Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
ее A 5 I 6 E 8 . R de 9 N N 1 A / O 0 7562 /02 - I T 4 / Z B U 6 A . 2 B R L . I L T R . R A S I P T . . REPUBBLICA G B D agetto: Imposta sui redditi E -Pa- A L R T E cumento tardivo A D 1 I A 3 I IN ED L POPO 017 LIA R S 1 D N E . E E T S N T I A N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E M S E SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 562/1999 Cron. 21040 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 04.02.2002 Dott. Eugenio Amari Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere 1 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP RL, in persona del suo le- gale rappresentante pro tempore ingegner Flavio Filippo Marano, difesa e rappresentata dagli avvocati Remo Dominici e Claudio Schwarzenberg, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Monte delle Gioie, n. 24, giusta mandato in calce al ricorso;
N I .
- ricorrente -
contro l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 694
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 29 ot- tobre 1997, n. 75/1997, depositata il 12 novembre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 febbraio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 23 dicembre 1998 la EN NO BU KS RL no- tifica all'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 29 ottobre 1997, n. 75/1997, depositata il 12 novembre 1997 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 243/08/95, che a sua volta aveva accolto il ricorso della società avverso la cartella esattoriale n. 14.09484330-54, in tema di IRPEG e di ILOR 1988. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: la società EN NO BU KS RL ha effettuato i versamenti - in acconto, ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, per l'esercizio 1988 in misura in- feriore al dovuto;
-per tale ragione il Centro di servizio delle imposte dirette di Genova, a se- guito del controllo ex art. 36 bis DPR 29 settembre 1973, n. 600, ha iscritto a ruolo le somme dovute per soprattasse ed interessi, perché la parte dell'im- posta non versata in acconto è stata versata con il saldo;
سلام - la società, ricevuta la cartella di pagamento n. 14.09484662-34, ha provve- duto, da un lato, al versamento degli interessi per ritardato versamento, mentre, dall'altro, per le soprattasse ha proposto reclamo davanti alla Com- missione tributaria di primo grado, che ha accolto le sue ragioni sul punto;
- l'Ufficio ha, allora, proposto appello alla Commissione tributaria regiona- le, che lo ha accolto con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 29 ottobre 1997, n. 75/1997, è così motivata: - la parte con il versamento compiuto il 28 novembre 1989 in forza dell'art. 21.6 DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ha erroneamente ritenuto di aver sanato anche le soprattasse per tardività; - viceversa, la fattispecie poteva essere sanata solo ove fosse anche stata ri- spettata la condizione in forza della quale "il versamento fosse comunque effettuato entro il 31 dicembre 1988", che, come è stato riconosciuto dalla stessa parte, non è avvenuto, dal momento che la società ha versato gli ac- conti dovuti, in uno al saldo, solo nel maggio 1989; – la sanatoria, quindi, ha riguardato tutte le irregolarità formali previste dal- - l'art. 21, tranne la violazione contestata dall'Amministrazione, cioè il versa- mento carente per IRPEG ed ILOR 1988; - la parte ha, poi, provveduto il 30 luglio 1991, in applicazione dell'art 8 DL 16 marzo 1991, n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, che ria- priva i termini per la sanatoria delle irregolarità formali, a presentare istanza e ad effettuare il versamento per gli anni 1989 e 1990; ne deriva che la parte non ha mai sanato la violazione per cui si propone G gravame, né con la prima istanza, in quanto non è stata rispettata la condi- سلام 3 zione imprescindibile del versamento effettuato entro il 31 dicembre 1988, né con la seconda, in quanto, pur estendendo il termine del 31 dicembre 1988 al 31 dicembre 1990, l'anno in cui è stata commessa la violazione non è stato compreso nella domanda di sanatoria.
2.1. Il ricorso della società è sostenuto con un solo motivo di impu- gnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che la Corte di cassa- zione cassi la sentenza impugnata, con la conseguente statuizione in ordine agli onorari ed alle spese di lite.
3.1. Il Ministero delle finanze, resiste con controricorso notificato il 1° febbraio 1999 e depositato il 17 febbraio successivo.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigetta- to, con il favore delle spese. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto (art.
8.2 DL 10 luglio (recte 16 marzo) 1991, n. 83, convertito in legge 15 maggio 1998, n. 154, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc).
