Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
Il lavoratore che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dalla inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.. Nè l'esame della questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. poiché il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado, della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN AZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO SANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69/00 del Tribunale di NUORO, depositata il 07/03/00 R.G.N. 43/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 06/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito l'Avvocato MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 7 marzo 2000, ha rigettato l'appello proposto da IA ES contro la sentenza pretorile che aveva rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti della S.I.P. - Società ALna per l'Esercizio delle Telecomunicazioni s.p.a. (ora Telecom AL s.p.a.), alle cui dipendenze aveva lavorato, per ottenere declaratoria di nullità o inefficacia del licenziamento a lei intimato il 21 ottobre 1989 con la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il giudice d'appello ha ritenuto - per quel che rileva ai fini della decisione nel presente giudizio di legittimità - che l'eccezione di illegittimità del licenziamento per violazione del principio di "specificità" di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 era stata dalla ricorrente tardivamente formulata in primo grado in quanto proposta non nel ricorso introduttivo ma soltanto con le note autorizzate in corso di causa, in violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., e che in secondo grado era pure inammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 437 c.p.c.. Ha comunque ritenuto la infondatezza della stessa eccezione rilevando che il detto principio di specificità, in tema di contestazione disciplinare, è rispettato quando siano esposti gli elementi essenziali del fatto rimproverato nella loro materialità, in modo da permettere al lavoratore la precisa conoscenza dell'infrazione e da consentirgli una tempestiva e compiuta difesa, così come era avvenuto nel caso di specie. Nel merito il Tribunale ha osservato che le giustificazioni addotte dalla lavoratrice NE erano collegate, sul presupposto della applicabilità alla fattispecie del principio "inadimplenti non est adimplendum", unicamente ad una asserita arbitrarietà dell'esercizio del c.d. "ius variandi" da parte del datore di lavoro, ma ha rilevato che tale assunto non era stato dimostrato non essendo stato, in particolare, provato che le mansioni successivamente a lei affidate, dopo un trasferimento, fossero dequalificanti rispetto al livello di professionalità acquisito, ne' che fossero radicalmente diverse da quelle svolte in precedenza mentre era emerso, al contrario, che il Collegio di conciliazione ed arbitrato si era già pronunciato sulla questione affermando la assoluta equivalenza tra le nuove e le vecchie mansioni affidate alla lavoratrice. Ha aggiunto, richiamando le deposizioni dei testi CC e OS, che la NE, a seguito del suo trasferimento, aveva continuato a svolgere lo stesso tipo di mansioni con la sola differenza che l'attività era esercitata dapprima presso una struttura amministrativa e successivamente presso una struttura tecnica, senza che ciò comportasse alcuna sostanziale modifica per il ruolo e la professionalità della lavoratrice;
ed ha richiamato le argomentazioni del Pretore in ordine alla previsione del contratto collettivo sull'orario di lavoro e sull'ingiustificato protrarsi del comportamento inosservante della predetta, nonostante i molteplici richiami a lei indirizzati.
La lavoratrice soccombente chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte basato su due motivi.
L'intimata società Telecom AL s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso la NE denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e vizio di motivazione. Lamenta che, nella specie, la sanzione del licenziamento disciplinare era stata irrogata in assenza totale di riferimento alla causa del provvedimento;
deduce la erroneità della ritenuta inammissibilità della relativa eccezione, assumendo che la mancata contestazione dell'addebito determinava la nullità della sanzione disciplinare.
Il motivo va disatteso.
Infatti il Tribunale, sul punto della dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, ha confermato la decisione pretorile che aveva dichiarato inammissibile tale deduzione in quanto non contenuta nel ricorso introduttivo ma introdotta in corso di causa con violazione dell'art. 414 c.p.c. - ed ha, con ulteriore ed aggiuntiva motivazione, ritenuto inammissibile anche sotto altro profilo la medesima deduzione perché svolta in appello con violazione dell'art. 437 c.p.c.. Orbene, a fronte di tale precisa statuizione, attinente dunque in via primaria e principale al profilo procedurale della deduzione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 citato ed enunciata quale presupposto essenziale e fondamentale della pronuncia di rigetto della relativa domanda, la ricorrente NE non ha formulato sul punto uno specifico motivo di impugnazione limitandosi ad affermare la erroneità della stessa senza però esplicitare e precisare i motivi e le ragioni idonei ad inficiare ed annullare la suddetta statuizione e quindi omettendo di impugnare con specifico motivo (ex art. 366 n. 4 c.p.c.) la detta autonoma e decisiva ragione, riguardante il rito, enunciata dal Tribunale a fondamento della pronuncia sul punto.
