Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni curative ai sensi dell'art. 94 del d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato deve dimostrare di essere tossicodipendente, producendo la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, e di aver concordato un programma terapeutico con l'unità sanitaria locale o con uno degli enti indicati dall'art. 1 "bis" della legge n. 297 del 1985 (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di affidamento terapeutico perché carente della prova in ordine al fatto che il programma riabilitativo fosse stato concordato con una struttura pubblica)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2000, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 15/12/2000
1. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 7379
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 017867/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG SE N. IL 02/08/1960
avverso ORDINANZA del 07/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Matera, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 7 marzo 2000, il tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l'istanza di affidamento terapeutico avanzata da NG ER ai sensi dell'art. 94 DPR 309190, sul rilievo che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza attestava soltanto un'iscrizione al Sert per colloqui e controlli che non si erano ancora concretizzati in un programma terapeutico.
Con successiva ordinanza del 18 aprile 2000, lo stesso tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della precedente ordinanza, affermando che la documentazione in atti (attestante che l'interessato era iscritto al Sert e, in una fase preliminare, effettuava colloqui di sostegno e controlli periodici ed era sottoposto altresì ad un trattamento di disassuefazione) non era in grado di grado di supplire alla mancanza di un programma riabilitativo idoneo al recupero dell'interessato, concordato con una struttura sanitaria pubblica, come richiede la norma dell'art. 94 DPR 309/90. Avverso la prima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Falanga a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, che il tribunale non aveva tenuto conto che la documentazione prodotta attestava non solo il suo stato di tossicodipendenza ma anche l'esistenza di un programma preliminare già in atto;
che inoltre aveva erroneamente ritenuto che la iscrizione al Sert dovesse intendersi come assenza dell'attualità dello stato di tossicodipendenza;
e che aveva omesso di accertare l'esistenza del programma preliminare in corso e di richiedere direttamente alla Asl competente copia del programma di recupero definitivo in fase di preparazione ed approvazione. II. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 94 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 dispone, al primo comma, che "alla domanda di affidamento in prova deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato".
Per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 94 DPR 309190 è necessario dunque che l'interessato, oltre a dimostrare il suo stato di tossicodipendenza attraverso la presentazione della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, abbia concordato un programma terapeutico con l'unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati indicati nell'art.
1-bis della l. n. 297 del 1985. Pertanto, se il programma di recupero terapeutico non è ancora in atto al momento della presentazione dell'istanza manca una delle condizioni necessarie per l'applicazione del beneficio (Cass., Sez. I, 15 febbraio 1993, n. 625, Colonnetti). Di questo criterio il tribunale ha fatto puntuale e corretta applicazione, evidenziando come la documentazione prodotta dal ricorrente a corredo dell'istanza attestava soltanto che egli era iscritto al Sert e, in una fase preliminare, effettuava colloqui di sostegno e controlli periodici ed era inoltre in trattamento di disassuefazione, ma non provava che fosse stato concordato con la struttura pubblica un programma riabilitativo idoneo al suo recupero e quindi atto a giustificare un giudizio prognostico favorevole come richiede la disciplina generale dell'istituto.
In quest'ottica, difettando una condizione necessaria per la concessione del beneficio richiesto, è appena il caso di far rilevare che nessuna concreta rilevanza può attribuirsi all'omesso accertamento da parte del tribunale dell'esistenza di un programma preliminare e del programma di recupero definitivo in fase di preparazione ed approvazione presso la Asl competente, così come sollecitato dal difensore del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio specificate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001