Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2001, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
d ее больг 03591 /01 PUB OGGETTO NOME DEL POPOLO ITALIANO IRPEF/ILOR 5 8 SUPREMA DI CASSAZIONE E 8 . LA Rimborsi;
termini 9 N T 1 / O U - I 4 / B Z B I 6 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A 2 A R L R . L T T R A S I P . . G B D Magistrati: A A E I L T R Presidente R.G. N. 10812/98 E R D 1 E A I 3 T Dott. Vincenzo CARBONE S D 1 N A . E E [ N G T I N A Cons. relatoreDott. Enrico PAPA E Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 7448 S E Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud.
7.12.2000 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 10812 R.G. 1998, proposto N. 60162 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
ET IA;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 10 aprile 1997, depositata col n. 27/33/97 il 5 maggio 1997. 6 3 Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000: 0 2 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AN TI, con istanze del 5 ottobre 1994, chiese il rimborso dell'i.r.pe.f. pagata in eccedenza per gli anni 1987-90, avendo erroneamente computato il reddito relativo alla metà di un immobile, in realtà di sua pertinenza solo per un quarto (per il pari concorso della moglie); ricorse poi contro il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, e la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, con decisione del 30 novembre 1995, respinse la domanda per intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. L'appello del contribuente è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 10 aprile 1997 depositata col n. 27/33/97 il 5 maggio successivo, che ha superato la tesi dell'Amministrazione finanziaria con l'affermare non assoggettabili, i rimborsi richiesti, al termine di decadenza fissato nell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, perché riferibili ad 'ipotesi di errore di diritto sull'esistenza a monte dell'obbligazione tributaria', e regolati - secondo le norme generali sulla ripetizione dell'indebito - dal termine prescrizionale ordinario. Per la cassazione ricorre, con tre mezzi, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato - nel domicilio eletto con l'atto di appello - il 3 giugno 1998, mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunzia, in ordine successivo, l'Amministrazione ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973, versandosi in materia di pagamenti diretti, soggetti in via generale e, quindi, anche in caso di inesistenza dell'obbligazione tributaria, al termine di decadenza di diciotto mesi;
2) violazione degli artt, 33 e 57 della legge 413/1991, da cui si trae il principio di irrevocabilità della dichiarazione integrativa e, quindi, della impossibilità di revisione delle denunce del contribuente;
3) violazione dell'art. 2946 c.c. e coordinato vizio di motivazione, in quanto l'indebito tributario non apre la via all'azione generale di ripetizione. Fondato si rivela il primo motivo di ricorso, circa il carattere generale del termine decadenziale 'ex' art. 38 cit., in materia d'indebito tributario, dovuto ad esigenze di stabilità dei rapporti con il fisco. L'indirizzo in tal senso è assolutamente consolidato, e, trattandosi di versamenti diretti eseguiti in eccedenza, non è possibile sottrarsi al rigore della norma: né vi si sottrae il caso della inesistenza dell'obbligazione tributaria, dalla quale soltanto può discendere la “inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”, espressamente contemplata nella disposizione in esame. La fondatezza del motivo comporta - con assorbimento dei restanti la cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel 3 merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: essa è, in applicazione dell'enunciato principio, di rigetto delle domande di rimborso. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta la domanda del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000. II Cons. estensore II Presidente - - Vincenzo Carbone - Enrico في شعريه IL CANCELLIERE C1 OC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN AT A I R 5 A 6 . T 8 N E 9 U 1 - N B / I 4 O B I / R . 6 Z L T 2 A L . R A R . T . P S . A B I I D A G R T L E E E 1 R D 3 T 1 I A A S . D N M N E S E I T A N E S E