4.2. La censura si basa sul raffronto tra i commi 1 e 2 dell'art. 8 DL 16 marzo 1991, n. 83, dal quale emergerebbe che la sanatoria delle violazio- ni sanzionate dall'art. 92 DPR 29 settembre 1973, n. 602, non sarebbe in al- cun modo condizionata alla presentazione di istanze di sorta e neppure al pagamento di somme a titolo oblativo. Ciò è confermato dal fatto che l'art.
8.2 prevede la presentazione di un'istanza di sgravio relativamente alle somme non pagate alla data di entrata in vigore della legge n. 154, che sa- L... rebbe del tutto inutile qualora la sanatoria dovesse ritenersi condizionata a- gli adempimenti di cui al comma 1. Inoltre, i destinatari del primo comma costituiscono una categoria molto più ristretta di quella del comma 2. Infatti, l'ambito applicativo del comma 1 è espressamente limitato ai soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, mentre quello del comma 2 è esteso a tutti i contribuenti sostituti di imposta. Sarebbe, pertanto, erro- neo quanto affermato dai secondi giudici, perché non sarebbe concepibile che la sanatoria prevista dal comma 2 sia condizionata alla presentazione dell'istanza che il comma 1 limita ai soli contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo. Invece, la sanatoria prevista dalla comma 2 dell'art. 8 non sarebbe subordinata ad altra condizione che non sia il versa- mento di quanto dovuto. Tale adempimento è stato puntualmente effettuato dalla ricorrente allorché provvide al versamento nel saldo corrisposto il 20 luglio 1989, che è un fatto non oggetto di contestazione nel presente giudi- zio.
4.3. Il motivo è fondato. Infatti, l'art.
8.1 DL 16 marzo 1991, n. 83, richiama le violazioni indicate nell'art. 21 DL 2 marzo 1989, n. 69, converti- to in L. 27 aprile 1989, n. 154, per consentirne la definizione in quanto siano state commesse fino alla data di entrata in vigore>> dello stesso DL 16 marzo 1991, n. 83, in quanto si effettui il pagamento e in quanto conte- stualmente si presenti apposita istanza. Questa disposizione è seguita dal comma 2, che riproduce sostanzialmente il comma 6 dell'art. 21 DL 2 marzo DL 2 Lx du 1989, n. 69, così che si deve ritenere che le violazioni dell'art. 21 & DL 2 marzo 1989, n. 69, richiamate dall'art.
8.1 DL 16 marzo 1991, n. 83, siano solo quelle descritte nei primi cinque commi dell'art. 21. الے 5 Ne deriva ulteriormente che per le sanzioni amministrative previste dall'art. 21.6 DL 2 marzo 1989, n. 69, si applica al caso di specie l'art.
8.2 DL 16 marzo 1991, n. 83, e non l'art. 8.1; e l'art.
8.2 stabilisce che le sanzio- ni ex art. 92 DPR 29 settembre 1973, n. 602, < non si applicano ai contri- buenti... che hanno provveduto entro il 31.12.1990 al pagamento delle im- poste... risultanti dalle dichiarazioni annuali...>>. Poiché la società ha effet- tuato il pagamento dell'acconto 1988, sia pure tardivamente, nel luglio 1989, essa può usufruire della deroga stabilita dall'art.
8.2 DL 16 marzo 1991, n. 83, senza che sia necessaria apposita istanza di definizione.
5. Per le considerazioni illustrate il ricorso della società dev'essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata. Inoltre, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meri- to e, a tal fine, si dichiarano non dovute le sanzioni a carico della società ri- corrente.
6. In considerazione del diverso orientamento assunto sulla
contro
- versia dai giudici di merito, sussistono giusti motivi perché le spese proces- suali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti.
PQM
8 9 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel 1 / 4 / E 6 N merito, dichiara non dovute le sanzioni. Sono compensate le spese proces- 2 A . O I I R . 5 Z R P . A . suali relative al giudizio di cassazione. A D R N T T - L S E U I B D B Il Presidente G . I I E L S R Вишо L R N A T E Il relatore ed estensore . S B I E A A T Melancelli A T CA I N 1 E R IN S 3 ERIA E O 1 E T 2002 NO BA Oggi 23 MAG. F IL CANCELLIERE C1 ITA . S N IL CANCELLERE C1 O C P DE NN BA