Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA POR LO IT LIA02 145 02IN LA CORTE DITA SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possessoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 16829/99 - 5186 - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep.591 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO · Consigliere Ud. 08/11/01 Consigliere-Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 517 SENTENZA sul ricorso proposto da: CE ALBERTO, CROSARA REGINA, elettivamente domiciliati in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio , GRAZIANI, che li difende, GIANFRANCOdell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrenti dal Sig. IL SOLE 24 ORE - 310 per diritti contro 15 FEB 2002 MINAN IL CANCELLIERE GARELLO RC & C SNC, in persona del legale rapp.te p.t. Sig.GARELLO MIRENO, GARELLO RC, ND CANCELLERIA VIRGINIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI 2001 MANZI, che li difende unitamente all'avvocato IVONE 480 CACCIAVILLANI, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 09/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 08/11/01 dal MENSITIERI;
udito l'Avvocato ALBINI Carlo, per delega dell'Avvocato MANZI, dpositatata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
" udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per denuncia di nuova opera e/o per reintegrazione e manutenzione nel possesso depositato il 12.10.1995 presso la Pretura Circondariale di Vicenza, Sezione Distaccata di VA, ER LB e CR EG esponevano che erano proprietari del fondo censito J in Comune di Brogliano, Foglio 3°, mappali 272 e 1066, sul quale insisteva la loro casa di abitazione il cui ingresso dava sulla corte (mapp. 277) comune allo stesso mapp. 272 e agli altri ulteriori mappali 274 e 472; che GA MI e D ON IN, proprietari N di altro immobile, confinante con la corte comune, individuato A catastalmente dai mappali 543, 278, 559 e 483, nel maggio del 1995 avevano demolito un vecchio fienile preesistente ed iniziato la costruzione di un nuovo fabbricato su detti mappali;
che i muri perimetrali del nuovo edificio avevano invaso una porzione della corte comune (mapp. 277) delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1.5, concretando così uno spoglio di parte della corte sulla quale essi ricorrenti passavano quotidianamente a piedi e con mezzi meccanici;
che dall'inizio dei lavori avevano cominciato a transitare sulla corte suddetta mezzi 3 pesanti diretti al cantiere e, ciò, senza che i summenzionati confinanti potessero vantare alcun diritto di proprietà o di passaggio. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che il Pretore adito, previa immediata sospensione dei lavori di edificazione della porzione di fabbricato insistente sulla porzione di corte comune invasa, reintegrazione dei medesimi nel disponesse la di detta porzione di corte possesso illegittimamente occupata con la costruzione del nuovo edificio, con relativo abbattimento delle opere in muratura realizzate, e la inibizione del transito attraverso la corte comune dei mezzi meccanici dei convenuti o dei loro incaricati. I convenuti GA MI e ON IN si costituivano ritualmente in giudizio, eccependo in via preliminare la loro carenza di legittimazione passiva in quanto non proprietari dell'erigendo fabbricato, appartenente alla GA MI & C. in forza di atto di permuta del 21.9.1995 n. 61.913 di rep. Notaio Lorettu di Thiene, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 10.10.1995. Eccepivano, altresì, la decadenza del termine annuale previsto per l'esercizio dell'azione, assumendo che lo scavo delle fondamenta e la recinzione dell'area oggetto della domanda di controparte erano state realizzate a partire dall'aprile del 1994. Deducevano, inoltre, che nessuna invasione della corte comune era stata realizzata nella fattispecie, dal momento che l'impresa GA in sede di ricostruzione dell'edificio aveva addirittura arretrato il fabbricato. Contestando, poi, gli altri assunti dei ricorrenti in ordine alle asserite molestie nel possesso, i convenuti chiedevano che fosse accertato il loro difetto di legittimazione passiva e, nel merito, che venissero rigettate le domande tutte svolte in causa dagli stessi ricorrenti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Impresa Costruzioni GA MI C. s.n.c., che si costituiva in giudizio proponendo le stesse difese dei convenuti,sostanzialmente veniva svolta attività istruttoria ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare, fra l'altro, se il fabbricato in corso di edificazione avesse occupato, e in caso 5 ☐ affermativo, in che misura, l'area destinata a corte comune (mapp. 277). Con ordinanza del 9.4.1996, il Pretore adito ordinava ai convenuti GA MI e ON IN, nonché all'Impresa di Costruzioni GA in persona del legaleMI & C. s.n.c., rappresentante, di sospendere immediatamente i lavori di costruzione del fabbricato per la parte che insisteva sull'area della corte comune e stabiliva il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato il 6.5.1996, ER LB e CR EG, quindi, convenivano in giudizio avanti al Pretore di Vicenza, Sezione Distaccata di VA, GA MI, ON IN e l'Impresa di Costruzioni GA MI & C. s.n.c., chiedendo la conferma dell'ordinanza in data 9.4.1996 e l'accoglimento delle stesse domande già proposte nella precedente fase cautelare. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a riproporre le stesse difese della precedente fase (carenza di legittimazione passiva;
