Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
La previsione del secondo comma dell'art.511 cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata, invece, dal successivo art.512) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 21.04.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.522
3.Dott. GIRONI EMILIO " rel.est. REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO N.09178/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di CATANZAROnei confronti di:
TT SQ N. IL 31.12.1968
avverso sentenza del 08.01.1998 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico ministero in persona del PG dott. Febbraro che ha concluso per ann.to con r.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha dichiarato la nullità di quella di primo grado, che aveva giudicato TI AL colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di un fucile con relative munizioni e di inottemperanza all'ordine di fermarsi ad un posto di blocco impartitogli dai CC. mentre era alla guida di un'autovettura, ritenendo integrata la violazione dell'art. 525, II comma, c. p. p. riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 178 lett. a) e 179, I co., c. p. p. - per aver il collegio disposto di ufficio, ex art. 511, I co. c.p.p., la lettura della deposizione di un teste già ritualmente assunta dal tribunale ma in una diversa composizione. La corte territoriale ha, in particolare, escluso l'invocabilità di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 17 del 1994 circa la possibilità di acquisire, mediante lettura ai sensi dell'art. 511 cit., i verbali di dichiarazioni assunte in una precedente fase dibattimentale davanti a giudice-persona fisica diversa e facenti parte del fascicolo per il dibattimento, sull'assunto che la pronuncia della Consulta si riferisca alla sola ipotesi di prova della quale sia divenuta impossibile, per cause sopravvenute, la ripetizione.
Il secondo giudice ha aggiunto che " in tema di interpretazione del comma II dell'art. 525 c. p. p. deve aversi riguardo all'effettiva partecipazione al dibattimento da intendersi come effettivo) svolgimento dell'attività dibattimentale di acquisizione della prova e di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali afferenti al giudizio ".
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il P. S., denunciando violazione della legge processuale e vizio di motivazione e sostenendo la ritualità dell'acquisizione, da parte del nuovo collegio, della deposizione testimoniale già assunta nella precedente fase dibattimentale avanti a collegio diversamente composto, il cui verbale faceva parte del fascicolo per il dibattimento e ben poteva essere acquisito mediante lettura, ex art.511, 11 cc., c. p. p., la cui previsione, estesa a tutti i casi nei quali l'esame del soggetto dichiarante non abbia luogo, non potrebbe ritenersi circoscritta al caso di sopravvenuta irripetibilità della prova.
Il ricorso è fondato.
Non è, anzitutto, controverso che i verbali delle prove assunte nella precedente fase dibattimentale svoltasi innanzi a tribunale diversamente composto siano legittimgmente acquisibili al fascicolo per il dibattimento e che, dunque, anche ad essi si riferisca la disciplina di cui all'art. 511 c. p. p.( in senso conforme Cass., sez. IV, 12 giugno 1996, Di Mauro ). Ciò posto, la previsione del secondo comma di detto articolo, secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ( ipotesi contemplata, invece, dal successivo art. 512 ) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando. Non diversamente ha, del resto, opinato la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 17/1994, dalla cui parte motiva chiaramente si evince che il riferimento alla sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova fu formulato in via meramente esemplificativa.
Questa stessa sezione, con sentenza in data 19.9.1995, GU ed altri, ha, inoltre, ritenuto che la violazione dell'art. 511, II co., c. p. p. per il caso di lettura disposta senza previo esame del dichiarante non integrì alcuna causa di nullità o dì
inutilizzabilità ma possa, eventualmente, dar luogo a mera irregolarità ( sempre che la lettura non sia avvenuta col consenso delle parti ), del pari escludendo la configurabilità della nullità assoluta di cui all'art. 525, 11 co., c. p. p. in caso di acquisizione mediante lettura di verbali di dichiarazioni rese in una precedente fase del medesimo dibattimento innanzi a collegio diversamente composta: il procedimento di assunzione della prova viene, invero, in tal caso completamente rinnovato avanti al nuovo giudice, dalla fase dell'ammissione a quella dell'acquisizione, ancorché nella forma della lettura della dichiarazione precedentemente assunta e verbalizzata in contraddittorio, per cui non può dirsi che il giudice che procede alla deliberazione sia diverso da quello che ha partecipato al dibattimento e dinnanzi al quale si è svolto l'intero iter dibattimentale. La sentenza impugnata va, dunque, annullata per violazione della legge processuale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, attenendosi ai suenunciati principi di diritto, procederà al giudizio di gravame tenendo conto anche della deposizione del teste Pace acquisita nelle forme di cui all'art.511, II comma, c. p. p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998