Sentenza 4 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9035 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE9035 01 IN NOME DEL POPOLO TAT NO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 22047/99 Cron.206P7 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud.02/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: BANCA CARIME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S COSTANZA 11, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAGLIARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA CALLEA MAGLIARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EG IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato DOMENICO POLIMENI, giusta delega in atti;
2133 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 312/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/12/98 R.G. N. 112/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.22047/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 6 luglio 1995 il Pretore-giudice del lavoro di Reggio Ca- labria rigettava la domanda proposta dal sig. OV AT nei confronti della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, ora CA Carime spa, di- retta ad ottenere l'inquadramento, e il conseguente adeguamento retributi- vo, nella categoria dei quadri di cui alla l. 13 maggio 1985, n. 190, sulla base del ccnl applicabile alla fattispecie e del verbale 10 marzo 1990 con- tenente l'accordo integrativo e modificativo del contratto aziendale 31 maggio 1989 (secondo cui andavano inquadrati fra i quadri coloro che svolgevano, come il deducente, l'attività di istruttore di secondo livello), e, comunque, in base all'art. 2103, cod.civ.. Per contro, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza qui gravata con ricorso per cassazione dalla CARIME, ha accolto l'appello del AT, avendo ritenuto che egli aveva svolto, in conformità all'accordo integrativo 10 marzo '90 del contratto aziendale 31 maggio '89, le cosidette istruttorie di secondo livello, quale incaricato "stabilmente di effettuare l'istruzione di 2° livello sulle proposte di concessioni di credito inoltrate dalle dipenden- ze, approfondendone gli aspetti giuridici ed i riflessi economico- patrimoniali...". L'espletamento di tali istruttorie, come emergeva dai modelli 41, di cui era stata ordinata l'esibizione, riportando i riferti della verifica a cura dell'inca- ricato della trattazione, era ritenuta dal Tribunale utile ai fini dell'inquadra- mento, integrandosi con la prova testimoniale assunta, ad eccezione della deposizione del Direttore dell'area urbana, nonchè della sede di Reggio Calabria, che però era stata smentita dai modelli 41 e dalle altre deposi- zioni. 3 In particolare, la sentenza (pg. 20, 1° cpv) ha precisato che nel periodo 23 maggio 1988-30 settembre 1990 il AT aveva trattato quindici istrutto- rie, di cui quattordici di secondo livello, tre delle quali dopo il 9 agosto 1990, epoca in cui il dott. Esposito, preposto all'Area e alla Sede, aveva relazionato i superiori sull'inquadramento a quadro dei soli dipendenti TI pano e LI (sentenza, pg. 19, sestultimo rigo) e, pertanto, il Tribunale perveniva alla conclusione che l'attività di 2° livello del AT, "raffrontata alle pratiche trattate dagli altri dipendenti nello stesso periodo" era avvenu- ta "stabilmente" e non in modo "occasionale" (ivi, pg. 20, ultimo periodo), non avendo "l'Istituto appellato ...fornito alcun elemento di prova a soste- gno della mera ipotesi formulata dal teste Esposito circa il carattere ecce- zionale dell'attività in discorso (perché demandata al AT solo in caso di assenza o impedimento di tali Timpano e LI), né circa il carattere non prevalente rispetto ai compiti affidati al AT". Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria la CA illustra due motivi di ricorso. Resiste il AT con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 2095, 2103, cod. civ.; 2 della 1. n. 190/85 e dell'art. 1362, cod. civ., anche in relazione a nor- me contrattuali, la CA CARIME spa, premessi i requisiti che avrebbero consentito -sulla base dell'analisi della disciplina contrattuale, rapportata al concreto accertamento delle mansioni- la c.d.promozione automatica a de- correre dal quarto mese (per avere il AT esercitato mansioni superiori per tre mesi, di cui, nel corso di un semestre, almeno trenta giorni di servi- zio continuativo, svolto non in sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto -art. 36 ccnl-), osserva che: ки 1°) l'espletamento, da parte del AT, di mansioni proprie della categoria di quadro andava indagata non in relazione al periodo maggio '88- settembre '90 (sentenza, pg. 20, primo cpv;
ricorso, pg. 11, primo cpv);pre- so in esame dal Tribunale, ma, in base all'accordo integrativo 10 marzo '90 del contratto integrativo aziendale -CIA- del 31 maggio '89 (e in relazione a quest'ultimo termine iniziale di efficacia), che aveva elevato la declarato- ria di istruttore di secondo livello, prima attribuita al personale impiegati- zio, alla superiore categoria dei quadri. Alla luce di ciò, sostiene la CA, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare le sole due istruttorie di secondo livello effettuate dal AT nel trimestre 1° giugno - 31 agosto '89, i cui termini erano rifluiti nella sentenza che aveva riconosciuto, appunto, il trattamento economico dal 1° giugno 89 e quello giuridico dal 1° settembre successivo, avendo errato ad ancorare la domanda a tutte le quattordici istruttorie di secondo livello svolte dal Lega- to tra il 23 maggio 1988 e il 30 settembre 1990; 2°) la "stabilità dell'incarico", richiesta ai fini dell'inquadramento, era il frutto di un giudizio ingiustificato del Tribunale, perché l'attività istruttoria di secondo livello era stata priva del carattere di continuità, essendo stata ritenuta prescindendo dal reale numero delle pratiche svolte, da valutare, come sopra esplicitato, nel breve periodo, a partire dal 1° giugno 1989. 