decadenza del termine per l'esercizio dell'azione), contestavano le risultanze della C.T.U. e 6 deducevano che gli attori si erano resi responsabili di abusi ed invasioni della proprietà comune. Concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per l'accertamento dei pretesi abusi e delle asserite invasioni operate dagli attori e per le conseguenti inibitorie ed abbattimenti;
chiedevano, altresì, che venisse accertato l'avvenuto loro acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del mappale 277 ed a favore dei mappali 278, 280, 483 e che fossero condannati gli attori al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'importo di L.100.000.000. Con sentenza depositata in data 19.6.1997, il nell'affermare la propria competenza per Pretore, materia a decidere in ordine al merito della controversia avente ad oggetto esclusivamente le originarie domande proposte nella fase cautelare, dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti e confermava in ogni sua parte l'ordinanza di sospensione dei lavori pronunciata il 9.4.1996; condannava, inoltre, i convenuti, in via tra loro solidale, a reintegrare gli attori nel possesso della porzione 7 di corte comune invasa dal fabbricato da essi realizzato, respingendo le altre domande formulate in causa dagli attori;
condannava, infine, i convenuti, in solido, a rifondere agli attori la metà delle spese di lite comprensive di quelle della fase cautelare, che liquidava per tale quota in L.420.000 per spese e L.
2.000.000 per diritti ed onorari, ponendo il pagamento delle spese di c.t.u. a carico dei convenuti per la quota di 2/3 e degli attori per la restante quota di 1/3. tale sentenza proponevano appello Avverso Tribunale di Vicenza i predetti avanti al convenuti, con atto di citazione notificato il 13.10.1997, affidandosi a quattro distinti motivi di gravame e chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia, fosse accertato il difetto di legittimazione passiva di GA MI e ON IN, dichiarata l'intervenuta decadenza degli appellati dall'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso e che, comunque, fossero rigettate le domande tutte proposte in causa dagli stessi appellati. Resistevano all'appello i consorti ER- CR, i quali, con comparsa di costituzione e 8 risposta depositata il 17.12.1997, nell'opporsi alle nuove istanze istruttorie formulate dagli appellanti, concludevano per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza 10.12.98-9.2.99 il Tribunale, in riforma dell'appellata decisione, dichiarava l'intervenuta decadenza del ER e della CR dall'esercizio delle azioni possessorie intraprese nei confronti degli appellanti condannandoli alle spese del doppio grado. s Avverso tale decisione hanno proposto ricorso u per cassazione LB ER e EG CR A sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1171 e 2733 C.C., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti che il giudice il primod'appello, nonostante che correttamente giudice e lo stesso Tribunale vicentino, in sede di 9 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avessero attribuito la giusta valenza probatoria alla dichiarazione confessoria di GA RE, legale rappresentante della SOC. GA MI & C. ritenendo, alla stregua della medesima, tempestivo il ricorso per denuncia di nuova opera presentato in prime cure, aveva fondato invece la propria decisione di intervenuta decadenza di essi ER e CR dall'esercizio delle intraprese azioni possessorie, su un nuovo apprezzamento delle omettendo di prendere in risultanze istruttorie, 4 considerazione la dichiarazione in discorso e ritenendo maggiormente credibile la versione offerta sul punto dai testi introdotti dalle controparti. trascurato dal giudice Rilevano che il fatto del gravame di merito sarebbe dotato di una intrinseca valenza tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite diversa, (o meglio opposta) da quella adottata. Premessa poi la contraddittorietà della valorizzazione da parte del Tribunale delle testimonianze introdotte da controparte, Osservano 10 che in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, essi ricorrenti avevano dato ampia prova del rispetto dei limiti temporali di cui agli artt. 1168 e 1171 C.C. attraverso le deposizioni dei testi LA IL, LA EN e FI TO i quali avevano tutti confermato che la demolizione del vecchio fabbricato esistente sul mappale 543, la successiva recinzione dell'area e l'inizio dell'erezione del nuovo immobile erano avvenuti nel maggio del 1995 (circa quattro mesi prima del deposito del ricorso per denuncia di nuova opera). Il ricorso è infondato. Nell'accogliere il secondo motivo del gravame di merito con cui GA e soci avevano eccepito la decadenza dell'azione possessoria avversaria, essendo stata la stessa promossa oltre il termine annuale stabilito dagli artt. 1168 e 1171 c.c., ha rilevato il Tribunale vicentino che mancava un riscontro