Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 6512
CASS
Sentenza 24 aprile 1998

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La previsione del secondo comma dell'art.511 cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata, invece, dal successivo art.512) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/1998, n. 6512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6512
    Data del deposito : 24 aprile 1998

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