Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 1
È invalida e deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, in luogo di dichiarare la nullità dell'ordinanza del g.i.p. la quale abbia applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M., sostituisce la predetta misura con quella più lieve originariamente richiesta dall'ufficio requirente, poichè il provvedimento del primo giudice è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dal difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2014, n. 28443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28443 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 816
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 52201/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM UZ, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 novembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 4 novembre 2013, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha sostituito, con la misura degli arresti domiciliari, quella della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata in relazione alla cessione di grammi 17,5 di cocaina (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., perché il provvedimento cautelare era stato emesso ultra petita, in quanto il pubblico ministero aveva chiesto la misura degli arresti domiciliari e non quella della custodia cautelare, e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza, non potendo procedere - come invece ha fatto - a sostituire la misura originariamente disposta.
Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto il Tribunale a riformare l'ordinanza cautelare in luogo di dichiararne la nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - I motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla violazione degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. che il Tribunale del riesame avrebbe posto in essere disponendo la misura degli arresti domiciliari in presenza di un'ordinanza cautelare che aveva disposto la custodia cautelare ultra petita - sono fondati.
Lo stesso Tribunale assume come pacifico il dato della mancanza di una richiesta del pubblico ministero nel senso dell'applicazione la custodia cautelare, avendo quest'ultimo richiesto la sola applicazione degli arresti domiciliari fin dall'origine. Nonostante ciò, il Tribunale non ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice, ma ha proceduto alla sostanziale correzione della stessa, applicando la misura degli arresti domiciliari. Così facendo ha, però, violato il principio, espresso dalle sezioni unite di questa Corte (22 gennaio 2009, n. 8388) secondo cui va esclusa la possibilità, non solo che il giudice applichi d'ufficio una misura cautelare in mancanza di domanda del pubblico ministero (extra petita), ma anche che adotti una misura, non già meno severa, bensì, in peius, più grave di quella richiesta (ultra petita). E, ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo, la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice, riferita, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1, all'iniziativa indefettibile e riservata in via esclusiva al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare (cfr. anche sez. 6, 10 luglio 2008, n. 33858, rv. 240799; sez. 6, 26 giugno 2003, n. 35106, rv. 226515).
Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del titolo cautelare originario, e che deve essere ordinata l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ordina l'immediata liberazione di IM UZ, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2014