esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. In questa situazione, sia la denunzia della violazione delle regole di ermeneutica che la denunzia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione suddetta e le ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice del merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (cfr. tra le più recenti conformi Cass.17 gennaio 1997 n. 435, 4 febbraio 1998 n. 1136, 5 febbraio 1998 n.
1192, 26 marzo 1998 n. 3209). Tanto premesso, rileva la Corte che il giudice di appello, dopo aver riportato il testo della clausola contrattuale, ha ritenuto che, sia dalla lettera della stessa, che dalla sua ratio, emerge l'intento delle parti stipulanti di assicurare al lavoratore, in occasione del conferimento temporaneo di mansioni superiori, la conoscenza - e la possibilità di controllare - che il provvedimento non sia lesivo dei suoi diritti, ritenendo che un controllo a distanza di tempo vanificherebbe questa possibilità.
Sotto un diverso profilo, come ha ritenuto questa Corte proprio con riferimento alla disposizione contrattuale in questione, la stessa costituisce una coerente specificazione della regola generale dettata dall'art. 2103 c.c. (come modificato dall' art. 13 dello Statuto dei lavoratori) della corrispondenza delle mansioni di fatto a quelle proprie della qualifica, e della c.d. "promozione automatica", espressione diretta della tutela della professionalità del lavoratore contro abusi da parte del datore di lavoro e dell'unica eccezione prevista dalla norma codicistica costituita, appunto, dall'intrinseca precarietà dell'adibizione a mansioni superiori insita nell'esigenza di ricoprire il posto di lavoro che resta attribuito al suo originario titolare per tutta la durata della sua assenza consentita dalla legge o dal contratto (Cass. 27 luglio 1997 n. 7874) . Orbene, proprio perché si tratta dell'eccezione ad un principio che tocca diritti fondamentali del lavoratore, trova giustificazione l'atteggiamento di estrema cautela con cui la giurisprudenza ha valutato di volta in volta le fattispecie di adibizione a mansioni superiori portate alla sua attenzione, verificandone con attenzione la sussistenza di reali esigenze organizzative dell'impresa, e non di intenti elusivi da parte del datore di lavoro.
Emerge, dunque, dalla sentenza impugnata, un corretto iter logico, fedele alla formulazione della clausola e ragionevole alla stregua della ritenuta sua ratio. E poiché, come si è detto, non è consentito nel giudizio di legittimità, prospettare una diversa lettura di un contratto, quand' anche logica e corretta, se egualmente tale è quella effettuata dal giudice del merito, ne deriva il rigetto del motivo proposto, non senza rilevare che quello che potrebbe apparire una decisione di segno contrario (Cass. 14 novembre 1997 n. 11280), in realtà non è tale dato che in quel giudizio non è venuta in discussione la correttezza della interpretazione del richiamato art. 41.
4. Il rigetto del secondo motivo rende superfluo l'esame del primo, perché, non è controverso, in base alla stessa prospettazione della parte ricorrente, che la comunicazione dei motivi del provvedimento e del nominativo del dipendente sostituito non è avvenuta contestualmente all'adibizione della GI a mansioni superiori.
5. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in L. 23.000 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999