Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità la violazione delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 19171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19171 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 716
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 040780/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC EP, N. IL 22/10/1967;
avverso SENTENZA del 28/02/2007 TRIB. SEZ. DIST. di FASANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con sentenza pronunciata il 28/02/2007 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, condannava LI PE, recidivo reiterato, alla pena di Euro 100,00 di ammenda per il reato (acc. in Fasano il 27/03/2004) di inosservanza di provvedimenti dell'Autorità (assoggettato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, ad un controllo dei carabinieri alle 22,40 non aveva dato segno di presenza in casa).
Il Tribunale, dato atto dal TdS di Milano non era stato preso alcun provvedimento in seguito alla violazione (il LI era in affidamento in prova al servizio sociale), riteneva la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto sul supporto che l'art. 650 c.p. vada applicato tutte le volte in cui per il caso in esame non sia prevista altra sezione o che essa non sia stata comunque richiesta o irrogata.
Ricorreva per Cassazione la difesa, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, definita ormai consolidata (sez. 1^, n. 30437 del 04/05/2004, dep. 13/07/2004), secondo la quale il reato in questione ha carattere sussidiario ed è applicabile quando non vi è altra specifica sanzione (non irrogata nella specie per probabile valutazione di modestia della violazione da parte del TdS di Milano). All'udienza fissata per la discussione, assente la difesa, il PG presso la S.C., chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato. Invero la giurisprudenza di legittimità più recente è consolidata nel senso indicato dal ricorrente, che cita un caso dove la violazione inerisce proprio ad un affidamento in prova al servizio sociale, la cui violazione comporta la revoca del beneficio. Nello stesso senso, ancor più recente: sez. 6^, 05/07/2006, Castellari). Il fatto non essendo previsto dalla legge come reato (art. 620 c.p.p., lett. a), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008