Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi moratori, al tasso legale, sulla somma attribuita all'istante vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2003, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Renato OLIVIERI PRESIDENTE
Dott. Antonio SPAGNUOLO CONSIGLIERE
Dott. Alfonso CHILIBERTI CONSIGLIERE
Dott. Silvana IACOPINO CONSIGLIERE
Dott. Luisa BIANCHI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza 14.6.2002 della Corte d'appello di Perugia che, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AL MI, n. Perugia 25.3.1950, gli riconosceva l'indennizzo di curo 69.900;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dr. F. Hinna Danesi, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 18.7.2002 il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe che, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AL EM, che aveva patito carcerazione preventiva per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione, per i quali era stato condannato in primo grado, venendo poi assolto in grado di appello, gli riconosceva l'indennizzo in misura di curo 69.900.
Si è costituito con memoria datata 3.12.2002 il EM resistendo e chiedendo confermarsi l'impugnato provvedimento. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 606, lett. B) del c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e la violazione dell'art. 606, lett. E), per difetto di motivazione. Ed infatti la Corte distrettuale ha tenuto conto "sia della durata della custodia in carcere, sia - e non marginalmente - delle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate", e sotto il primo profilo ha liquidato, secondo il parametro aritmetico, ovvero euro 235,82 al giorno, la somma di curo 34.900; sotto il secondo profilo ha ritenuto dover tener conto "del coatto allontanamento dalla famiglia e dal mercato del lavoro, nonché del risalto dato dalla stampa alla vicenda, con indubbi riflessi negativi sui rapporti interpersonali" calcolando equitativamente e globalmente a tale titolo la somma di 35.000 euro.
Sotto tale ultimo profilo censura il provvedimento, non essendosi dato conto del criterio seguito per la quantificazione cumulativa, senza considerare che il coatto allontanamento dalla famiglia e dal lavoro non ha provocato danni apprezzabili, essendo il EM, per sua stessa ammissione, disoccupato.
Quanto al risalto dato dalla stampa alla vicenda, la corte di merito avrebbe omesso di considerare che eventuali e non provati riflessi negativi sui rapporti interpersonali vanno ricollegati alle gravi accuse mossegli (e nessun indennizzo è previsto per i soggetti incriminati e poi assolti) e quindi al procedimento instaurato a suo carico ed alla condanna riportata in primo grado: se fosse stato indagato a piede libero l'attenzione della stampa ed i riflessi sui rapporti interpersonali sarebbero stati gli stessi. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale deve tenersi conto, oltre che del parametro aritmetico, delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito: tuttavia qualora la somma assegnata si discosti notevolmente da quella cui si perviene attraverso il parametro aritmetico, il giudice non può fare un generico riferimento alle conseguenze personali e familiari dell'immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno rilievo nel caso concreto (Cass. 15.3.2000, n. 1740; 19.2.1998, n. 614; 30.11.1993, Potrich). La corte perugina invece non ha fornito adeguata motivazione pur raddoppiando la somma risultante dal criterio aritmetico.
Con un secondo motivo il Ministero lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli arti 1277 e 1224 c.c. e dei principi generali in tema di obbligazioni pecuniarie, in quanto il Ministero è stato condannato a corrispondere gli interessi sulla somma liquidata dal momento della pronuncia, andando oltre quanto richiesto dall'istante, e non considerando che, non vertendosi in tema di risarcimento, il debito è di valuta, e quindi va estinto per il suo valore nominale, non sussistendo alcuna deroga in materia al principio dell'art. 1277 c.c. Si rileva che, anche a volerlo considerare debito di valore, esso si converte in debito di valuta alla data della sua liquidazione da parte del giudice, sì che per il periodo successivo non sono dovuti interessi, non potendosi ipotizzare una mora della P.A., siccome l'ordinanza non è immediatamente esecutiva.