documentale certo del momento in cui erano iniziati i lavori di demolizione del preesistente fabbricato e di recinzione dell'area interessata dagli interventi edilizi in discorso. Le prove testimoniali acquisite in primo grado erano, al riguardo, contrastanti, considerato che i 11 testi introdotti dai consorti ER-CR avevano sostenuto che la demolizione del fienile e la successiva edificazione del nuovo fabbricato risalivano al maggio del 1995, mentre quelli di controparte avevano affermato che il cantiere era stato impiantato nella primavera del 1994 e che senza soluzione di continuità si era dato corso alla demolizione del vecchio fienile, alla recinzione dell'area interessata, allo scavo delle fondazioni e alla ricostruzione del fabbricato in questione. Fra le due versioni tuttavia, quella che ad avviso dei giudici d'appello appariva maggiormente credibile era la seconda, perché confortata da svariati elementi acquisiti agli atti processuali, rappresentati: a) dalla data di rilascio della prima concessione edilizia, risalente al 23.6.1992; b) dal fatto che nel corso del luglio del 1994 proprio il ricorrente ER LB si era recato presso il Comune di Brogliano per richiedere il certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dallo spoglio e, quindi, per verificare verosimilmente quali sarebbero stati i concreti interventi edilizi;
12 c) dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali nel gennaio del 1995 per accertare lo stato dei luoghi e dei lavori;
d) dalla presentazione nel marzo del 1995 della richiesta di concessione edilizia in variante (rilasciata nel successivo mese di giugno dello stesso anno, evidentemente sul presupposto che i lavori erano stati tempestivamente iniziati e che erano effettivamente in corso al momento dell'accertamento). Ed hanno pertanto conclusivamente statuito quei giudici che l'insieme dei suindicati elementi era sintomatico di un'attività edilizia già in corso " nella primavera del 1994 e non già di un'attività di tal genere intrapresa nel maggio del 1995, puntualizzando in ogni caso che il contrasto circa il momento d'inizio dello spoglio, che interviene già con l'impianto del cantiere, l'apposizione della relativa ben visibile recinzione - che impediva l'accesso all'area invasa da parte dei ricorrenti in prime cure e lo scavo delle fondazioni, si risolveva negativamente per i consorti ER-CR sui quali, in presenza dell'eccezione di decadenza formulata dalla controparte, indubbiamente incombeva l'onere 13 - probatorio attinente alla collocazione temporale denunciato evento lesivo ai fini delladel valutazione della tempestività dell'intrapresa azione possessoria, costituendo tale elemento un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione (Cass. n. 6055/96). Ebbene, premesso che correttamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice d'appello, il contrasto circa il momento iniziale dello spoglio si risolve nel caso di specie negativamente per gli attuali ricorrenti cui l'onere della dimostrazione dellaincombeva presupposti richiesti sussistenza di tutti i la reintegrazione del dall'art. 1168 C.C. per l'annualità dal sofferto possesso, ivi compresa spoglio per l'esperibilità della relativa azione, la risoluzione di esso in senso sfavorevole alla tesi dei consorti ER-CR, nei qui confronti l'esistenza di quel requisito era stata contestata deducendo la controparte la decadenza dall'azione di spoglio, stata congruamente con valutazione, motivata dal Tribunale insindacabile in questa sede, del materiale probatorio sottoposto al suo esame. Tal che privo di efficacia è il richiamo 14 operato in ricorso alla natura confessoria delle dichiarazioni rese dal GA RE, peraltro nella fase sommaria del procedimento pretorile, giacchè, secondo la stessa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Cass. n.2574/94) la piena efficacia di prova legale è attribuita alla confessione nei soli casi in cui questa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Non di certo nella ipotesi, come quella di specie, in cui essa palesemente infirmata da elementi, quali quelli * enunciati dal giudice del gravame di merito in ordine alla decorrenza dell'attività spoliatrice, atti a contrastare con il richiamo all'impianto del cantiere nella primavera del 1994 ed alla successiva, senza soluzione di continuità, demolizione del vecchio fienile, recinzione dell'area interessata, scavo delle fondazioni e ricostruzione del fabbricato il successivo "evento confessato" consistente nel rapportare al maggio 1995 l'inizio della costruzione del muro perimetrale del fabbricato adiacente alla corte comune. 15 : Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente oltre agiudizio, che liquida in L.165800 ($85,22) (€1032,91) L.
2.000.000 per onorari. Alfredo Meritieni extensare house Poutou r Roma 8 novembre 2001 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO FEB. 2002IN CELLERIA 1097 129,11 Roma IL CANCELLIERE C La Carico EI 41,32 AFT TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date? OGI U. 2002 Serie 4 an.27104 versate 170,43 (euro O TO 163 p. Dirigente Area Sery (Dotas Maria Grazie DI FPO) Hesponsabile Servizio Att Gazian (Dr. M. PACCICIN 16