Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 1 2 3 56 /0 LA CORTI SU NEMA BI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 3929/01 Consigliere Cron. 26238 Dott. Pietro CUOCO GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado Rep. Consigliere Ud.18/03/03 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: GN RA, (esercente la patria potesta' sui figli minori AT E AN), elettivamente 24, presso lo domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA rappresentato e studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato LEONARDO LAUDISA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo 2003 studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, rappresentato 1609 -1- .. --- e difeso dall'avvocato LUIGI LEZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 115/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/07/00 R.G.N. 82/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -------- RITENUTO IN FATTO 1- che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 17.7.00, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal sign. RA ZO nei confronti della USL n.1 di Lecce diretta ad ottenere la condanna della stessa al rimborso delle spese sostenute per protesi dentarie, non previsto dal c.d. nomenclatore sanitario- tariffario approvato con d.m. 28.12.92; 2- che la C.d.A. ha escluso il contrasto degli art. 2 e 4 del predetto d.m. con l'art.26 1. 833/78 e con gli art. 32 e 38 Cost.; 3- che il sign. Capocello chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui la USL resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa in materia, disparità di trattamento, illegittimità del d.m. e lamenta che la C.d.A. non abbia disapplicato il nomenclatore-tariffario perché in contrasto con le predette norme di legge, atteso che l'amministrazione sanitaria non era mai stata attrezzata per assicurare agli assistiti le prestazioni protesiche odontoiatriche;
è illegittima la disposizioni che riconosce il diritto al rimborso per le predette prestazioni solo per alcuni soggetti ed è, del pari, illegittima la disposizione che pone a carico dell'assistito l'intero costo del materiale senza tener conto della sua condizione economica;
1 2- che questa Corte è stata già investita della predetta questione in controversie del tutto simili alla presente, sia per le argomentazioni della decisione impugnata sia per il contenuto della censura mossa avverso la stessa;
3- che essa, con le decisioni n.2317/02 e 11063/00, ha ritenuto che l'intervento del Servizio Sanitario Nazionale per l'applicazione di protesi dentarie è disciplinato in via generale dall'art. 26, secondo comma, l. 833/78 che assicura le prestazioni protesiche secondo forme e modalità precisate con il piano sanitario nazionale, di cui all'art. 3, secondo comma, della stessa legge, mentre i limiti dell'intervento sono specificamente definiti da un “nomenclatore - tariffario" approvato con d.m. 28.12.92, che assicura l'intervento del Servizio Sanitario Nazionale nelle ipotesi in cui le protesi siano necessarie per ovviare a stati di invalidità superiori ad un terzo ovvero determinati da lavoro, guerra o servizio. Tale limitazione essendo fondata su parametri oggettivi, che assicurano una disciplina differenziata per situazioni diverse, è in armonia con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost. ed è anche compatibile con gli art. 32 e 38 della stessa Cost. che garantiscono la gratuità delle cure solo nei confronti degli indigenti;
4- che a tali decisioni la Corte si conforma nella presente controversia;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 18 marzo 2003 2 % 3 3 5 : N 3 7 - 8 - 1 1 E G G E Il Consigliere es. L 0 1 . T R A ' L L E D I S N E S I A O T A S S A T Lorado Gugliel , A S E P S I N G O A D E , O I D , O L L O B I D A T S O P M I A D IL CANCELLIERE галесо Depositato in Cancelleria 22 AGO. 2003 N MA E oggi, R P IL CANCELLIERE sanco 3 A L L I D fofo Hardy T I R Il Presidente I D O R T S I G E R E T N E S E