3°) sotto il profilo dell'art. 2103, cod. civ., il Tribunale doveva prendere in considerazione, ai fini dello svolgimento delle mansioni superiori, le sole istruttorie afferenti il periodo minimale (trimestre) di riferimento e non an- che quelle precedenti al 31 maggio 89 (tre nell'88 e tre nell'89) e quelle successive al settembre 1989, comunque complessivamente incidenti, se- condo il modello di rilevazione "41", per soli quattordici giorni rispetto al più ampio periodo, mentre risultava ingiustificato il trattamento economico") sin dal 1° giugno 1989, a fronte delle sole due verifiche istruttorie svolte in quel torno di tempo. Con il secondo motivo la difesa della Società denunzia il vizio di motiva- zione della sentenza per aver reputato, sulla base delle testimonianze dei colleghi del resistente, trascurando quella del superiore, non eccezionali né occasionali, bensì continuative, le prestazioni del AT, senza tener conto che il numero complessivo delle istruttorie lavorate dalla Sede si ricavava dalla numerazione dei modelli "41" esibiti, a fronte dell'obiettiva esiguità del numero (14) delle istruttorie di secondo livello ascritte dall'odierno in- timato, ditalchè andava escluso il carattere di prevalenza di dette mansioni, "...in rapporto a tutte le altre mansioni svolte dal AT..". I due motivi meritano di essere esaminati congiuntamente, ma, ad avviso del Collegio, non meritano di essere condivisi. Il ricorso si fonda essenzialmente sul fatto che nel trimestre posto a base del trattamento economico e normativo decisi dalla sentenza del Tribunale il AT avrebbe svolto solo due pratiche di secondo livello e che, comun- que, le 14 pratiche espletate nel più ampio periodo avrebbero comportato, complessivamente, un'attività pari a 14 giornate lavorative. Entrambe le circostanze non trovano idonea argomentazione nel ricorso e sono frutto di un'evidente rielaborazione della parte ricorrente, ad uso pro- prio, del materiale istruttorio, del quale, peraltro, manca la dimostrazione dell'idoneità a sovvertire, con carattere di decisività, il giudizio del Tribuna- le, espresso nell'esercizio del suo libero convincimento. E' noto che nel giudizio di cassazione vige il principio, costantemente ri- badito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802), secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito, in relazione alla censura di erronea motivazione, non può tradursi in una rin- novazione del giudizio sul fatto, poichè la Corte non ha il potere di riesa- minare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomenta- zioni svolte dal giudice del merito. Esclusivamente al giudice di merito spetta, infatti, di individuare le fonti del suo convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a di- mostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mez- zo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. D'altra parte non é proponibile una contestazione che lamenti la mancata confutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sé favorevoli. Infatti, il vizio in argomento sussiste quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontra il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio; ovvero quan- do sussiste un insanabile contrasto tra le argomentazioni adotte, che impe- discano l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non certo quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice é diverso da quello preteso dalla parte. In altre parole con la sua critica, pur suggestiva, la CA ha omesso di precisare, a fronte dell'analisi compiuta dal Tribunale, da dove risulta -e qui soccorre l'ulteriore principio desumibile dall'art. 366, cod.proc.civ., dell'au- tonomia del ricorso-, che nel trimestre di riferimento il AT aveva defini- to solo due istruttorie di secondo livello e che egli aveva dedicato ad ogni istruttoria una giornata di lavoro (14 istruttorie 14 giorni di lavoro), - quand'invece la sentenza dà atto che i testi, per i quali il Preposto aveva 7 espresso parere di inquadramento fra i quadri, avevano ricordato che anche al AT erano state assegnate "indifferentemente", e non solo "occasionalmente" o in caso di "eventi eccezionali", istruttorie di secondo livello, il cui "numero... nell'ampio periodo considerato, raffrontato a quello delle pratiche trattate dagli altri dipendenti nello stesso periodo, porta ad escludere che si sia trattato di un'attività occasionale. (v. sentenza, pgg. 20/21)". Il giudizio di fatto sotteso a queste valutazioni dà la misura del convinci- mento del Tribunale e non può essere contestato dalle opposte argomenta- zioni di parte. Infatti, proprio in relazione alla critica proposta, era necessaria una puntua- lizzazione analitica della censura, non solo limitata alla mera indicazione numerica dei referti riprodotti nel modello 41 (v. pg. 16, ricorso, nonchè pg 11, 2° alinea), ma integrata dalla loro individuazione analitica e dalla tra- scrizione sommaria del contenuto degli atti da cui ricavare il fondamento della doglianza, onde consentire l'approfondimento preteso, dalla cui valu- tazione poteva, infine, scaturire la valutazione del primo motivo (di legit- timità) invocato nell'impugnazione. D'altra parte é la stessa CA che, nella parte espositiva del ricorso (v. pg. 7, ultima parte), circa il periodo di tempo valutato ai fini della progressione di carriera, ricorda che "i primi inquadramenti dei nuovi quadri avevano ri- guardato... quegli impiegati che già svolgevano mansioni riferibili alla declaratoria di 'istruttore di secondo livello', come definita nell'Accordo del 10 marzo 1990, fissando la data dell'inquadramento al 31 maggio 1989, come previsto dall'art. 35 del CIA, mentre il ricorrente non aveva provato tale affidamento... ", con ciò ammettendo che l'attività di istruttore 8 ماس ک di secondo livello teneva conto anche di quanto "già" successo nel periodo immediatamente anteriore al maggio '89. Il ricorso non appare, pertanto, meritevole di accoglimento. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità, atteso l'andamento altalenante del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 maggio 2001 Il Consigliere est, Il Presidente Anglicku I woull IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi 4 LUG 2001 IN CANCELLIERE 9