La statuizione del Tribunale è del resto corretta e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il lavoratore che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dalla inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione delle disposizioni del citato art. 7, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437 secondo comma C.P.C." (Cass. 5 gennaio 1994 n. 32): con la precisazione che "costituisce domanda nuova quella proposta in appello per ottenere l'accertamento della nullità del medesimo licenziamento per l'inosservanza, a vario titolo, della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale ulteriore prospettazione del petitum comporta la deduzione di un'altra, diversa causa petendi, con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione;
ne' tale nullità può essere rilevata dal giudice, ex art. 1421 c.c., poiché il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (Cass. 26 giugno 2000 n. 8702). Il motivo in esame è pertanto da ritenere inammissibile per la parte in cui non contiene una specifica ed argomentata impugnazione della decisiva ed autonoma ragione della pronuncia d'appello, quale è quella sopra considerata. Giacché va ricordato, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, che "quando la sentenza del giudice di merito è fondata su più ragioni autonome, fra loro distinte e indipendenti, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza relativa all'altra o alle altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso stesso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse" (Cass. 26 maggio 2000 n. 6957). Le censure svolte, nel medesimo motivo, riguardano gli effetti della violazione del citato art. 7 ed una asserita mancanza di corrispondenza, nel caso di specie, tra la contestazione dell'addebito ed il provvedimento espulsivo, ed oltre ad apparire dunque inconferenti rispetto alla ragione di carattere procedurale posta a principale sostegno della decisione, devono ritenersi comunque infondate, essendo del tutto corretta la motivazione espressa al riguardo dal Tribunale, anche se come ragione aggiuntiva ed accessoria della sua pronuncia.
Dev'essere invero condivisa l'affermazione, pure fatta dal giudice di merito, che il requisito di specificità della contestazione dell'addebito va ritenuto sussistente ogni qualvolta il datore di lavoro provveda ad esporre tutti gli elementi essenziali del fatto rimproverato nella loro materialità, in modo che il lavoratore destinatario della contestazione abbia precisa conoscenza del contenuto dell'infrazione attribuitagli ed in ordine ad essa possa tempestivamente e compiutamente difendersi, senza dunque che sia necessaria una espressa qualificazione del provvedimento sanzionatorio che il datore intenda, a seguito della contestazione e di eventuali giustificazioni, adottare nel caso concreto (cfr. tra le altre, Cass. 23 gennaio 1998 n. 624). 2. - Con il secondo motivo di ricorso, denunziando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, la ricorrente deduce la erroneità delle affermazioni del Tribunale circa la sostanziale identità delle mansioni svolte dopo il trasferimento rispetto alle precedenti;
argomenta in ordine al concetto di "jus variandi", e lamenta che il giudice d'appello abbia omesso di riesaminare il trasferimento della NE, il suo inserimento nel settore nuovo e lo svolgimento di mansioni mai svolte in precedenza con privazione dell'orario flessibile concordato ed il legittimo rifiuto di essa lavoratrice di accettare le nuove imposizioni, e che non abbia dunque accertato la legittimità o la illegittimità dei provvedimenti modificativi che avevano portato al provvedimento punitivo.
Anche questo motivo va disatteso perché privo di fondamento. Non sussiste, invero, il denunziato vizio di motivazione, atteso anzitutto che "il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento;
il vizio di contraddittoria motivazione presuppone, invece, che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata;
tali vizi pertanto non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese e alle deduzioni della parte" (Cass. 2 febbraio 1996 n. 914). Nè la parte ha dedotto vizi motivazionali rispondenti a tale definizione, ma ha svolto censure ed obiezioni, in ordine a valutazioni ed apprezzamenti di fatto, che involgono, in vera sostanza, un sindacato di merito circa il preteso comportamento illegittimo della società datrice di lavoro che avrebbe giustificato gli inadempimenti della lavoratrice sanzionati con il licenziamento. Le svolte deduzioni non sono dunque idonee ad integrare la denunzia di un vizio riconducibile alle ipotesi specificate nell'art. 360 C.P.C. perché sono dirette, ed inammissibilmente, ad ottenere dal giudice di legittimità una nuova interpretazione, nel senso ritenuto corretto dalla parte e ad essa favorevole, delle risultanze istruttorie acquisite, con involgimento, cosi, di un sindacato nel merito della causa del tutto estraneo al giudizio di cassazione. Mentre, nel contempo, va ritenuta l'adeguatezza e la completezza della motivazione adottata dal Tribunale nell'escludere, nella presente fattispecie, la pretesa arbitrarietà dell'esercizio del c.d. jus variandi da parte del datore di lavoro, avendo il detto giudice ampiamente ed approfonditamente argomentato - come già riportato in narrativa - in ordine alla ritenuta equivalenza tra le nuove mansioni affidate alla lavoratrice e quelle precedenti al suo trasferimento, ed alla insussistenza di una sua dequalificazione professionale.
3. - In conclusione il ricorso, infondato in entrambi i motivi, deve essere rigettato.
La soccombente ricorrente dev'essere condannata, ai sensi dell'art. 385 primo comma, c.p.c. a rimborsare alla controparte, costituita, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
e condanna la ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio liquidate in (L. 39.000) euro 20,00 oltre a Lire 3.000.000 (tremilioni) euro 1549,37 per onorario.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002