Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6120 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POLO612 0 /0 1 REPUBBLICA ITA IANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Oppositione A SEZIONE SECONDA CIVILE Secreto INGLUNIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---- Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G. N. 4387/99 Dott. Ugo Cron. 13376 RIGGIO Consigliere ་ ་ ་ ་ ་ Dott. Alfredo - Consigliere MENSITIERI Rep. 2236 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.20/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CE AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ! PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA A. CLARIZIA, difeso dall'avvocato BRUNO GAETANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NE PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENOTRI 37, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FORASTIERE, difeso dall'avvocati FRANCESCO GIULIANO, Richiesta copia esecutiva dal Sig. GIULIANO per diritti € 14.66 2001 giusta delega in atti;
11 25.08.04 314 - controricorrente IL CE -1- ith it co uld lik avverso la sentenza n. 82/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ¡ udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Rodolfo IPPOLITO, per delega depositata in udienza, difensore dell'Avv. GIULIANO, del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il | rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 30/11/1989 SA IO proponeva opposizio- ne avverso il decreto ingiuntivo emesso il 26/10/1989 dal presidente del tri- bunale di Sala Consilina con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di £ 5.549.486, in favore di NO SE, a titolo di corri- spettivo della fornitura di materiale edile. L'opponente eccepiva l'inidoneità dei documenti prodotti, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nonché l'inesistenza del credito per essere stato contestato il materiale fornito, in quanto scadente ed inidoneo all'uso, per cui spiegava domanda riconven- zionale per i conseguenti danni subiti. NO SE, costituitosi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione s eccependo, tra l'altro, la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizio o difetto della qualità della merce a norma degli articoli 1495 e 1497 c.c. L'opposto spiegava domanda riconvenzionale di danni ex articolo 1224 c.c. Con sentenza 11/12/1995 l'adito tribunale di Sala Consilina rigettava sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia le domande di risarcimento danni proposte dalle parti. La detta sentenza veniva impugnata da SA IO. NO Giusep- pe resisteva al gravame e proponeva appello incidentale contro ilcapo della decisione del tribunale con il quale era stata rigettata la domanda di risarci- mento danni ex articolo 1224 c.c. La corte di appello di Salerno, con sentenza 3/3/1998, rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale condannando l'SA al pa- gamento in favore dell'NO del maggior danno da ritardo nell'adempimento ex secondo comma dell'articolo 1224 c.c. Osservava la 3 corte di merito: che l'SA era decaduto dalla garanzia per vizi della merce venduta avendo contestato e denunciato le qualità del materiale ven- dutogli (peraltro con riferimento solo a parte di tale materiale e, cioè, alla fornitura di piastrelle) con missiva del 5/3/1989, ossia oltre il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi e dalla consegna della merce;
che era inammis- sibile ed infondata la prova per testi chiesta in appello perché genericamente formulata e perché articolata con riferimento al fatto che le piastrelle erano rotte ai bordi, circostanza mai evidenziata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e negli altri scritti difensivi in primo grado;
che era invece fon- dato l'appello incidentale dell'NO il quale aveva posto in risalto la sua qualità di imprenditore commerciale ed aveva prodotto estratto conto banca- rio con interessi debitori del 19%; che il maggior danno, ex secondo comma dell'articolo 1224 c.c., chiesto dall'NO andava riconosciuto e calcolato nella misura del 15% sulla somma dovuta dalla domanda di pagamento al soddisfo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Salerno è stata chiesta da SA IO con ricorso affidato a due motivi. NO Giu- seppe ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del ricorso con riferimento all'eccezione sollevata dal resistente NO relativa alla asserita irritualità della procura, rilasciata al difensore a margine dell'atto, in quanto non "speciale". L'eccezione è infondata posto che è ormai consolidato nella giurispru- denza di legittimità il principio secondo cui il requisito della specialità della 4 procura previsto dall'articolo 365 c.p.c. può essere ravvisato, indipenden- temente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il msolo fatto che come nella specie - la procura sia apposta a margine del ri- corso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (sentenze 19/4/2000 n. 5126; 6/4/2000 n. 4326; 8/9/1999 n. 9507 ). Peraltro la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio spe- ciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conserva- zione dell'atto giuridico ( articolo 1367 c.c. ) di cui è espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali. Con i due motivi del ricorso SA IO denuncia: a) violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
b) omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. Il ricorrente a sostegno delle dette cesure trattate unitariamente deduce che la denuncia dei vizi della cosa venduta da parte del comprato- re, a norma dell'articolo 1495 c.c., non deve contenere indicazioni precise dei vizi e può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ed anche oralmente o per telefono. Nella specie, prima della missiva del 5/3/1989 richiamata nella sentenza impugnata, i vizi lamentati erano stati già comunicati verbalmente e a mezzo telefono entro gli otto giorni dalla consegna della merce come de- sumibile dalla stessa citata missiva e dal comportamento delle parti. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la prova testimoniale chiesta nell'atto di appello andava ammessa perché al contrario di quanto affermato dalla corte di me- 5 rito -il capitolo di prova era stato formulato in modo preciso e volto a di- mostrare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 1495 c.c., ossia la tempestività della denuncia dei vizi in quanto effettuata entro gli otto giorni dalla consegna della merce. I detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente - sono in- fondati. Del tutto insussistente è l'asserita violazione “di norme di diritto" generi- camente denunciata con il primo motivo di ricorso. La corte di appello ha correttamente applicato i pacifici principi costan- temente affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali incom- be all'acquirente l'onere della prova di avere denunciato al venditore i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta: tale denuncia è infatti una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione la cui esistenza deve essere dimostrata da chi agisce per ottenere l'attuazione della legge in suo favore con la redibitoria, ossia dall'acquirente. E del pari pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'accertamento in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta che non richiede speciali formalità né formule sacramentali e può essere fatta con ogni mezzo idoneo alla trasmissione è demandato al giu- dice del merito la cui valutazione al riguardo, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità ( tra le tante, sentenze 20/1/2000 n. 1031; 13/10/1999 n. 11519; 10/9/1998 n. 8963 ). Nella specie la corte territoriale ha affermato sulla base degli atti acqui- siti al processo e con argomenti congrui e coerenti che l'SA era de- caduto dalla garanzia per i vizi della merce vendutagli dall'NO avendo 6 contestato le qualità essenziali dei beni acquistati con missiva del 5/3/1989 (relativa peraltro solo a parte del materiale in questione ) successiva alla scadenza del termine di otto giorni dalla consegna della merce. Il giudice di secondo grado è pervenuto alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, nonché improntate a retti criteri lo- gici e giuridici. La corte salernitana ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ripor- tati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo con- vincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppon- gono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. E invece inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale l'SA sostiene che la corte di merito ha errato nel non ammettere la prova testimoniale chiesta nell'atto di appello. In proposito occorre rilevare che come risulta dalla lettura della senten- za impugnata la prova testimoniale chiesta dall'SA nel giudizio di secondo grado è stata ritenuta inammissibile per le due seguenti autonome ed indipendenti ragioni: a) "sia perché genericamente formulata"; b) "sia perché contiene riferimento al fatto che le piastrelle erano rotte ai bordi, cir- 7 111 costanza mai evidenziata nell'atto di opposizione a D.I. e negli altri scritti difensivi in 1° grado". Contro tale ultimo motivo, posto a base della pronun- cia relativa alla inammissibilità della chiesta prova testimoniale, il ricorrente non ha formulato alcuna censura essendosi limitato a sostenere che il capi- tolo di prova era stato formulato in modo preciso e non generico. Soccorre pertanto il noto principio secondo cui, se (come appunto nel caso in esame ) una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro in- - dipendenti, tutte debbono essere investite dal ricorso. In mancanza, poiché anche soltanto una di esse è idonea a giustificare la decisione, 40000 l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile posto che la 29000 sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chie- de l'annullamento. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 125800 , oltre lire 1.500.000 a titolo di onorari. Roma 20 febbraio 2001 Il presidentepresidesidents Il consigliere estensore im the pt IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico lole az DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 APR 2001 Agenzia delle Entrate Roma Ufficio di Roma 11. CE £1 IL Iscritto aFuplo 11.0 70 1515 Art. n......... 8