Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro proposta a mezzo raccomandata, in quanto non vi è alcuna ragione di ritenere tassativa la riserva delle forme di cui all'art. 583 cod. proc. pen. - spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo telegramma o raccomandata - all'istanza di riesame per le misure cautelari personali, considerato che anche il termine per proporre il riesame delle misure cautelari reali è tassativo e ridotto rispetto a quello ordinario, e che si tratta di procedimento volto ad instaurare il contraddittorio su una misura ablativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2006, n. 12633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12633 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2006
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 449
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 044193/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI UL;
2) HI AL;
3) ZE ER, N. IL 17/07/1961;
avverso ORDINANZA del 04/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA Mario;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. MURA Antonio.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto:
1 - Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avverso decreti di perquisizione e sequestro, emessi l'11.10.2005 ed il 13.10.2005, dal P.M., proposte da EC LB e UL, mediante raccomandata del 24.10.05, pervenuta il 26 successivo, perché non proposte in forme previste. Il ricorso comune, previa ricostruzione di fatto concernente le vicende giudiziarie in cui si innesta il provvedimento, denuncia più violazioni di legge, sostenendo in particolare, per quanto interessa (le altre all'evidenza son fuori tema non essendosi il Tribunale pronunciato nel merito) che secondo S.U. 11.5.93, Esposito Mocerino, CED 193750, la richiesta di riesame anche di misura cautelare reale può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo raccomandata, come nella specie avvenuto, ed in caso di diverso avviso chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite. Al ricorso segue memoria.
2 - Il ricorso è fondato.
La ragione posta in campo dalla motivazione del provvedimento impugnato, e contestata dal ricorso, è da ultimo oggetto di rinnovato contrasto.
Difatti, questa Corte (Sez. 2^, 45795/03, rv. 227010) ha affermato che la facoltà di proporre istanza di riesame nelle forme di cui all'art. 583 c.p.p. (perciò con telegramma o raccomandata r.r.) è ammessa solo per le misure cautelari personali, dato il tassativo disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 4, come novellato con L. n. 332 del 1995, e non per quelle reali, laddove l'art. 324, comma 2,
parimenti novellato, fa espresso riferimento al solo art. 582 c.p.p.. La sentenza ha dato luogo a segnalazione del RI (n. 1030/2004), che conclude per il mancato superamento di tutti gli argomenti di cui a S.U. Esposito Mocerino, circa la parificazione di regime dei due istituti di riesame per questo aspetto. Ed in effetti non vi è ragione di ritenere tassativa la riserva delle forme di cui all'art. 583 c.p.p. alla richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., dal momento che tassativo e ridotto, rispetto a quello ordinario d'impugnazione, è anche il termine previsto per il riesame delle misure cautelari reali, senza che possa ritrovarsi una giustificazione nel diverso interesse, alla luce di procedimento parimenti volto ad instaurare il contraddicono su una misura ablativa, adottabile anche nei confronti di soggetti estranei al reato. Ne segue che la novella, limitando il richiamo, minus dixit quam voluit, ovvero implica interpretazione estensiva.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Como per nuovo giudizio di riesame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006