Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, la detenzione per la vendita o la distribuzione di supporti privi del contrassegno della SIAE, configura, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 (che punisce espressamente tra le varie condotte anche tale ipotesi), il reato di cui all'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633 nella forma del tentativo, atteso che una volta esclusa la sua natura di reato a consumazione anticipata non sussistono ragioni ostative alla applicabilità dell'art. 56 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2005, n. 12345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12345 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 09/02/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 265
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2738/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. SALVATI Michele, difensore di fiducia di SS EN, n. a Napoli il 24.4.1960, res. in Casoria via Gratto n. 19;
avverso la sentenza in data 2.12.2003 della Corte di Appello di Salerno, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, in data 14.2.2003, venne condannato alla pena di mesi cinque di reclusione e euro 300,00 di multa, quale colpevole dei reati: 1 a) di cui all'art. 171 ter lett. b) della L. n. 633/41; b) di cui all'art. 2 della L. n. 1423/56; 2)
di cui all'art. 171 ter lett. b) della L. n. 633/41, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di colpevolezza di AS EN in ordine ai reati precisati in epigrafe, ascrittigli per avere posto in commercio musicassette abusivamente riprodotte, nonché per avere violato il divieto di far ritorno nel Comune di Mercato San Severino per un periodo di anni tre, impostogli con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Salerno.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame, con i quali l'appellante aveva dedotto, tra l'altro, che il fatto attribuitogli non era previsto come reato prima dell'entrata in vigore della L. n. 248/2000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per errore e travisamento del fatto.
Si deduce che la sentenza di primo grado aveva affermato la colpevolezza dell'imputato esclusivamente per un fatto commesso in data 11.6.1996 e gli aveva inflitto la pena di mesi tre di reclusione, mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la predetta pronuncia avesse ad 7 oggetto fatti contestati alla data del 14.10.1997 e 16.8.1997 e gli avesse irrogato la pena di mesi cinque di reclusione, di talché - si afferma - la sentenza è radicalmente nulla.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la intervenute prescrizione del reato ascrittogli, in quanto commesso l'11.6.1996.
Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 171 ter della L. n. 633/41, come sostituito dalla L. n. 248/2000, e la violazione del principio della successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art. 2 c.p.. Si deduce che l'art. 171 ter della L. n. 633/41, prima della riforma legislativa di cui alla L. n. 248/2000, puniva esclusivamente il commercio o la vendita di prodotti privi del marchio SIAE o abusivamente riprodotti, mentre solo la novella citata ha introdotto quale fattispecie criminosa anche la detenzione per la vendita dei prodotti indicati.
Si deduce, quindi, che all'imputato era stata contestata la mera detenzione per la vendita delle musicassette riprodotte abusivamente, e di tale condotta è stato riconosciuto colpevole, di talché il fatto non era previsto dalla legge come reato all'epoca della sua commissione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il primo mezzo di annullamento è manifestamente infondato. Con la sentenza di primo grado (n. 22/03 e non n. 21 come indicato dal ricorrente) il AS è stato condannato proprio per i reati di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/41, commessi in data 14.10.1997 e 16.8.1997, e per il reato di cui all'art. 2 della L. n. 1423/56, commesso in data 14.10.1997, alla pena complessiva di mesi cinque di reclusione e euro 300,00 di multa, di talché non sussiste affatto l'errore denunciato in ricorso da parte della Corte territoriale. Quanto al secondo mezzo di annullamento la Corte rileva che risulta estinto per prescrizione solo il reato contravvenzionale di cui all'art. 2 della L. n. 1423/56, commesso in data 14.10.1997. Il termine della prescrizione di cui agli art. 157 n. 5) e 160 c.p., infatti, pur tenendosi conto della sospensione del processo per il periodo di mesi dieci e giorni 27, risulta maturato in data 13.3.2003, prima della stessa pronuncia della Corte territoriale. Stante la precisazione che precede in ordine alla data di commissione dei delitti di cui alla L. n. 633/1941, gli stessi tuttora non risultano prescritti.
