Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
Al giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, di cui agli artt. 22 e 23 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono applicabili, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell'ordinario processo civile davanti al tribunale. Pertanto il rinvio dell'udienza di prima comparizione, fissata a norma del citato art. 23, non va comunicato alle parti, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi del quale, se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto contenente la "vocatio in ius", "la comparizione si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice", da desumersi dal calendario annuale stabilito con decreto del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 80 disp. att. cod. proc. civ.; viceversa, il differimento della prima comparizione ad una udienza ulteriore, non essendo conoscibile la data di quest'ultima, non può prescindere dalla comunicazione alle parti, restando dunque prelusa, in assenza di tale comunicazione, l'ordinanza di convalida contemplata dall'art. 23, quinto comma, citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA TO ON, titolare dell'omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato FABIO LAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA FORLÌ CESENA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 607/00 del Tribunale di FORLÌ, depositata il 22/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 maggio 1998, NI La SA propose opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Forlì che aveva disposto la sospensione della patente per due mesi in conseguenza dell'incidente stradale con lesioni a terzi verificatosi il 26 gennaio precedente.
Il G.O.T. presso il Tribunale di Forlì con sentenza del 22 luglio 2000 ha respinto l'opposizione e convalidato l'ordinanza di sospensione in quanto l'opponente non si era presentato all'udienza del 15 giugno 2000.
Per la cassazione della sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per 9 motivi. La Prefettura di Forlì non ha spiegato difese. Motivi della decisione
Con i primi due motivi del ricorso, il La SA, denunciando violazione degli art. 22 e 23 della legge 689 del 1981, eccepisce la nullità del provvedimento che aveva respinto l'opposizione per non essersi egli presentato nell'udienza del 15 giugno 2000, senza considerare che nessuna comunicazione di detta udienza, peraltro tenutasi dopo diversi mutamenti del G.I., gli era stata data e comunque notificata ritualmente presso il procuratore costituito:
così determinandosi un'insanabile violazione del suo diritto alla difesa e del principio del contraddittorio.
Le censure sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di sanzioni amministrative, che al giudizio di opposizione previsto dagli arrt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, sono applicabili, per quanto non previsto da detti articoli, le norme per l'ordinario giudizio dinanzi (al pretore, ora) Tribunale, analogamente a quanto previsto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. Un. 3271/1990;
nonché 11064/1991). Pertanto, per quanto attiene al rinvio dell'udienza di prima comparizione, la norma applicabile è l'art. 82 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale, se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto con il quale è stata fatta la vocatio in ius, "la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva assegnata allo stesso giudice", da desumersi dal decreto annuale che fissa il calendario delle udienze, senza che occorra, pertanto, alcuna specifica comunicazione (art. 80). Viceversa, il differimento della comparizione medesima ad una udienza ulteriore, rendendo altrimenti non conoscibile la data di essa alle parti, non può prescindere - come questa Corte ha già affermato - dalla comunicazione ad esse del relativo provvedimento, restando preclusa, in assenza di tale comunicazione, l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 (Cass. 12 ottobre 1993, n. 10065; 19 ottobre 1991, n. 11064).
Nel caso di specie, dagli atti processuali - che, con riferimento alla censure in esame, questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente, dovendo pronunciare su una denuncia di error in procedendo - risulta che, effettivamente, nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 23 legge n. 689 del 1981 steso in calce all'opposizione proposta dal La SA avverso l'ordinanza-ingiunzione che ne occupa, il Pretore di Forli aveva fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 17 settembre 1998; e che, successivamente, dopo l'abolizione delle Preture, con un provvedimento (del quale si ignorano l'autore, la data e le ragioni non essendo allegato al fascicolo processuale) detta udienza è stata rinviata, d'ufficio, al 15 giugno 2000 e tenuta dal G.O.T. presso il Tribunale di Forlì. Non risulta, invece, che il provvedimento di rinvio sia stato in alcun modo comunicato all'opponente benché ritualmente costituito in giudizio a mezzo di un procuratore alle liti, (presso il quale, infatti, era stata comunicata l'udienza di prima comparizione) sicché si deve escludere che quella comunicazione sia stata effettuata.
Senonché, nel caso di specie, tale comunicazione era prescritta.
Infatti, l'udienza del 15 giugno 2000 non era quella immediatamente successiva all'udienza del 17 settembre 1998 fissata, come s'è detto, nel decreto disponente la comparizione delle parti;
per cui la stessa unitamente al nuovo giudice designato a tenerla doveva necessariamente essere comunicata la ricorrente. Ne discende, sia che la sua omissione - posto che la prescrizione della comunicazione attiene al rispetto del principio del contraddittorio ed alla garanzia del diritto di difesa - ha determinato la nullità dell'udienza in questione e, conseguentemente, dell'ordinanza di convalida assunta nella stessa udienza;
e sia, comunque ed ovviamente, l'insussistenza di quella ingiustificata mancata presenza dell'opponente che costituisce un requisito della pronuncia di convalida.
Pertanto, i due motivi di annullamento che denunciano siffatti vizi, sono fondati e devono essere accolti, con il conseguente annullamento dell'ordinanza di convalida del 15 giugno 2000; e con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di altro magistrato, per la decisione della causa nel merito e sulle spese anche di questo grado del giudizio. Ne consegue, altresì, l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia allo stesso Tribunale di Forlì
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002