Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2014, n. 28443
CASS
Sentenza 20 marzo 2014

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È invalida e deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, in luogo di dichiarare la nullità dell'ordinanza del g.i.p. la quale abbia applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M., sostituisce la predetta misura con quella più lieve originariamente richiesta dall'ufficio requirente, poichè il provvedimento del primo giudice è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dal difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2014, n. 28443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28443
    Data del deposito : 20 marzo 2014

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