È, infine, fondato nei limiti che di seguito vengono precisati il terzo motivo di gravame. Com'è noto sulla questione di diritto relativa alla punibilità, all'epoca dei fatti, e, quindi, prima delle modifica di cui alla L. n. 248/2000, della detenzione a scopo di vendita dei supporti di cui l'imputato è stato trovato in possesso (musicassette) l'orientamento giurisprudenziale non è univoco;
invero se le sentenze AY (Sez. 3^, 17/10/2000 n. 12149), MA (Sez. 3^, 11 dicembre 2003 n. 5875) e IN (sez. 3^, 200116495, riv. 218979), sulla base di una serie di argomentazioni, alle quali si rinvia, giungono ad escludere che, prima della modifica del 2000, la norma in esame punisse anche la "detenzione per la vendita" di musicassette abusivamente riprodotte, riguardando testualmente il divieto solo la "vendita" o il "noleggio" dei detti supporti, altre decisioni (tra cui:. Sez. 3^, 3 dicembre 2001, n. 43312, Peloso;
Sez. 3^, 1 luglio 2003, n. 28170, Leye) affermano il contrario, e cioè che - sotto la vigenza della precedente disciplina - pure la descritta condotta doveva intendersi vietata e penalmente sanzionata, rientrando nel concetto di "vendita" il porre concretamente in vendita o in noleggio musicassette o altri supporti abusivamente riprodotti.
Ovviamente questo indirizzo, configurando un reato cosiddetto "a consumazione anticipata", non ritiene ipotizzabile il tentativo. La Corte, tra i due ricordati orientamenti, entrambi peraltro supportati da valide argomentazioni, alle quali si fa integrale rinvio per il carattere esaustivo, reputa maggiormente condivisibile il primo di quelli sopra riportati, più rispettoso della lettera della legge, espresso dalle decisioni AY, MA e IN. Nondimeno, come affermato in una recentissima pronuncia di questa Corte (sez. 3^ n. 3338 del 2005, Fallo), il Collegio osserva che le citate decisioni pervengono a conclusioni non accettabili laddove escludono del tutto la punibilità della condotta, consistente nel "detenere per vendere" - prima della modifica introdotta dalla L. n. 248/2000 - musicassette abusivamente riprodotte, senza considerare l'ipotizzabilità del tentativo, certamente configurabile una volta esclusa la natura di reato "a consumazione anticipata", in linea con quanto pacificamente ritenuto dalla copiosa e unanime giurisprudenza con riferimento al reato previsto dall'art. 515 c.p. (frode in commercio), che espressamente punisce la "consegna all'acquirente" della merce, ma non anche la detenzione per vendere. In proposito si ricorda che è stato ravvisato il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche nella semplice esposizione sui banchi di vendita, con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela (Sez. 3^, 13 novembre 2001, Di Buono). Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base dell'accertamento di merito, nella fattispecie in esame deve ritenersi sussistente il tentativo del reato in questione, in relazione alla detenzione per la vendita delle musicassette, risultando che il AS venne trovato, nelle circostanze di cui alla contestazione, dal personale della P.d.S. presso la barriera autostradale di Mercato San Severino mentre offriva in vendita agli automobilisti di passaggio le musicassette abusivamente riprodotte. Non c'è dubbio, quindi, circa l'addebitabilità al predetto imputato di atti idonei diretti in modo non equivoco a vendere l'indicata merce, secondo la previsione dell'art. 56 c.p., con conseguente sua responsabilità penale in ordine all'ipotesi tentata dei reati di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/41 ascrittigli. Per effetto di quanto rilevato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 2 della L. n. 1423/1956, perché estinto per prescrizione (capo b),
e, qualificate le imputazioni di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/1941 quali reati tentati, la predetta sentenza deve essere annullata con rinvio per la determinazione della pena in ordine a tali reati.
Il ricorso va, quindi, rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 2 della L. n. 1423/1956 perché estinto per prescrizione (capo b) e, qualificate le imputazioni di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/1941 quali reati tentati, annulla la stessa sentenza in ordine a tali reati con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005