Resiste il EM con una memoria rilevando come lo stato di disoccupazione non esclude il danno, impedendo lo stato detentivo ogni opportunità lavorativa che si potesse presentare, togliendogli la possibilità di accedere a fonti di guadagno. È altresì indubitabile lo sconvolgimento della vita familiare di un nucleo cui viene sottratto il capofamiglia in una situazione economica già precaria, retta dal lavoro part-time del coniuge e con un figlio diciottenne impegnato a sostenere gli esami di maturità: il travaglio interno ed esterno non è monetizzabile se non equitativamente. Quanto al risalto dato dalla stampa, è evidente che il riflesso dato dagli organi di informazione è ben più rilevante se un'indagine è accompagnata da arresti. Quanto infine agli interessi legali, la sentenza 971/92 citata ex adverso non esclude affatto la decorrenza degli interessi, limitandoli semmai al momento in cui la P.A. non provvede alla loro corresponsione, e si riporta a precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità (Cass.30.4.1999, n 1618). Osserva questa Corte che il ricorso è fondato.
La corte distrettuale, infatti, discostandosi in misura rilevante dal parametro aritmetico, avrebbe dovuto dare contezza delle ragioni che l'hanno indotta a tanto e non limitarsi a formule stereotipate, che danno luogo al vizio di motivazione apparente. Ed infatti se il EM è stato allontanato dalla famiglia, trattasi di fenomeno comune a tutti i casi di detenzione, sì che andavano indicate le circostanze diversificanti o comunque che inducevano a tener conto in maniera particolare di detto allontanamento;
del pari l'allontanamento dal mercato del lavoro per 148 giorni comporta una perdita di chance che senz'altro appare meno rilevante, in difetto di una motivazione esaustiva sul punto, della perdita di un rapporto effettivo di lavoro. Quanto al risalto negativo dato dalle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, infondata è la doglianza del ricorrente Ministero, essendo chiaro che esso è di tutt'altro rilievo qualora si verifichi una restrizione della libertà personale.
Va infine esaminata la doglianza circa la pronuncia di debenza degli interessi dalla pronuncia. Osserva questa Corte che gli interessi possono essere moratori, cioè conseguenti ad inadempimento del debitore che sia in mora, ex re o ex persona, oppure corrispettivi (1282 c.c.), collegati cioè alla naturale fecondità del danaro (non interessa in questa sede l'ulteriore sottocategoria degli interessi compensativi, che si enuclea in tema di compravendita), i quali ultimi si producono di pieno diritto quando il credito è certo, liquido ed esigibile. Ciò peraltro non significa che possano essere attribuiti senza un'espressa domanda, stante la natura accessoria dell'obbligazione di interessi. Orbene, la doglianza è fondata, in quanto non è stata formulata un'espressa domanda e pertanto la corte distrettuale è andata extra perita (sulla necessità della domanda, cfr. Cass. 1561 del 93; 4720 del 91; 3154 dell'89), laddove, se si fosse trattato di interessi liquidati su somme dovute a titolo di risarcimento, questi sarebbero stati dovuti gli interessi indipendentemente da una domanda (Cass. 1561/93, 2240/85). Ma v'è di più: il diritto ex art. 314 c.p.p. sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento, il credito non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi nè può essere fonte di danno da svalutazione monetaria;
nè il provvedimento che riconosca il diritto alla riparazione è immediatamente esecutivo poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale (arg. ex art 646 c.p.p.), è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento indicato (Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1993, Geretti). Ne consegue che gli interessi moratori, nella misura legale, sulla somma attribuita all'istante a titolo di equa riparazione, per l'ingiusta detenzione, vanno riconosciuti, se richiesti, con decorrenza dal momento in cui il provvedimento attribuitivo consegue il passaggio in cosa giudicata (Cassazione penale, sez. IV, 17 dicembre 1992, Costa e altro), potendo solo da quel momento dirsi il credito certo, liquido ed esigibile (Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 1994, Vitelli). Solo quando si costituisce un titolo esecutivo, dunque, sorge il diritto in capo all'indennizzato e l'onere di corrispondere gli interessi potrà sorgere solo dopo che l'amministrazione richiesta del pagamento non vi provveda sollecitamente (Cassazione penale, sez. IV, 1 dicembre 1992, Tornei). Non v'è luogo a provvedere ex 616 c.p.p., mentre, quanto alle spese tra le parti, se ne rimette la regolamentazione alla Corte d'appello di Perugia, cui - a seguito di annullamento - il procedimento va rinviato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, cui rimette anche la regolamentazione delle spese di questo grado tra le parti.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEBBRAIO 2003 .