Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Se la lite sia stata definita in primo grado sulla base del giuramento suppletorio, il giudice d'appello pur non potendo disporre nuove prove in contrasto col giuramento prestato, ne' revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso (facoltà, quest'ultima, riservata allo stesso giudice che ha ammesso il giuramento), tuttavia se sia stato investito della relativa questione ha il potere - dovere di esaminare che il giuramento sia stato legittimamente deferito e decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora sia giunto alla conclusione che già prima della delazione vi erano sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che comunque la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SpA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso l'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO VANZETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato P. PACIFICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PETER HOFER, giusta procura speciale per Notaio Pietro Longi di Bolzano rep. n. 133185 del 29.9.1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/97 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 22/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vanzetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
ND LO convenne (con citazione notificata il 21 aprile 1989) davanti al Tribunale di Bolzano la Cassa di Risparmio di Bolzano, per conseguirne la condanna al pagamento dell'equivalente di 49.000 marchi tedeschi, a suo tempo depositati sul libretto di risparmio al portatore n. 015965; si oppose l'Istituto bancario, assumendo che il rilascio del libretto era dipeso da errore, non essendo stata in realtà mai depositata l'indicata somma in valuta estera;
all'esito della espletata prova orale, il Tribunale deferì giuramento suppletorio al LO e, per effetto della prestazione, ne accolse la domanda, con condanna della convenuta al pagamento di 36 milioni di lire, oltre accessori e spese. Avendo l'Istituto proposto gravame -nel quale sosteneva essere stata raggiunta la prova della infondatezza della domanda, onde non andava disposto il giuramento di ufficio-, sulla resistenza dell'appellato, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 6 febbraio 1997 depositata col n. 30 il 22 marzo seguente, ha respinto l'impugnazione, con condanna dell'appellante alle ulteriori spese. Ha, infatti, ritenuto che " l'avvenuta prestazione del giuramento suppletorio deferito dal collegio rende incontestabili nel giudizio civile i fatti oggetto di esso, salva solo la responsabilità penale di chi abbia eventualmente giurato il falso", dovendo, il giudice del gravame, "limitarsi a prendere atto dell'avvenuta prestazione, che costituisce prova legale 'ex' art. 2738 c.c." con indagine, pertanto, limitata alla valutazione 'an iuratm sit', senza possibilità di accertare altresì la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Istituto bancario, articolando tre motivi.
Resiste con controricorso il LO.
Motivi della decisione
Col primo mezzo, il ricorrente Istituto deduce
"omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (artt. 276 e 277, rispettivamente 112, in relazione all'art. 359 c.p.c.) e violazione, nonché falsa applicazione, dell'art. 240 c.p.c. in relazione all'art. 2736 n. 2 c.c. (art. 360 n. 4, rispettivamente n. 3 c.p.c.)". La corte di merito, infatti, richiamandosi a principi non pertinenti in materia di giuramento, avrebbe omesso l'unica indagine che, con l'atto di appello, era stata richiesta, vale a dire quella circa la configurabilità della 'semiplena probatio', quale necessario fondamento per l'esercizio del potere di disporre il giuramento di ufficio, a fronte della esplicita contestazione della appellante, che aveva affermato essere, le prove acquisite, sufficienti alla dimostrazione di fondatezza delle eccezioni formulate in primo grado.
Attraverso il secondo mezzo, formula autonoma censura di "violazione e falsa applicazione degli artt. 2736 n. 2 e 2738 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", rilevando che dal vizio di omessa pronunzia è derivata la violazione delle norme circa l'ammissibilità del giuramento suppletorio, esclusa dall'appellante sulla base del rilievo riguardante il raggiungimento di una prova già certa, e non, invece, alla stregua di osservazioni sulla verosimiglianza del giuramento ormai prestato.
Col terzo motivo, lamenta infine, ancora in via autonoma, "omessa o comunque insufficiente, rispettivamente contraddittoria, motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio, oggetto di specifica impugnazione, e costituente punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Rileva, quale conseguenza delle censure già formulate, che la corte territoriale ha in realtà omesso di motivare, e, comunque, non ha fornito argomentazioni adeguate e pertinenti in ordine all'indagine oggetto del gravame, con cui era stato chiesto che, "riesaminando il materiale probatorio acquisito prima della delazione del giuramento, valutasse se tale delazione fosse ammissibile o meno, e nel secondo caso prescindesse nella decisione dal giuramento, siccome deferito in assenza del requisito della 'semiplena Probatio'".
Il controricorrente oppone l'infondatezza della impugnazione, contestando che controparte avesse formulato istanze di gravame "'sull'inamnissibilità ed illegittimità della delazione del giuramento", avendo, invece, dedotto, davanti al giudice del gravame, l'ammissibilità delle proprie eccezioni in ordine al rapporto causale, la capacità dei testi indotti dalla appellante e l'inefficacia del libretto di risparmio emesso per errore. Dopo avere approfondito l'aspetto della efficacia probatoria del libretto di risparmio, ed averne tratto la conseguenza per cui l'eventuale esclusione della prova cd. semipiena avrebbe comportato, semmai, l'immediato accoglimento della domanda, afferma l'infondatezza delle censure avversarie alla sentenza impugnata.
Il ricorso si rivela fondato e va, quindi, accolto.
Contrariamente all'assunto del resistente, l'atto di appello risulta articolato, sulla scorta delle precedenti difese di merito della Banca, nel senso che "le risultanze istruttorie, orali e documentali, hanno confermato integralmente la ricostruzione degli eventi, come sostenuta dalla Banca"; e che "non v'era quindi alcuna necessità di ricorrere al giuramento suppletorio ed il giudice d'appello vorrà pertanto decidere la causa sulla scorta del materiale probatorio acquisito in istruttoria, prescindendo dal giuramento prestato (Cass. 26.10.1968 n. 3588, 29.10.1977 n. 4674, 15.12.1984 n. 6571, 21.5.1971 n. 1653)" (ivi, p. 10 seg.), onde non possono sorgere questioni circa l'effettivo 'devolutum', confermato del resto nella parte dispositiva dell'atto di gravame, nel quale. la richiesta di accertamento, contrario alle tesi di controparte, risulta preceduta dalla espressa istanza di ritenere "che la causa possa essere decisa senza il ricorso al giuramento suppletorio disposto dai primi giudici".
Tanto precisato, e procedendo all'esame unitario dei tre motivi -costituenti, sotto i collegati profili delle violazioni di legge e della carenza di motivazione, aspetti diversi di un'unica doglianza-, rileva il collegio che la complessiva impugnazione si rivela fondata. Costituisce invero orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 2611/1987 e, più di recente, Cass. 4263/1996), dal quale il collegio non ha ragione di discostarsi, che, se la lite sia stata definita in primo grado sulla base di giuramento suppletorio, il giudice di appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto col giuramento prestato ne' revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso -facoltà, quest'ultima, riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza-, ha tuttavia, se (come nel caso in esame) sia stato investito della relativa questione, il potere-dovere di esaminare se il giuramento sia stato legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato, qualora sia giunto alla conclusione che, già prima della delazione, vi erano sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.
A tale principio non si è attenuto il giudice del gravame, il quale, limitando la propria indagine all' 'an iuratum sit' sull'erroneo dichiarato presupposto essere questa l'unica indagine commessagli, è incorso nelle denunziate violazioni di legge e nel corrispondente inevitabile vizio di motivazione. Da ciò, appunto, discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, che. nell'attenersi al principio più sopra enunciato, procederà al nuovo esame, provvedendo, all'esito, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999