Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Il Tribunale della libertà, in sede di giudizio di riesame, è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente avuto riguardo agli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che ha affermato l'impossibilità, per i limiti propri del giudizio di riesame, di acquisire una registrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2004, n. 41151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41151 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 587
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 049034/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO AR, N. IL 20/06/1972;
avverso ORDINANZA del 28/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il g.i.p. del tribunale di Rovereto, con ordinanza del 28 ottobre 2005, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RD OL indagato per il reato di detenzione di 2 chili e 800 grammi di cocaina.
2 - L'indagato chiedeva il riesame e il tribunale di Trento, con ordinanza del 14 novembre 2003, rigettava la richiesta. Il tribunale, dopo avere premesso che la questione dei gravi, indizi di colpevolezza non era stata devoluta e che il difensore si era limitato a chiedere la attenuazione della misura in relazione alla pericolosità ridotta che poteva desumersi dalla qualità, dell'indagato, di semplice trasportatore, come tale fungibile, rilevava che, "se era vero che il trasportatore di stupefacenti è normalmente fungibile, era anche vero che l'affidamento di un carico di elevata consistenza quantitativa come quello sequestrato dimostrava un intenso rapporto fiduciario tra l'indagato e l'ambiente criminoso di Rimini nella disponibilità del quale il carico stesso doveva essere portato, come l'indagato aveva dichiarato in sede di convalida, con la conseguenza della sicura inidoneità della misura proposta alla rottura dei rapporti e contatti del OL con l'ambiente criminoso di provenienza".
Il pericolo di reiterazione, dunque, si desumeva, oltre che dalla sicura gravità del fatto, dalla personalità dell'imputato, sia perché con precedenti penali, sia perché con contatti con ambienti del traffico di stupefacenti che non sarebbero stati messi in crisi dalla semplice applicazione degli arresti domiciliari". Il tribunale, poi, riteneva la propria competenza, stimando, come già il g.i.p., non provata l'eccezione di incompetenza per territorio, formulata sul presupposto dell'essere entrato l'imputato in Italia alla frontiera del Brennero e, quindi, dall'avere il OL commesso il reato di importazione di cocaina nel circondario del tribunale di Bolzano.
5 - Il difensore ricorre per Cassazione.
1 - Denuncia, con il primo motivo, "nullità dell'ordinanza per violazione di legge consistita nell'erronea e contraddittoria motivazione addotta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari", deducendo che, per poter ritenere il pericolo di reiterazione, di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., il giudice deve dare conto e delle circostanze e modalità del fatto a della personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali o da comportamenti concreti, e che, nella specie, i precedenti si riducono ad uno soltanto e i comportamenti concreti non sono stati indicati. Deduce, inoltre, che la sentenza non ha offerto adeguata motivazione quanto alla proporzione tra la misura applicata e l'entità del fatto, ove si tenga anche conto che il OL era semplice trasportatore.
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "nullità della sentenza per violazione dell'art. 27 c.p.p.", deducendo che l'incompetenza emergeva dai dati oggettivi posti in evidenza, quali la percorrenza dell'A/22 con direzione nord-sud, il che non poteva non far ritenere che il OL fosse entrato in Italia alla frontiera del Brennero. Deduce, inoltre, che, avvalendosi dei propri poteri, il tribunale avrebbe potuto acquisire quella documentazione che, a suo dire, non avrebbe lasciato dubbi sulla competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
a - In tema di sussistenza del pericolo concreto che l'indagato o l'imputato commetta delitti della stessa specie - art. 274, lett. c), c.p.p. - la giurisprudenza della corte di Cassazione si è espressa nei termini esposti nel motivo.
"A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, ai fini di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia della personalità dell'indagato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti penali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta". "Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento: conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati" (Cass., 16 aprile 1998, n. 6480, rv. 210594; 21 luglio 1999, n. 2402, rv. 214924; 12 dicembre 1999, n. 17, rv. 213325, ecc.). b - Ciò ricordato, è sufficiente scorrere il provvedimento impugnato per cogliere che il tribunale ha tenuto conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto, ponendone in rilievo la gravità - e il trasporto di 2 chili e 800 grammi di cocaina non può non essere considerato un fatto oggettivamente di rilevante gravità -, sia della personalità, negativa, dell'indagato, desunta dai precedenti penali, dalla condanna ad un anno di reclusione per il reato di ricettazione.
c - Quanto alla proporzionalità della misura, il tribunale ha osservato, sulla ragionevole base dell'id quod plerumque accidit, che non si affida il trasporto di stupefacenti, della qualità e della qualità di quelli trasportati dal OL, a persona che non sia di fiducia sia di chi consegna lo stupefacente, sia di chi ne sia il destinatario, fiducia che potrebbe essere fonte, occasione, di altri contatti, donde la necessità di eliminarne la possibilità ricorrendo alla custodia cautelare come all'unica misura in grado di garantirlo o, quanto meno, come alla misura che assicura il venir meno di quella possibilità meglio di quanto potrebbero assicurarlo gli arresti domiciliari.
2 - Il secondo motivo è, del pari, infondato.
Il tribunale ha puntualmente indicato le ragioni che lo avevano condotto a ritenere la propria competenza osservando che "la semplice, generica confessione dell'imputato, priva non solo di riscontri, ma anche di quel minimo di conforto che avrebbe potuto essere fornito con l'articolata descrizione dei dettagli di fatto, che avrebbe potuto farla considerare par lo meno attendibile, non era certo elemento sufficiente a far stimare erronea la scelta del p.m. che non aveva contestato il concorrente reato di importazione". "Del resto, - ha aggiunto - la prova della verità o meno della dichiarazione dell'arrestato poteva essere facilmente raggiunta con il semplice esame della registrazione di pagamento del pedaggio autostradale, avvenuta a cura della stessa p.g. che, dopo avere sequestrato l'autovettura in autostrada, l'aveva portata alla Guardia di Finanza: dalla registrazione o da quanto di essa potevano riferire i verbalizzanti si sarebbe potuto accertare se l'autovettura si fosse immessa sull'autostrada provenendo dal Brennero o in Italia, ma, in questa sede - aggiungeva il tribunale - per i limiti di indagine propri del giudizio di riesame tale valutazione non era possibile". Il tribunale, con quest'ultima proposizione, ha indicato ciò che avrebbe consentito di accertare, senza alcun dubbio, la provenienza del OL e, quindi, la competenza.
Non può affermarsi, però come si afferma nel motivo, che il tribunale, avvalendosi dei propri poteri, avrebbe potuto acquisire quella registrazione.
È, invero, giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 20 marzo 1994, n. 3693; 11 dicembre 1993, n. 437, rv. 195612) che "il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori, incompatibili, con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti e decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli, eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza e, quindi, anche di quelli adotti dal p.m., ad integrazione di quelli, sulla base dei quali aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della misura".
Può anche puntualizzarsi che l'art. 509, che detta la disciplina del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, stabilisce, nel comma 8, che "il procedimento davanti al tribunale si svolge in Camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.", e il procedimento regolato dall'art. 127 è "il tipico modello di procedimento in Camera di consiglio che consente soltanto alle parti di depositare memorie e produrre, documentazione, senza alcuna possibilità di un'attività di integrazione probatoria al di fuori delle ipotesi eccezionali e tassative (artt. 32, comma 1, 41, comma 3, 48, comma 1, 422, 441, comma 5, 599, comma 3, e 665 comma 5, c.p.p.) nelle quali è prevista" (cfr. anche ss.uu. 31 marzo 2004, Donelli e altri).
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 bis, L. 8 agosto 1995, n. 532. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004